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RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2001.60
Data decisione, Autorità:
20.04.2001, CEF
Incarto n.
15.2001.00060
Lugano
20 aprile
2001
/FP/fc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 23 marzo 2001 di
rappr. da: avv. __________
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di __________
nelle diverse esecuzioni promosse nei confronti della ricorrente da
__________,
rappr dall’avv. __________
rappr
dall’avv. __________
Richiamata l’ordinanza presidenziale 26 marzo 2001
con la quale al ricorso non è stato
concesso l’effetto sospensivo
esaminati atti e documenti
ritento in fatto e
considerando in diritto:
che
la __________ procede in via di realizzazione del pegno immobiliare nei
confronti di __________ per l’incasso del proprio credito;
che
il 10 agosto 2000 l’UE __________ comunicava alla debitrice la domanda di
realizzazione relativa alla part__________ e __________ di __________ proprietà
dell’escussa;
che il 31 gennaio 2001 è stato depositato l’elenco oneri relativo
alle part. __________ e __________ di __________;
che
il 13 marzo 2001 l’UE di __________ depositava le condizioni d’incanto per la
vendita dei fondi in oggetto, prevista per il 29 marzo 2001;
che
con ricorso 23 marzo 2001 __________ insorge contro lo svolgimento dell’incanto
postulandone la sospensione allo scopo di permettere alcuni aggiornamenti
catastali sui beni da realizzare;
che
la ricorrente sostiene l’esistenza di un accordo per l’acquisto di mq 50 della
part. __________ di __________, adiacente ai mappali di proprietà dell’escussa,
accordo che per dimenticanza non fu mai formalizzato;
che
non avendo concesso effetto sospensivo al ricorso l’incanto si è svolto
regolarmente il 29 marzo 2001 con l’aggiudicazione per fr.1’ 135'000.-- alla
__________;
che
delle osservazioni delle altre parti coinvolte nella procedura si dirà, se del
caso, in seguito;
che
per l’art. 17 cpv. 2 LEF il ricorso deve essere presentato entro dieci giorni
da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento;
che
nel caso di specie __________ era a conoscenza della messa all’incanto delle
part. __________ e __________ di __________ già dal 10 agosto 2000, al momento
della comunicazione della domanda di realizzazione;
che
il ricorso 23 marzo 2001 contro l’incanto degli immobili in oggetto si rivela
manifestamente tardivo e quindi irricevibile;
che
abbondanzialmente va rilevato che il gravame andrebbe respinto anche nel
merito, poiché, come evidenziato dalla stessa banca creditrice ipotecaria,
l’esecuzione in via di realizzazione del pegno aveva quale oggetto unicamente
le part. __________ e __________ __________ e non tocca in alcun modo la part.
__________ __________;
che
inoltre, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente la perizia è stata
effettuata valutando gli oggetti in base alla loro descrizione catastale senza
includere quei 50 mq di superficie libera prospiciente il garage (cfr. perizia
27 ottobre 2000 dell’ing. __________);
che se
l’escussa intendeva contestare le risultanze peritali avrebbe dovuto impugnare
la perizia, ciò che non è tuttavia avvenuto;
che
sulle spese, protestate dalla ricorrente unitamente alle ripetibili, occorre
ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia
contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso
secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation juidiciaire, vol. II, Berna 1990,
n.2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per
espressa volontà del legislatore ( art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv.
2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a);
che
per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF).
Richiamati l’art. 17LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 23 marzo 2001 __________, __________, è irricevibile.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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