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Numero d'incarto:
15.2002.00002
Data decisione, Autorità:
06.02.2002, CEF
Incarto n.
15.2002.00002
Lugano
6 febbraio
2002
CJ/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 28 dicembre 2001
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
e meglio contro il provvedimento 18 dicembre 2001 con il quale, nell’ambito
dell’esecuzione n. __________ a convalida del sequestro n. __________ promossa
dalla ricorrente contro
è
stato dichiarato infruttuoso il pignoramento degli asseriti diritti in
comunione di quest’ultimo nella successione del padre, __________
procedura concernente
anche
viste le
osservazioni 18 gennaio 2002 __________, e 23 gennaio 2002 dell’UE di Lugano;
preso atto
che __________ non ha presentato osservazioni;
esaminati
atti e documenti
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che con
decreto del 5 gennaio 2001, è stata sequestrata a favore della ricorrente la
quota parte (interessenza) spettante a __________ nella comunione ereditaria
del suo padre,
che con
PE del 23 gennaio 2001, la ricorrente ha escusso __________ a convalida del
sequestro per il pagamento di fr. 1'341'205,50 oltre interessi al 5% dal 4
gennaio 2001;
che non è
stata interposta opposizione né contro il sequestro né contro l’esecuzione di
convalida;
che il 12
giugno 2001 le ragioni ereditarie di __________ sono state pignorate a favore
della ricorrente;
che con
la decisione impugnata l’UE di Lugano ha dichiarato infruttuoso siffatto pignoramento,
con riferimento al certificato ereditario emesso dalla Pretura di Lugano il 17
maggio 2001 attestante che unica erede di __________ è la moglie __________
che la
ricorrente contesta il provvedimento a motivo che
• la
diseredazione dell’escusso è posteriore alla sentenza 16 settembre 1994 dello
Stato del __________ sulla quale essa fonda il proprio credito;
• il
sequestro è anteriore alla pubblicazione del testamento che disereda l’escusso;
• __________
non hanno contestato il sequestro;
• __________
non si è opposto né all’esecuzione né al pignoramento;
• __________
non ha fatto valere alcun diritto di proprietà sulla quota pignorata mentre
avesse già ottenuto il certificato ereditario e ciò nonostante l’UE di Lugano,
malgrado l’analogia con il sequestro di un conto intestato fiduciariamente al
debitore che il vero titolare non rivendica, ha d’ufficio dichiarato il pignoramento
infruttuoso;
• la
diseredazione è comunque ininfluente, poiché l’escutente è surrogata nei
diritti ereditari dell’escusso (cfr. art. 524 CC) e il certificato ereditario a
favore di __________ è emesso con riserva delle azioni successorie;
• il
pignoramento non può essere dichiarato infruttuoso prima che l’azione di riduzione
ex art. 524 CC promossa dal ricorrente in data 13 dicembre 2001 sia stata
definitivamente respinta;
• che
il pignoramento è necessario per evitare che __________ possa distrarre od
occultare beni della successione;
che la
decisione impugnata è conforme alla chiara giurisprudenza del Tribunale federale
(DTF 52 III 22 ss.), che è del resto giustificata;
che
infatti, contrariamente al pignoramento di un credito la cui titolarità è
contesa – il quale è ammesso qualora il credito conteso esista al momento in
cui viene pignorato – il pignoramento degli (asseriti) diritti ereditari del
diseredato è escluso per il fatto che fino all’eventuale annullamento della
diseredazione (mediante azione di riduzione ex art. 524 cpv. 2 CC) essi non
esistono del tutto, poiché sorgono semmai con la sentenza di annullamento (in
questo senso: Arnold Escher,
Zürcher Kommentar III/1, Zurigo 1959, n. 2 ad art. 478; cfr. pure Balthasar Bessenich, Basler
Kommentar zum ZBG, vol. II, Basilea 1998, n. 1 ad art. 478);
che né
__________ né __________ erano quindi tenuti a contestare il pignoramento
(infruttuoso) e nemmeno, per la prima, a rivendicare diritti sulla quota
pignorata, perché l’onere della contestazione grava sull’escutente (cfr. art.
524 cpv. 2 CC) e il litigio va risolto fuori dall’esecuzione, motivo per cui la
procedura degli art. 106 ss. LEF non trova applicazione (cfr. Pierre-Robert Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 186 ad art. 106);
che onde
prevenire il rischio di trafugamento e di occultamento dei beni della successione,
la ricorrente sembra d’altronde poter ottenere, quali misure cautelari
nell’ambito della causa di riduzione ex art. 524 CC, i provvedimenti che il
diritto materiale e procedurale civile concede agli eredi (ad es. la presa
d’inventario ai sensi dell’art. 553 CC), anche diseredati (cfr. Bessenich, op. cit., n. 1 ad art.
478), facoltà di cui essa ha peraltro già fatto uso (cfr. doc. X);
che in
ogni caso è la conclusione alla quale giunge, prima facie, il __________ nel
suo parere 28 dicembre 2001 di cui al doc. Z;
che
invece non si può dedurre da siffatto parere la pignorabilità della quota di
__________ nella successione del padre, poiché il __________ non spende una
parola sull’aspetto esecutivo della vertenza;
che il
fatto che il testamento sia stato pubblicato dopo il sequestro è irrilevante
per la questione da risolvere, poiché – come già precisato – pretese sulle
eventuali ragioni ereditarie di __________ sorgeranno a favore della creditrice
solo al momento che essa dovesse vincere la causa di riduzione, di modo che
pure il sequestro è da considerare infruttuoso;
che la
domanda di convocazione per un esperimento di conciliazione (verosimilmente ai
sensi dell’art. 9 RDC) è quindi senza oggetto, poiché l’applicazione della procedura
speciale di realizzazione prevista dal Regolamento del Tribunale federale concernente
il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (RDC) presuppone
l’esistenza di una comunione la cui esistenza non sia contestata (cfr. DTF 61
III 97 s.; 62 III 27 s.; Gilliéron,
op. cit., n. 186 ad art. 106 e n. 26 ad art. 132);
che
pertanto il ricorso è da respingere;
che
occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema
di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990,
n. 2.10 all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per
espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2
lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a).
Richiamati
gli art. 17, 89, 106 ss. LEF; 478, 524 CC
pronuncia:
Il ricorso 28 dicembre 2001 __________ è
respinto.
-
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità
dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione a: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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