AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
15.2002.00003
Data decisione, Autorità:
15.02.2002, CEF
Incarto n.
15.2002.00003
15.2002.00004
Lugano
15 febbraio
2002
CJ/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente,
Rusca e Giani, quest’ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sui ricorsi 28 dicembre 2001 di
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti
di Locarno, e meglio le decisioni 20 dicembre 2001 di cessione di diverse
pretese della massa nell’ambito del fallimento della società
cessioni
intervenute a favore dei ricorrenti nonché di
viste le osservazioni 21 gennaio 2002 di __________ e 30 gennaio
2002 dell’UEF di Locarno;
ritenuto
in fatto: A. Il
3 maggio 2000 è stato dichiarato il fallimento della società __________ Sono
stati iscritti in terza classe i qui ricorrenti, la società __________ per un
importo di fr. 43'189,50 e __________ per fr. 142'032.--, nonché il resistente
__________, la cui insinuazione pari a fr. 1'052'887,20 è tuttavia stata
registrata pro memoria ai sensi dell’art. 63 RUF, in quanto era in corso una
lite giudiziaria relativa al credito insinuato.
B. Il
27 novembre 2001, la Seconda assemblea dei creditori, all’unanimità dei
presenti (i due ricorrenti e il resistente) ha rinunciato a proseguire la lite
relativa al credito vantato da __________ pendente presso l’__________ nonché
al diritto di agire contro gli organi della fallita ex art. 827 CO. I
ricorrenti hanno chiesto la cessione ex art. 260 LEF delle due pretese, mentre
__________ ha chiesto la cessione del diritto di agire contro gli organi della
fallita.
C. Con
decisioni 20 dicembre 2001 allestite su un modulo standardizzato, l’UEF di
Locarno, in qualità di amministrazione del fallimento __________, ha ceduto ai
ricorrenti e al resistente il diritto di agire contro gli organi della fallita
e ai primi citati il diritto della fallita nella causa giudiziaria contro di
essa promossa da __________. L’UEF di Locarno ha fissato una serie di
condizioni per l’esercizio di tali pretese, impartendo in particolare ai
cessionari il termine improrogabile del 22 febbraio 2002 per iniziare, risp.
continuare il processo.
D. __________
e __________, con ricorsi separati ma di analogo contenuto, contestano la
decisione, facendo valere che:
• l’UEF di Locarno non
ha utilizzato il formulario obbligatorio n. 7F prescritto dalla legge per le
cessioni ex art. 260 LEF;
• la cessione a favore
di __________ non è stata notificata ai ricorrenti;
• la cessione a favore
di __________ non è valida, non essendo lo stesso ancora creditore nella
procedura fallimentare;
• il termine del 22
febbraio 2002, che è prorogabile e può essere restituito (art. 33 cpv. 4 LEF),
è troppo breve e potrà essere impartito solo una volta accertato il diritto di
__________ a farsi cedere la pretesa contro gli organi della fallita;
• soltanto l’eccedenza
della somma ricavata nel processo è di spettanza della massa fallimentare e la
ripartizione è regolata dalla legge e non può invece essere “determinata
dall’amministrazione del fallimento”.
E. Nelle
sue osservazioni, __________ ribadisce l’assoluta correttezza dell’operato
dell’UEF di Locarno. Delle osservazioni di quest’ultimo si dirà se del caso in
seguito.
Considerato
in diritto: 1. Con
scritto 1. febbraio 2002, il patrocinatore dei ricorrenti ha chiesto la
concessione della possibilità di un ulteriore scritto giusta l’art. 12 LPR in
considerazione delle osservazioni dell’UEF di Locarno, in particolare per
quanto riguarda le argomentazioni ai punti 11 e 12. Poiché queste ultime
risultano irrilevanti ai fini della risoluzione della lite, non occorre
ordinare uno scambio di allegati su tale punto.
-
Poiché
i gravami di __________ e di __________ si basano sul medesimo complesso di
fatti, sono motivati allo stesso modo e giungono a conclusioni identiche, si
giustifica la congiunzione delle due procedure, ritenuto che il giudizio di congiunzione,
che determina la definizione delle vertenze con una sola sentenza, preso
nell’ossequio del principio dell’economia processuale, ha natura ordinatoria e
può essere pronunciato d’ufficio: le cause congiunte conservano comunque la
loro individualità nel senso che i dispositivi restano separati e possono
essere impugnati anche singolarmente (Flavio Cometta, Commentario alla LPR,
Lugano 1998, n. 2.1.1.a ad art. 5, p. 96 s.).
-
L’uso
dei formulari (moduli) allestiti dalla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
del Tribunale federale non è obbligatorio, in quanto gli uffici di esecuzione e
fallimenti possono confezionarne propri su una carta diversa, purché
corrispondano, per quanto riguarda il contenuto, a quelli della raccolta
ufficiale (cfr. art. 2 cpv. 2 Rform, RS 281.31). D’altronde, l’obbligo di
utilizzare i moduli ufficiali è solo una prescrizione d’ordine: una decisione
(o un provvedimento) comunicata regolarmente, redatta in modo univoco e
contenente tutti gli elementi essenziali per il destinatario, produce i suoi
effetti anche se non si attiene al testo del modulo (DTF 120 III 166).
In casu, il modulo usato dall’UEF di Locarno riproduce con poche variazioni di
stile il testo del formulario n. 7F emanato dall’autorità federale di vigilanza
per la cessione di pretese della massa giusta l’art. 260 LEF, il cui uso è
obbligatorio (cfr. art. 2 n. 6 e 80 cpv. 1 RUF). La censura dei ricorrenti su
questo punto rasenta quindi la temerarietà.
-
I
ricorrenti allegano che la cessione a favore di __________ non sarebbe stata
notificata loro, o almeno in modo insufficiente. In verità, è stato indicato
nelle decisioni impugnate, conformemente a quanto prescritto nel modulo n. 7F,
il nome di __________ sotto la dicitura: “analoga autorizzazione è stata concessa
relativamente all’identica pretesa anche agli altri creditori, di cui segue il
nome”. I ricorrenti potevano quindi dedurre dalla decisione a loro destinata
non solo che il resistente era stato autorizzato a far valere giudizialmente le
pretese della fallita contro i propri organi ma anche che l’autorizzazione era
stata concessa alle stesse condizioni di quelle impartite loro (“analoga
autorizzazione”). Del resto, per sfuggire ogni dubbio in proposito, i
ricorrenti avrebbero potuto chiedere all’UEF di Locarno la consultazione
dell’incarto fallimentare.
-
Il
fatto che il credito vantato da __________ contro la fallita sia tuttora
registrato soltanto pro memoria ai sensi dell’art. 63 RUF non impedisce lo
stesso di chiedere l’autorizzazione ex art. 260 LEF di far valere le pretese
alle quali la massa ha rinunciato. L’autorizzazione che gli è stata concessa
nella decisione impugnata è tuttavia implicitamente – la decisione indica che
il resistente è registrato in graduatoria “pro memoria” – sottoposta ad una
condizione risolutiva: essa decadrà qualora la pretesa di __________ dovesse
essere definitivamente depennata dalla graduatoria (cfr. Rico A. Camponovo/Franco Lorandi, Erforderlichkeit,
Zulässigkeit und Zeitpunkt der Abtretung nach Art. 260 SchKG, BlSchK 1991, 210
s., n. 4 e 6, con rif.; Stephen Berti, Basler Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n.
28 ad art. 260; Pierre-Robert Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 74 ad art. 260). Solo Jaeger/Walder/Kull/Kottmann (Bundesgesetz über Schuldbetreibung
und Konkurs, vol. II, 4a ed., Zurigo 1997, n. 2 ad art. 260) limitano, senza motivazione, il
diritto all’autorizzazione di cui all’art. 260 LEF ai creditori ammessi dalla
massa, seppur non definitivamente. Non si vedono tuttavia motivi per trattare
in modo diverso i crediti ammessi e quelli non ammessi in graduatoria, ricordato che il legislatore ha esplicitamente
posto che anche il creditore la cui insinuazione non è stata ammessa ma che ha
tempestivamente impugnato la decisione di non ammissione è legittimato a
partecipare alla seconda assemblea dei creditori (cfr. art. 252 cpv. 1 LEF; FF
1991 III 109; Urs Bürgi,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 3 ad art.
252), quindi a partecipare a pieno titolo alla realizzazione dei beni della
massa.
-
Le censure relative al termine (22 febbraio 2002) per promuovere
azione sono invece parzialmente fondate.
6.1. Siffatto
termine è infatti regolato dal diritto federale (art. 80 cpv. 1 RUF e mod. n.
7F n. 6 a tergo), quindi è prorogabile e può essere restituito (art. 33 cpv. 2
e 4 LEF e Gilliéron, op.
cit., n. 60 ad art. 260, che sostiene che il termine può addirittura essere
prorogato senza il rispetto delle condizioni restrittive dell’art. 33 cpv. 2
LEF). Il carattere improrogabile assegnato dall’UEF di Locarno, peraltro non
previsto dal mod. 7F, appare quindi contrario al diritto federale. Va tuttavia
osservato che i ricorrenti non hanno fatto valere motivi idonei alla
concessione di una proroga o di una restituzione del termine del 22 febbraio
2000.
6.2. Il
termine impartito dall’UEF di Locarno – due mesi, comprese le ferie natalizie –
è inoltre oggettivamente troppo breve per permettere di decidere, preparare ed
inoltrare azioni di merito di elevato valore litigioso e d’acchito non prive di
difficoltà (ciò vale in particolare per le azioni contro gli organi della
fallita). È del resto generalmente nell’interesse della massa che le pretese a
cui essa ha rinunciato siano effettivamente esercitate nel miglior dei modi
possibili, visto che un’eventuale eccedenza spetta alla massa passiva. Il lungo
tempo trascorso tra l’apertura del fallimento e la cessione ex art. 260 LEF
delle pretese della massa non può essere considerato, per il motivo che non si
può esigere dai ricorrenti la preparazione di un’azione giudiziaria prima di
sapere se essa sarà condotta o no dall’amministrazione del fallimento, quindi
prima della seconda assemblea dei creditori (i ricorrenti non avevano infatti
la maggioranza assoluta ed in caso di parità sarebbe spettato decidere al
funzionario dell’ufficio designato quale presidente dell’adunanza, cfr. Gilliéron, op. cit., n. 30 ad art.
252). Non è nemmeno rilevante l’osservazione dell’UEF di Locarno relativa agli
asseriti manifesti intenti defatigatori dei ricorrenti. Di due cose l’una: o la
domanda di autorizzazione a far valere la pretese della massa contro il
resistente è abusiva – nel senso che secondo ogni evidenza non esiste – e
siffatta autorizzazione non doveva neanche essere data, oppure non lo è, ma in
tal ipotesi il termine per promuovere azione deve essere sufficiente per non
pregiudicare di fatto la possibilità per i cessionari di vincere la causa.
Le
decisioni impugnate sono quindi inopportune, di modo che questa Camera può e
deve sostituire il proprio potere di apprezzamento a quello dell’Ufficio (cfr. Flavio
Cometta, Basler Kommentar zum
SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 29 ad art. 17). Viste le
circostanze un termine di sei mesi risulta congruo.
Per
attenersi al principio di celerità che caratterizza la procedura fallimentare,
l’UEF di Locarno potrà semmai procedere a ripartizioni provvisori del ricavo
degli altri attivi (cfr. art. 266 cpv. 1 LEF e 82 cpv. 1 RUF).
6.3. Il
termine di sei mesi per promuovere azione scade il 24 giugno 2002 per tutti i
cessionari – in virtù del principio dell’uguaglianza tra creditori (cfr. Gilliéron, op. cit., n. 73 ad art.
260). Non occorre infatti prescindere dal considerare il tempo trascorso tra
l’intimazione della decisione impugnata e la notifica della presente decisione,
poiché i ricorrenti disponevano già durante questo intervallo di tutti gli
elementi per preparare l’azione.
-
La
clausola n. 6 delle decisioni impugnate relativa alla ripartizione del ricavo
del processo tra i litisconsorti ricalca esattamente quella della cifra 6 a
tergo del modulo n. 7F, la quale è fondata sull’art. 86 RUF. A ragione i
ricorrenti non mettono in dubbio la legalità di quest’ultima norma. La massa
passiva rimane infatti titolare del diritto che il creditore è stato
autorizzato a far valere ai sensi dell’art. 260 LEF, così come dell’eventuale
ricavo del processo, che va quindi ripartito a cura dell’amministrazione (cfr.
art. 264 LEF). Semmai vi sarebbe da interrogarsi sulla legalità del punto 3 a
tergo del medesimo modulo, laddove permette al cessionario di trattenere la
somma di denaro versatagli nell’ambito del processo in pagamento del suo
credito per l’importo iscritto in graduatoria e delle sue spese di processo,
visto che l’amministrazione deve aggiungere tali spese al credito del
cessionario nella graduatoria e nello stato di riparto (cfr. Gilliéron, op. cit., n. 83 e 86 ad
art. 260), di modo che un riparto definitivo del ricavo del processo appare
escluso prima della crescita in giudicato di siffatti atti.
-
Ne
consegue l’accoglimento parziale del gravame.
Sulle
spese occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria
al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art.
17 LEF (Jean–François Poudret/Suzette
Sandoz–Monod, Commentaire de
la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10
all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà
del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF
125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62
cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 260 LEF; 63, 80, 86 RUF; 2 Rform; 12 LPR;
pronuncia:
-
Le
procedure di cui agli inc. __________ e __________ sono congiunte.
-
Il
ricorso 28 dicembre 2001 (inc. 15.2002.3) __________ è parzialmente accolto.
2.1. Di
conseguenza, il punto 6 della decisione 20 dicembre 2001 dell’UEF di Locarno
(“Cessione di pretese della massa secondo l’art. 260 LEF”) destinata ad
__________ è modificato come segue:
“L’amministrazione del fallimento si
riserva il diritto di annullare la cessione nel caso in cui non venga iniziato,
rispettivamente continuato il processo entro il 24 giugno 2002.”
2.2. Analoga modifica viene
ordinata per le decisioni 20 dicembre 2001 destinate a __________ e __________.
- Il ricorso 28 dicembre 2001
(inc. 15.2002.4) di __________, è parzialmente accolto.
3.1. Di
conseguenza, il punto 6 della decisione 20 dicembre 2001 dell’UEF di Locarno
(“Cessione di pretese della massa secondo l’art. 260 LEF”) destinata a
__________ è modificato come segue:
“L’amministrazione del fallimento si
riserva il diritto di annullare la cessione nel caso in cui non venga iniziato,
rispettivamente continuato il processo entro il 24 giugno 2002.”
3.2. Analoga modifica viene ordinata per le decisioni 20 dicembre 2001
destinate ad __________ e __________.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in
conformità dell'art. 19 LEF.
-
Intimazione:
– __________
Comunicazione all'UEF di
Locarno
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il vicepresidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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