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Numero d'incarto:
15.2002.00014
Data decisione, Autorità:
16.04.2002, CEF
Incarto n.
15.2002.00014
Lugano
16 aprile
2002
CJ/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Giani (in sostituzione del giudice Rusca, assente)
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 24 gennaio 2002 di
contro
l’operato
dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________ e meglio contro
l’avviso 11 gennaio 2002 di contestazione della rivendicazione della
ricorrente, con contestuale assegnazione del termine dell’art. 107 LEF, emesso
nell’ambito dell’erezione dell’inventario n. __________ degli oggetti vincolati
da un diritto di ritenzione richiesto da
a
carico di
viste le
osservazioni 10 febbraio 2002 di __________ e 14 febbraio 2002 dell’UEF di
__________;
esaminati
atti e documenti
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che la
ricorrente contesta anzitutto, cautelativamente, la tempestività della dichiarazione
scritta 3 gennaio 2002 con la quale l’escutente __________ ha contestato la
pretesa di proprietà avanzata dalla ricorrente sui beni inventariati;
che
dall’incarto risulta che la “notificazione di pretesa sugli oggetti
inventariati” è stata eseguita il 19 dicembre 2001 all’indirizzo del precedente
patrocinatore di __________, avv. __________;
che tale
comunicazione è pervenuta al più presto il 20 dicembre 2001, di guisa che il
termine di 10 giorni assegnato all’escutente non è scaduto prima del 4 gennaio
2002, visto che il 31 dicembre 2001 era un giorno delle ferie natalizie (cfr.
art. 56 n. 2 e 63 LEF);
che la
contestazione della rivendicazione della ricorrente è avvenuta sia il 31 dicembre
2001 (cfr. fax e scritto dell’avv. __________) che il 3 gennaio 2002 (cfr.
scritto dell’avv. __________) ed è quindi tempestiva;
che la
ricorrente allega nel merito essere stata possessore dei beni inventariati al
momento dell’inventario, per cui il termine per contestare giudizialmente la
propria rivendicazione sarebbe dovuto essere assegnato al procedente, in
conformità dell’art. 108 LEF;
che
determinante ai sensi degli art. 107 e 108 LEF per la ripartizione dei ruoli processuali
nell’ambito di una lite di rivendicazione è per i beni mobili il possesso al
momento del pignoramento, risp. della presa d’inventario;
che
l’inventario è stato eretto, il 7 dicembre 2001, alla presenza dell’asserito
debitore, __________, pure amministratore unico della ricorrente;
che
quest’ultimo ha firmato il verbale in qualità di “escusso”;
che
__________ viene tuttavia pure designato, tra parentesi, quale “amm. __________
”;
che
inoltre alla voce “descrizione di locali commerciali (o affittati) viene
indicato “Vani locati dalla ditta __________ Stabile __________;
che
__________ non si è poi opposto alla rivendicazione della ricorrente, anzi appare
essere il firmatario della procura data all’avv. __________ (cfr. doc. A e F, ultima
pagina);
che
d’altronde, secondo l’estratto del registro di commercio allegato al ricorso
(doc. G), la ricorrente è stata costituita mediante l’assunzione degli attivi e
passivi della – ora radiata –ditta individuale __________ ai sensi dell’art.
181 CO, sicché appare verosimile che il possesso dei beni mobili inventariati
esistenti a quel momento sia stato effettivamente trasferito alla ricorrente
nel 1995 (seppur l’art. 181 CO regoli soltanto il trasferimento dei passivi
esistenti – esigibili o no – e non quello degli attivi, che rimane sottoposto
alle regole ordinarie, cfr. Rudolf Tschäni,
Basler Kommentar zum OR, vol. I, Basilea/Francoforte sul Meno 1996, n. 1 ad
art. 181);
che per
quanto attiene ai beni inventariati acquistati dopo la conclusione del contratto
di locazione, la maggioranza di essi risultano essere stati fatturati alla
ricorrente ed erano verosimilmente detenuti da __________ per conto della
ricorrente;
che se
non si può escludere che __________ detenga i beni contesi anche a titolo
personale (esso appare infatti essere rimasto locatario, poiché l’assunzione
degli attivi e passivi ai sensi dell’art. 181 CO non implica il trasferimento
dei contratti ma solo dei singoli debiti esistenti al momento dell’assunzione:
in particolare il trasferimento dei contratti di locazione di locali commerciali
è regolato a titolo esclusivo dall’art. 263 CO, cfr. Eugen Spirig,
Zürcher Kommentar V1k.2, 3. ed., Zurigo 1994, n. 41 ad art. 181; Tschäni, op. cit., n. 6 ad art.
181), non si tratta comunque di una detenzione esclusiva giusta l’art. 107 cpv.
1 n. 1 LEF;
che non
può essere ritenuta determinante la circostanza secondo cui __________ non
abbia indicato al momento dell’erezione dell’inventario né il fatto che la
ricorrente sarebbe stata proprietaria degli oggetti inventariati né che questa
ne avrebbe avuto il possesso;
che
infatti, riservati i casi di abuso di diritto, la legge non prevede un termine
entro il quale la rivendicazione dovrebbe essere annunciata, essendo la stessa
di regola possibile fino alla realizzazione (cfr. Adrian Staehelin, Basler Kommentar zum
SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 22 ss. ad art. 106; Pierre-Robert
Gilliéron, Commentaire de la
LP, vol. II, Losanna 2000, n. 162 ss. ad art. 106);
che in
casu la ricorrente ha notificato le proprie pretese con scritto 17 dicembre
2001, ossia 10 giorni dopo l’erezione dell’inventario;
che
siffatto ritardo non appare abusivo e comunque non ha recato al creditore alcun
pregiudizio;
che il
ricorso va pertanto accolto;
che
occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema
di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette
Sandoz-Monod, Commentaire de
la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna
1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per
espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2
lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a).
Richiamati
gli art. 17, 106 ss. LEF; 2 CC; 181 CO
pronuncia:
Il ricorso 24 gennaio 2002 __________ è
accolto.
1.1. Di
conseguenza, la decisione 11 gennaio 2002 di avviso e assegnazione di termine
ex art. 107 LEF dell’UEF di __________ è annullata.
1.2. Un
termine di 20 giorni dalla ricezione di questa sentenza è fissato a
__________, per promuovere davanti al Tribunale competente (art. 109 LEF)
contro la ditta __________ un’azione di contestazione della sua pretesa, altrimenti
essa sarà ritenuta riconosciuta nell’esecuzione in atto.
-
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità
dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione a: - __________
Comunicazione
all’UEF di __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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