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Numero d'incarto:
15.2002.00070
Data decisione, Autorità:
03.07.2002, CEF
Incarto n.
15.2002.00070
Lugano
3 luglio 2002/CJ/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 19 aprile 2002 (n. 14/2002)
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti
di Locarno, e meglio contro la decisione 8 aprile 2002, che ha fissato in
fr. 528.-- in luogo di fr. 1'200.-- l’eccedenza mensile pignorabile nell’ambito
dell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente contro
viste le osservazioni 3 maggio 2002 di __________ e 8 maggio 2002
dell’UEF di Locarno;
esaminati atti e documenti
ritenuto
in fatto:
A. La
ricorrente, __________, procede contro il marito, __________, per il rimborso
di un mutuo. L’opposizione di quest’ultimo è stata rigettata a concorrenza di
fr. 20'000.--, oltre interessi al 5% dal 28 febbraio 2001 (sentenza 10 ottobre
2001 del Segretario assessore della Pretura di Locarno-Città).
B. Con sentenza
14 marzo 2002 (inc. 15.02.18), questa Camera ha parzialmente accolto un primo
ricorso dell’escusso e qui resistente, __________, riducendo l’eccedenza
pignorabile a suo carico da fr. 1'217.-- a fr. 1'200.--, in base al seguente
calcolo;
Introiti netti
del debitore fr. 7'000--
Minimo di
esistenza:
importo di base fr. 1'100--
alimenti fr. 4'000--
locazione fr. 500.--
cassa malati fr. 200.--
totale deduzioni fr. 5'800--
C. Il 22 marzo
2002, l’UEF di Locarno ha ordinato al ricorrente di versare mensilmente
l’importo di fr. 1'200.--, nonché l’intera tredicesima. Contro questo
provvedimento si è aggravato __________ con un nuovo ricorso (inc. 15.02.49),
in cui, in particolare, ha chiesto che l’importo computato a titolo di alimenti
versati alla moglie e alle figlie fosse aumentato a fr. 4'135.-- invece di fr.
4'000.-- e che venisse considerato un importo complessivo di fr. 187,10 (fr.
137,95 per l’assicurazione e fr. 49,15 per la tassa di circolazione) quali
spese riferite al proprio veicolo, necessario per le cure a domicilio che egli
effettua nell’ambito della sua attività professionale quale __________
indipendente.
D. Con
provvedimento 8 aprile 2002 (doc. DD), l’UEF di Locarno, in base alla nuova
documentazione prodotta dal ricorrente, ha provveduto al riesame (ai sensi
dell’art. 93 cpv. 3 LEF) della propria decisione 22 marzo 2002 (doc. A),
fissando l’eccedenza pignorabile in fr. 528.-- in luogo di fr. 1'200.--, in
base al seguente calcolo:
Introiti netti
del debitore fr. 7'000.--
Minimo di
esistenza:
importo di base fr. 1'100.--
alimenti fr. 4'135.--
locazione fr. 850.--
cassa malati fr. 200.--
trasferte fr. 187.--
totale deduzioni fr. 6'472.--
E. Il 19 aprile
2002, la procedente, __________, si è aggravata con il ricorso in esame contro
la nuova decisione dell’UEF di Locarno, allegando di non avere da 8 mesi
ricevuto più di fr. 4'000.-- di alimenti al mese ed opponendosi all’aumento a
fr. 200.-- (invece di fr. 183.--) della somma contabilizzata a titolo di premio
di cassa malattia nonché alla presa in considerazione dell’importo di fr.
187.-- quali spese di trasferte.
F. Il 23 aprile
2002, __________ ha ritirato il suo ricorso e si è opposto, mediante
osservazioni del 3 maggio 2002, al gravame di sua moglie.
Considerato
in diritto:
-
Nel
procedere ad un sequestro o pignoramento di redditi le autorità di esecuzione
sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento
dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore
e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21, 108 III 12,
106 III 13; Georges Vonder Mühll,
in: Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 17
ad art. 93), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà
essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3
LEF e DTF 108 III 13).
-
In primo luogo,
la ricorrente si oppone alla presa in considerazione nel minimo di esistenza
dell’importo di fr. 4'135.-- quale contributo alimentare, invece dei fr.
4'000.-- confermati da questa Camera nella sua precedente sentenza.
2.1. Secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale, quanto necessita al sostentamento delle
persone a carico del debitore è da includere nel calcolo del minimo di
esistenza solo se il debitore paga effettivamente tale importo e se
verosimilmente continuerà a pagarlo durante tutta la durata dell’esecuzione in
corso (DTF 121 III 20; 120 III 16; cfr. Tabella per il calcolo del
minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, n. II/3, annessa alla
Circolare n. 17/2000 di questa Camera, pubblicata in FU 2001/2, 74 ss, ad II/5;
Vonder Mühll, op. cit., n.
25 e 29 ad art. 93), eccezion fatta dei debiti di alimenti dedotti in
esecuzione, i quali vanno sempre computati come supplemento al minimo di base
(cfr. DTF 107 III 77, cons. 1; Vonder
Mühll, op. cit., n. 25 e 37 ad art. 93; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP,
vol. II, Losanna 2000, n. 104 ad art. 93), anche – mediante riesame – rispetto
ad esecuzioni anteriori promosse da creditori ordinari (cfr. DTF 84 III
31); questo privilegio del creditore di alimenti è tuttavia limitato agli
alimenti diventati esigibili nell’anno precedente la promozione della sua
esecuzione (cfr. DTF 89 III 65, con rif.).
2.2. Dall’analisi
della giurisprudenza del Tribunale federale risulta tuttavia che i crediti di
alimenti dedotti in esecuzione vanno considerati nel calcolo del minimo di
esistenza solo se l’esecuzione del creditore degli alimenti è giunta allo
stadio del pignoramento (cfr. DTF 80 III 65 ss.; 84 III 29 ss.; 89 III
65 ss.). È del resto unicamente in tale ipotesi che si ha la certezza che
l’importo computato quale contributo alimentare sarà effettivamente utilizzato
per lo scopo previsto, ossia sarà pignorato esclusivamente a favore del
creditore privilegiato.
2.3. Nel caso di
specie, risulta sì dal doc. CC che contemporaneamente alla promozione
dell’esecuzione n. __________ in esame, la ricorrente, il 12 giugno 2001, ha
inoltrato un’esecuzione (n. __________) per la riscossione della parte rimasta
impagata degli alimenti dovuti dall’escusso per il periodo dal febbraio 2000 al
giugno 2001 in virtù della sentenza 9 febbraio 2001 (doc. C) della Pretura di
Locarno-Città. Tuttavia, questa esecuzione è al momento attuale sospesa
dall’opposizione interposta dall’escusso. Non è quindi applicabile l’eccezione
citata sopra, di modo che al massimo solo gli alimenti effettivamente pagati
possono essere contabilizzati.
2.4. In ogni caso,
l’importo di fr. 4'000.-- appare il supplemento massimo che si può aggiungere
al minimo di base a titolo di alimenti. Infatti, dalla giurisprudenza federale
si evince che solo la parte veramente necessaria al sostentamento del creditore
di alimenti può essere presa in considerazione (cfr. ad es. DTF 89 III
67 cons. 1; 107 III 77, cons. 1). Anche se nelle decisioni più recenti è stata
posta la presunzione che il credito per alimenti accertato giudizialmente
corrisponde al minimo di esistenza del creditore (cfr. DTF 71 III 177
cons. 3; nelle sentenze successive non vi è nemmeno più il riferimento
esplicito al carattere giudiziale del credito, cfr. DTF 107 III 77 cons.
1), va ricordato che secondo la giurisprudenza o la dottrina (cfr. DTF 57
III 208; 68 III 28, 106; 71 III 177; 74 III 47; 105 III 55; cons. 5; 111 III 19
cons. 6a; Michael Pierre Storner,
Unterhaltsbeiträge in der Zwangsvollstreckung, tesi Zurigo 1979, p. 44 s.; Jean-Claude
Mathey, La saisie de salaire
et de revenu, tesi Losanna 1989, n. 152-153) l’importo deciso dal giudice
civile che ha fissato il contributo alimentare è solo un tetto massimo per le
autorità di esecuzione, le quali sono libere di esaminare se tale importo va o
no aldilà del minimo indispensabile del creditore. Infatti, la ratio legis del
computo degli alimenti nel minimo di esistenza va ricercata nell’art. 93 cpv. 1
LEF, che dichiara impignorabile quanto assolutamente necessario al sostentamento
del debitore “e della sua famiglia”. Quindi, logicamente, soltanto la parte
degli alimenti corrispondente al minimo di esistenza del creditore ai sensi
dell’art. 93 LEF può essere considerata. Non si vedono d’altronde motivi per
privilegiare i membri della famiglia dell’escusso che vivono fuori dalla
comunione domestica rispetto a quelli che vivono assieme all’escusso: in
entrambi i casi, il fabbisogno vitale va calcolato secondo la Tabella dei
minimi di esistenza. I costi supplementari connessi alla separazione vanno
considerati tramite il computo di un minimo di base di fr. 1'250.-- (cifra I.2)
invece di fr. 1'000.-- (cifra I.1).
Infine, va notato
che il criterio sul quale deve fondarsi il giudice civile chiamato a
pronunciare su alimenti chiesti con istanza di misure a tutela dell’unione
coniugale non è (solo) il fabbisogno vitale del creditore d’alimenti: l’intero
reddito della famiglia va infatti ripartito tra i coniugi – di regola per metà
–, dopo copertura del loro fabbisogno, che si calcola secondo regole in parte
diverse da quelle del diritto esecutivo (ad es. si tiene conto dell’onere
fiscale e, per determinare il fabbisogno dei figli minorenni, delle
raccomandazioni pubblicate dall’Ufficio della gioventù e dell’orientamento
professionale del Canton Zurigo), sotto riserva dei casi di situazione
economica molto agiata, in cui il sostentamento conveniente viene determinato
in base al (precedente) tenore di vita della comunione domestica (cfr. Emanuela
Epiney-Colombo, Prime
esperienze nel nuovo diritto del divorzio, Lugano 2002, p. 5 ss.). La predetta
presunzione posta dal Tribunale federale si rivela quindi inesatta, almeno per
i contributi di mantenimento prima del divorzio (ma lo stesso sembra essere il
caso per quelli dopo il divorzio, cfr. i criteri enumerati all’art. 125 cpv. 2
CC e Epiney-Colombo, op.
cit., p. 33 ss.).
2.5. In casu, il
minimo di esistenza della ricorrente e delle sue due figlie (del 1991 e 1993,
cfr. doc. C, p. 19 ad 2.1) è inferiore a fr. 4'000.--: tenuto conto, in più dei
minimi di base per la moglie (fr. 1'250) e le figlie (fr. 350.-- ognuna), di un
canone locatizio mensile comprensivo delle spese di fr. 1'500.-- e di premi di
base per la cassa malattia di complessivi fr. 450.-- (senza considerare
eventuali sussidi cantonali), si giunge ad un minimo vitale complessivo di fr.
3'900.--. L’importo di fr. 4'000.-- confermato nella precedente sentenza di
questa Camera, ora cresciuta in giudicato, appare quindi già sufficiente per
coprire le spese vitali della famiglia dell’escusso, a prescindere da eventuali
redditi conseguiti personalmente dalla ricorrente. Non occorre pertanto
esaminare se l’escusso abbia, in media, pagato negli ultimi tempi più di fr.
4'000.-- a titolo di alimenti.
-
Per quanto
attiene alla questione dei premi di cassa malattia a carico dell’escusso,
questa Camera, d’ufficio come prescritto dalla legge (cfr. cons. 1), le ha
adattate alle mutate circostanze (aumento a fr. 199,20 dal 1.1.2002, doc. L)
mediante sentenza 14 marzo 2002 (inc. 15.02.18) rimasta inimpugnata.
-
La
ricorrente si oppone infine alla presa in considerazione dell’importo di fr.
187.-- quali spese di trasferte professionali dell’escusso, a motivo che le
stesse sarebbero già state dedotte dall’utile netto della __________ (fr. 7'000.--)
contabilizzato quale reddito dell’escusso. La censura appare fondata. Infatti,
nei due ricorsi interposti da __________, questi ha ammesso che il suo reddito
“netto” mensile fosse di fr. 7'000.--. Si può ragionevolmente porre la
presunzione di fatto che dal risultato netto del conto economico della
__________ siano state dedotte le spese professionali di trasferta del titolare
della ditta individuale. Del resto, lo studio fiduciario __________ (cfr. doc.
O) non accenna nella sua relazione al fatto che determinate spese professionali
della ditta sarebbero state da pagare con prelevamenti – esplicitamente
qualificati come “privati” – del titolare. Nemmeno la pagina 16 della sentenza
9 febbraio 2001 del Pretore di Locarno-Città (doc. 4 allegato alle osservazioni
di __________) è di aiuto per l’escusso, in quanto il giudice non si è espresso
sugli oneri assicurativi e la tassa di circolazione riferiti al veicolo di
__________, bensì solo sul canone leasing. Non risulta d’altra parte chiaro –
né può essere esplicitato con il resto della sentenza, che non è stata prodotta
– perché il giudice abbia tenuto solo parzialmente conto delle spese di leasing
né se egli abbia verificato che tali spese non erano già state dedotte nella
contabilità della ditta, verifica alla quale non aveva probabilmente motivo di
procedere, avendo qualificato l’autovettura dell’escusso come “veicolo
privato”. __________ avrebbe potuto – e dovuto – sciogliere tutti questi dubbi
producendo la contabilità della __________ e la sentenza completa del Pretore
di Locarno-Città. La deduzione di fr. 187.-- va quindi depennata.
-
Il ricorso
va quindi parzialmente accolto.
Occorre nuovamente
ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di
diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990,
n. 2.10 all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per
espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2
lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per gli stessi motivi non si
assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Visto l’esito del
ricorso, ampiamente prevedibile, la richiesta di beneficio dell’assistenza
giudiziaria e del gratuito patrocinio di __________ va respinta.
Richiamati gli art. 17 e 93 LEF; 61 e 62 OTLEF; 155 CPC;
pronuncia:
- Il ricorso
19 aprile 2002 (n. 14/2002) di __________, è parzialmente accolto.
1.1. Di conseguenza,
il calcolo del minimo di esistenza di __________ di cui al verbale di
pignoramento 8 aprile 2002 va rettificato come segue:
Introiti netti
del debitore fr. 7'000.--
Minimo di
esistenza:
importo di base fr. 1'100.--
alimenti fr. 4'000.--
locazione fr. 850.--
cassa malati fr. 200.--
totale deduzioni fr. 6'150.--
Eccedenza mensile
pignorabile 12 volte all’anno fr. 850.--
-
La domanda di __________ volta all’ammissione all’assistenza
giudiziaria e al gratuito patrocinio è respinta.
-
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione a: - __________
Comunicazione all’UEF
di Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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