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Numero d'incarto:
15.2002.106
Data decisione, Autorità:
14.08.2002, CEF
Incarto n.
15.2002.00106
Lugano
14 agosto
2002
/LG/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Rusca
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 11 luglio 2002 di
Contro
l’operato dell’Ufficio esecuzione di Lugano
nell'ambito delle procedure esecutive dipendenti dai PE n. __________ e
__________ fatti spiccare contro di lei da
viste le
osservazioni 7 agosto 2002 dell'UE di Lugano,
esaminati atti e
documenti;
ritenuto in
fatto e
considerando
in diritto:
che il 14
marzo 2002 l'UE di Lugano ha intimato a __________ i PE n. __________ e
__________ fatti spiccare da __________ (di seguito: __________); che tali
precetti sono stati ritornati dal competente Ufficio postale, senza che fossero
stati notificati all'escussa;
che il 18
aprile 2002, su incarico dell'UE di Lugano, il signor __________, impiegato del
Comune di __________ per le notifiche di atti esecutivi, ha lasciato nella
cassetta postale __________ i due precetti esecutivi in esame, non avendo
trovato la destinataria; che il medesimo usciere ha confermato di aver agito in
tal modo previo accordo con l'interessata, che avrebbe accettato tale modo di
notifica, in luogo di quella personale;
che il 21
maggio 2002 __________ ha chiesto il proseguimento delle due esecuzioni;
che il 31
maggio 2002 l'UE ha inviato alla signora __________ i relativi avvisi di
pignoramento, fissati entrambi nel pomeriggio dell'8 agosto 2002;
che l'11
luglio 2002 la signora __________ ha interposto ricorso contro gli avvisi di
pignoramento 31 maggio 2002, sostenendo di esserne venuta a conoscenza solo il
giorno dell'invio del ricorso; che la motivazione del ricorso risiede nel fatto
che mai le sarebbero stati notificati i precetti esecutivi dai quali
dipenderebbero gli avvisi di pignoramento contestati; che con il ricorso chiede
inoltre la sospensione delle due procedure;
che il 24
luglio 2002 la signora __________ si è spontaneamente recata presso l'UE di
Lugano per l'esecuzione del pignoramento; in questa sede ha dichiarato di
percepire una media di CHF 1'500.– quale stipendio nonché una rendita AI di CHF
1'800.– e di pagare CHF 480.– di locazione; che essa ha infine dichiarato che
il premio della cassa malati sarebbe pure pagato dall'AI;
che l'UE
ha trasmesso l'incarto all'Autorità di vigilanza il 7 agosto 2002 con le
proprie osservazioni, nelle quali sostiene la tardività del ricorso;
che il
ricorso ex art. 17 cpv. 2 LEF contro un avviso di pignoramento deve essere
presentato entro 10 giorni dalla notifica dell'avviso di pignoramento; che nel
caso in esame l'UE sostiene che gli avvisi di pignoramento in esame sarebbero
stati notificati alla madre della ricorrente all'inizio di giugno 2002, dato
che la ricorrente era in vacanza in __________; che affinché si possa
notificare un atto esecutivo a persona diversa dell'escusso, occorre che questa
persona sia adulta e viva nella medesima economia domestica dell'escusso o ne
sia un impiegato (cfr. art. 64 cpv. 1 LEF); che nel caso in esame, incombendo
all'UE l'onere della prova della notifica (DTF 121 III 12), quest'ultimo non ha
fornito la prova che la madre dell'escussa vive in comunione domestica con la
figlia, o che questa abbia concesso procura alla madre per la ricezione di atti
esecutivi a lei destinati; che pertanto occorre considerare – in virtù del
principio in dubio pro debitore – che gli avvisi di pignoramento in
esame sono stati notificati validamente all'escussa l'11 luglio 2002, donde la
tempestività del presente gravame;
che
l'istituto del ricorso ex art. 17 LEF è unicamente riservato a contestazioni
contro il modus operandi di una parte all'esecuzione forzata (Cometta, Flavio, in: Basler Kommentar
zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 13 ad art. 17); che nel caso
in esame la ricorrente non indica alcun motivo procedurale secondo il quale
l'UE non doveva emettere gli avvisi di pignoramento; che pertanto il ricorso,
seppur ricevibile, dovrebbe essere dichiarato infondato;
che
tuttavia il ricorso, nonostante sia stato presentato contro i due avvisi di
pignoramento, mette in luce il problema della notifica dei precetti esecutivi
che hanno di seguito portato all'emanazione dei contestati avvisi di
pignoramento;
che tutte
le comunicazioni degli uffici d'esecuzione e dei fallimenti si fanno per
iscritto e, salvo disposizione contraria della legge, mediante lettera raccomandata
o consegna contro ricevuta (art. 34 LEF); che tale disposizione serve
principalmente per scopi probatori (la prova della notifica incombe infatti
all'organo di esecuzione forzata; DTF citata), e secondariamente per il computo
dei termini impartiti negli atti esecutivi; che la violazione di tale norma da
parte degli organi di esecuzione forzata non costituisce motivo di nullità, ma
di annullabilità rilevabile unicamente con ricorso all'Autorità di vigilanza (Nordmann, Francis, in: Basler Kommentar
zum SchKG, n. 5 e 7 ad art. 34);
che se
l'ufficio si attiene all'intimazione per invio raccomandato per compiere un
determinato atto, esso esplica tutti i suoi effetti, se il destinatario rifiuta
l'invio o si sottrae alla notifica di tale atto; nel primo caso l'atto è da
considerarsi notificato (DTF 90 III 8), nel secondo esso è considerato
notificato allo scadere del termine di sette giorni previsto dall'ordinamento
postale per ritirare una raccomandata (DTF 120 III 3 cons. 1.a, e contra 55 III
171 in cui la notifica è stata ritenuta già dal momento in cui l'impiegato
delle poste ha lasciato l'avviso di ritiro di una raccomandata nella bucalettere
del destinatario; Nordmann, op.
cit., n. 8 ad art. 34 secondo il quale nonostante il comportamento elusivo del
destinatario, l'atto è considerato notificato unicamente se egli doveva
aspettarsi l'intimazione dell'atto rifiutato o eluso; Angst, Paul,
in: Basler Kommentar zum SchKG, n. 15 e 22 ad art. 64);
che altra
è invece la situazione in cui un atto intimato nella forma legale corretta, non
può essere notificato ad un destinatario che non lo rifiuta o non si sottrae
scientemente a tale operazione, ma che semplicemente è assente; che nonostante
sia nata in dottrina una discussione a sapere se gli art. 64 segg. LEF
(relativi alla notifica di "atti esecutivi") si riferissero
unicamente alle notifiche qualificate di certuni atti, quali in particolare i
precetti esecutivi e le comminatorie di fallimento, o potessero comprendere
anche quelle decisioni degli organi di esecuzione forzata da intimare per invio
raccomandato (art. 34 LEF), tale discussione resta senza portata pratica
rilevante, ritenuto che tali norme, benché previste a favore del debitore,
devono profittare in via analogica anche ai creditori e ai terzi interessati e
che per lo stesso motivo si possono applicare a tutte le forme di intimazione (Angst, op. cit., n. 7 s. ad art. 64 con
riferimenti);
che dal
momento che la prova della notifica di un precetto esecutivo incombe all'organo
di esecuzione forzata (Nordmann,
op. cit., n. 7 ad art. 34; Gilliéron,
Pierre-Robert , Commentaire de la LP, Losanna 1999, n. 29 ad art. 31 e n. 11 ad
art. 34) e che la buona fede del destinatario deve essere presunta (cfr. art. 3
cpv. 1 CC), l'Ufficio – dopo che la notifica in via raccomandata è scaduta
infruttuosa e l’invio è stato retrocesso al mittente senza l’indicazione che vi
è stato rifiuto di ricezione – deve ripetere la notifica tramite un funzionario
comunale o di polizia (art. 64 cpv. 2 LEF), e – nel caso in cui il destinatario
non sia reperibile – deve procedere alla pubblicazione quale ultimo mezzo
possibile (cfr. i combinati art. 35 e 66 cpv. 4 cifra 2 LEF; Angst, op. cit., n. 20 ad art. 66); che
resta ovviamente riservata l’ipotesi dell’art. 66 cpv. 4 n. 2 LEF nel caso in
cui il debitore persista a sottrarsi alla notificazione;
che nel
caso in esame l'UE, ricevuti i due PE in esame di ritorno dalla Posta senza che
essi siano stati notificati alla ricorrente, ha incaricato il signor __________
di procedere alla notifica; che quest'ultimo ha ammesso di averli
"semplicemente lasciati in bucalettere senza la consegna personale alla
Sig.ra __________ "; che tale modo di procedere è contrario alla LEF e che
pertanto la "notifica" 18 aprile 2002 deve essere considerata non
avvenuta; che tuttavia i precetti in esame devono essere considerati notificati
alla ricorrente almeno a far tempo dalla data del ricorso (11 luglio 2002),
dato che con questo atto essa chiede che venga riconosciuta la sua opposizione
ad entrambi i precetti esecutivi;
che di
conseguenza occorre accogliere il gravame, annullando gli avvisi di
pignoramento e iscrivendo nel registro delle esecuzioni n. __________ e
__________ la notifica dei precetti e l'opposizione ai medesimi alla data
dell'11 luglio 2002;
che –
benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto
amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Poudret, Jean-François / Sandoz-Monod, Suzette, Commentaire de
la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 ad art.
81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del
legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF
125 III 383 cons. 2a); che per lo stesso motivo non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF);
richiamati gli art. 3 CC,
art. 17, 34, 35, 64, 66 LEF, art. 61 seg. OTLEF;
pronuncia: 1. Il ricorso 11 luglio 2002 __________ è accolto.
1.1. Di
conseguenza sono annullati gli avvisi di pignoramento 31 maggio 2002 per le
esecuzioni __________ e __________) e il verbale di pignoramento 24 luglio 2002
(quest'ultimo limitatamente alle esecuzioni __________ e __________).
1.2. Si dà
atto alle parti che i precetti esecutivi n. __________ e __________ sono stati
notificati a __________ l'11 luglio 2002 e che alla medesima data essa vi ha
interposto opposizione totale; l'Ufficio di esecuzione di Lugano provvederà
alle necessarie iscrizioni nel suo registro delle esecuzioni.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Conto
questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e
dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità
dell'art. 19 LEF.
-
Intimazione
a: - __________
Comunicazione
all'UE di Lugano
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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