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Numero d'incarto:
15.2002.125
Data decisione, Autorità:
30.10.2002, CEF
Incarto n.
15.2002.00125
Lugano
30 ottobre
2002
CJ/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 9 settembre 2002 di
c/o avv. __________
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
e meglio contro l’avviso di pignoramento 20 agosto 2002, risp. contro il
pignoramento 4 settembre 2002, avvenuti nell’ambito dell’esecuzione n.
__________ promossa da
rappr. dall’avv. __________
viste le
osservazioni 18 settembre 2002 di __________ e 19 settembre 2002 dell’UE di
Lugano;
esaminati
atti e documenti
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che
l’esecuzione in esame è stata promossa a nome di __________;
che
pure l’istanza di rigetto dell’opposizione è stata presentata a questo nome;
che
all’udienza 20 novembre 2001 di discussione di siffatta istanza, l’escussa,
comparsa personalmente, si è limitata a mantenere l’opposizione e a riservarsi
di iniziare una procedura giudiziaria contro il signor __________ senza
eccepire l’inesistenza dell’escutente;
che
l’escussa, il 4 settembre 2002, ha firmato il verbale delle operazioni di
pignoramento senza eccepire nulla in merito alla designazione della procedente;
che
è solo con il ricorso in esame, datato 9 settembre 2002, che l’escussa, per la
prima volta, ha allegato l’inesistenza della procedente così come designata
negli atti esecutivi, riconoscendo però l’esistenza di una società di stesso
nome con sede allo stesso indirizzo di quelli indicati dalla procedente, ma di
forma giuridica diversa (ossia società a responsabilità limitata e non società
anonima);
che
il patrocinatore della procedente ha ammesso che il corretto nominativo della
sua cliente fosse “__________ ” e ha prodotto una procura 3 aprile 1997
rilasciata a suo favore dalla società __________ per rappresentarla nella
vertenza “__________ ”;
che
la designazione della procedente sul precetto esecutivo e nella sentenza di
rigetto dell’opposizione è quindi chiaramente il frutto di un errore da parte
del mandatario della medesima;
che
secondo la giurisprudenza federale, la designazione inesatta, perfino
totalmente erronea, o incompleta di una parte determina la nullità
dell’esecuzione solo quando era di natura da indurre le parti nell’errore e che
ciò si è effettivamente realizzato (cfr. DTF 120 III 13 e Pierre-Robert
Gilliéron, Commentaire de la
LP, vol. I, Losanna 1999, n. 19 ad art. 67, con rif.);
che
nel caso di specie, l’escussa non poteva in buona fede, a prescindere dalla
indicazione erronea, fraintendere la vera identità dell’escutente e non l’ha
d’altronde fraintesa, perché ha aspettato il pignoramento per eccepire
l’inesistenza della procedente e non ha del resto allegato di aver confuso
quest’ultima con un’altra società esistente;
che
in queste condizioni, l’esecuzione non deve essere annullata e la designazione
della procedente sugli atti di esecuzione già allestiti dovrà essere
rettificata (cfr. DTF 120 III 14; 114 III 63; 102 III 136; Sabine Kofmel Ehrenzeller, Basler
Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I,
n. 17 ad art. 59; Gilliéron,
op. cit., loc. cit.);
che
pertanto il ricorso è da respingere;
che
occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al
sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17
LEF (Jean-François Poudret/Suzette
Sandoz-Monod, Commentaire de
la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 ad art.
81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del
legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF
125 III 383 cons. 2a);
che
per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 22, 67 LEF; 2 CC
pronuncia:
-
Il
ricorso 9 settembre 2002 __________, è respinto.
-
È fatto ordine all’Ufficio esecuzione di Lugano di rettificare nel
senso dei considerandi gli atti esecutivi già allestiti.
-
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per
il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione a: - __________
Comunicazione
all’Ufficio esecuzione di Lugano, con l’ordine di procedere come al dispositivo
n. 2.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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