AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
15.2002.140
Data decisione, Autorità:
16.01.2003, CEF
Incarto n.
15.2002.140
Lugano
16 gennaio
2003
/LG/fc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Giani
segretario:
Cassina
statuendo sul ricorso 11 ottobre 2002 di
patrocinata dall'avv. __________
contro
il verbale di pignoramento 1° ottobre 2002 di
nell’ambito della procedura di pignoramento promossa dalla ricorrente nei
confronti di
procedura ricorsuale
riguardante pure i creditori partecipanti al pignoramento
rappr. __________
entrambi rappr. __________
ritenuto
in fatto: A. Contro __________, procedono in via esecutiva per l’incasso di
propri crediti __________, __________ __________ __________, __________, e
__________. Tutti i creditori hanno chiesto il proseguimento delle rispettive
esecuzioni.
B. Con
verbale di pignoramento 11 giugno 2002 l’Ufficio di esecuzione e fallimenti di
__________ ha accertato che l’escusso è disoccupato, iscritto presso la
__________, riconoscendogli il seguente minimo vitale:
Minimo
base: 1500.–
Locazione: 2100.–
Cassa
malati: 560.–
Trasferte: 200.–
Totale: 4410.–
Dal
momento che l’importo delle indennità di disoccupazione varia di mese in mese,
l’Ufficio ha comunicato all’__________ che l’importo eccedente CHF 4'410.– era
pignorato.
C. Il
verbale di pignoramento è stato spedito alle parti il 1° ottobre 2002.
D. Con
ricorso 11 ottobre 2002 __________ sostiene che l’UEF non avrebbe
sufficientemente indagato presso l’__________ sull’ammontare delle indennità di
disoccupazione percepite dall’escusso, che l’UEF avrebbe omesso di indicare i
redditi della moglie dell’escusso e di effettuare il calcolo corretto del
minimo esistenziale, che l’UEF non si sarebbe basato sulla documentazione
fiscale dei coniugi __________. La ricorrente giudica inoltre eccessivo un
canone di locazione di CHF 2'100.– auspicando che venga ridotto a CHF 1'200.–;
pure eccessivo sarebbe l’importo riconosciuto di CHF 200.– per trasferte,
riconoscendo unicamente CHF 50.–. Infine chiede che l’UEF proceda pure al
pignoramento dell’autoveicolo e dei mobili di casa, nonché dei conti bancari
dell’escusso.
E. L’UEF
ha provveduto ad intimare il ricorso unicamente all’escusso. Tuttavia il 23
ottobre 2002 ha proceduto a interrogare nuovamente l’escusso, il quale ha
dichiarato di essere disoccupato dal 30 giugno 2002 ma di poter ottenere le
indennità di disoccupazione solo dal 1° gennaio 2003; ha aggiunto che la moglie
ha percepito nell’ultimo biennio fiscale solo CHF 500.– non esplicando comunque
alcuna attività lavorativa; per quanto riguarda l’appartamento ha dichiarato
essere composto di 5 locali, ritenuto che la sua famiglia sarebbe composta da
lui, la moglie e 3 figli maggiorenni (__________nato il __________, __________
nato nel __________ e __________ nato nel __________); ha confermato la
necessità di vedergli riconosciute indennità di trasferta per CHF 200.– al fine
di permettergli spostamenti volti alla ricerca di un nuovo posto di lavoro;
infine ha sostenuto che il saldo del suo unico conto ammonterebbe a CHF 500.–.
F. L’UEF
ha inoltre proceduto al pignoramento dei mobili presenti il 29 ottobre 2002
presso il domicilio del convenuto. Alcuni oggetti sono stati dichiarati
impignorabili ex art. 92 LEF o di pretesa proprietà di terzi.
G. Con
osservazioni 6 novembre 2002 l’UEF ha riassunto i fatti alla base del ricorso e
dichiarato che i beni di cui al verbale di pignoramento complementare 29
ottobre 2002 erano di scarso valore, di modo che per la loro realizzazione
sarebbe stato applicabile l’art. 127 LEF (rinuncia da parte del creditore alla
realizzazione).
considerando
in diritto: 1. Il ricorso ex art. 17 LEF all’Autorità di vigilanza cantonale ha
per oggetto non l’accertamento di merito di un diritto materiale posto a
fondamento di un’esecuzione forzata, bensì il provvedimento di un organo
amministrativo. Il ricorso LEF è un istituto di natura amministrativa, il cui
scopo è quello di controllare la legalità e la proporzionalità di una misura
esecutiva (Flavio, Cometta, in: Basler
Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 1 segg. ad art. 17;
Flavio, Cometta, Commentario
alla LPR, Lugano 1998, n. 3.c pag. 14 seg.).
1.1. In virtù dell’art. 17 cpv. 4 LEF l’Ufficio può, in caso di
ricorso contro un suo provvedimento e fino all’invio della sua risposta
all’Autorità di vigilanza, riconsiderare la decisione impugnata (Cometta, in: Basler Kommentar zum
SchKG, n. 61 segg.; Guidicelli /
Piccirilli, Il pignoramento di redditi ex art. 93 LEF nella prassi
ticinese, Lugano 2002, n. 268 segg. e allegato 8.3 pag. 111 seg.).
1.2. Nel
caso in esame occorre rilevare che l’UEF sembrerebbe avere fatto uso di questa
facoltà. Questo aspetto procedurale andrà tuttavia analizzato nel merito,
ritenuto che il ricorso è incentrato sull’applicazione dell’art. 93 LEF
(pignoramento di redditi).
- Il
pignoramento di redditi di cui all’art. 93 LEF ha come duplice scopo quello di
garantire ai creditori il pagamento dei propri crediti e accessori in un tempo
ragionevole tramite pagamenti rateali e quello di evitare che il debitore resti
in balia dei suoi creditori per importi e tempi non commisurati alle sue
capacità finanziarie (BlSchK 2000, pag. 72; Alfred, Bühler, Betreibungs- und prozessrechtliches
Existenzminimus, in: Atti della giornata di studio del 12 novembre 2000 a
Zurigo dell’Institut für Rechtswissenschaft und Rechtspraxis; Guidicelli / Piccirilli, op. cit., n. 19).
2.1. La
nozione di reddito enunciata dall’art. 93 LEF è in sostanza la somma di tutti i
redditi dell’escusso ad esclusione di tutti gli introiti elencanti all’art. 92
LEF; l’Ufficio, chiamato ad allestire un pignoramento di redditi di un escusso,
dovrà pertanto elencare nel verbale di pignoramento tutte le fonti di reddito,
ma avrà pure cura di individuare – prima di effettuare ogni ulteriore
operazione di calcolo – quali di questi redditi vanno dichiarati impignorabili
giusta l’art. 92 LEF. Il reddito eventualmente conseguito dall’escusso, che
beneficia di una rendita impignorabile, può essere pignorato solo fino a
concorrenza del minimo vitale non coperto da tale rendita: in altre parole
l’impignorabilità di una rendita vuol solo significare che tale rendita non può
essere pignorata e non che – oltre a tale rendita – il debitore debba ancora
beneficiare del minimo di esistenza, da coprirsi con le rimanenti fonti di
reddito (DTF 104 III 40 consid. 1; CEF 22.1.1999 [15.1998.142] consid. 3c; Guidicelli / Piccirilli, op.
cit., n. 38 seg.).
- Secondo
l’art. 93 cpv. 3 LEF, se durante la durata del pignoramento di redditi
dell’escusso, l’Ufficio di esecuzione forzata viene a conoscenza (tramite
terzi, il creditore o l’escusso stesso) di fatti sensibili di modificare il
conteggio dei redditi o il calcolo del minimo di esistenza dell’escusso, esso
deve procedere al riesame della fattispecie ed emanare una nuova decisione. In
tal senso l’art. 93 cpv. 3 costituisce l’eccezione alla revisione di cui
all’art. 17 cpv. 4 LEF (cfr. consid. 1.2; Guidicelli
/ Piccirilli, n. 271 e 282).
3.1. Proceduralmente
occorre rilevare che incomberebbe all’Ufficio determinare se il contenuto di un
atto, genericamente denominato “ricorso” costituisca un vero e proprio ricorso
o una richiesta di una parte all’esecuzione di procedere al riesame del
pignoramento di redditi ex art. 93 cpv. 3 LEF (Guidicelli / Piccirilli, n. 272): nel dubbio, l’Ufficio
prediligerà la soluzione di considerare l’atto ricevuto quale ricorso ex art.
17 LEF e darà avvio all’istruzione dello stesso secondo la LPR.
3.2. Nel
caso in esame, nonostante l’atto presentato dalla __________ sia stato
qualificato quale “ricorso”, occorre rilevare che lo stesso appare un atto
ibrido, nel senso che risulta parzialmente quale istanza di riesame ex art. 93
cpv. 3 LEF, dal momento che evidenzia delle “novità” (un presunto reddito della
moglie dell’escusso), mentre costituisce ricorso ex art. 17 LEF allorquando rileva
che l’UEF avrebbe proceduto ad ammettere importi eccessivi nel calcolo del
minimo vitale (canone di locazione e trasferte) e non avrebbe proceduto al
pignoramento di beni al domicilio dell’escusso.
Occorre
pertanto rilevare il corretto agire dell’Ufficio: esso ha infatti evaso la
parte dell’atto in esame da considerarsi quale istanza di riesame ex art. 93
cpv. 3 LEF, proceduto ad interrogare l’escusso sui redditi della moglie, e ha
dato avvio alla fase istruttoria dell’atto in esame da considerare quale
ricorso ex art. 17 LEF, lasciando al giudizio di questa Camera l’esame degli
argomenti ricorsuali.
Va
tuttavia ricordato all’Ufficio che secondo l’art. 9 cpv. 3 LPR l’organo di
esecuzione forzata deve impartire a tutte le parti interessate un termine (non
superiore a quello di ricorso) per formulare eventuali osservazioni (Cometta, Commentario alla LPR,
n. 6 ad art. 9). Dall’analisi dell’incarto, si rileva tuttavia che l’Ufficio ha
intimato l’atto ricorsuale unicamente all’escusso, escludendo gli altri
creditori partecipanti al pignoramento. Visto l’esito del ricorso, tale vizio
procedurale viene sanato da questa Camera con la trasmissione anche a questi
creditori della presente decisione.
3.3. Ne
consegue che il ricorso 11 ottobre 2002 è parzialmente ricevibile.
- Secondo
la Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto
esecutivo (art. 93 LEF) di questa Camera, (in: FUCT n. __________) all’escusso
va riconosciuto nel suo minimo vitale il canone di locazione e le spese
accessorie (Tabella, punto II.1). Occorre tuttavia ricordare che l’escusso –
pur avendo il diritto di vivere in un certo agio – deve adoperarsi perlomeno
durante la durata delle procedure esecutive a suo carico per ridurre le proprie
spese al fine di poter soddisfare i creditori. Le spese, che manifestamente
eccedono la media, non possono pertanto essere riconosciute in intero, ma vanno
adeguatamente ridotte: questo principio non vale pertanto unicamente per le
spese di locazione, ma anche per tutte le altre spese riconoscibili secondo la
Tabella dei minimi esecutivi (Guidicelli
/ Piccirilli, op. cit., n. 126).
4.1. La decisione sulla congruità di un canone di locazione non è
integralmente lasciata all’apprezzamento dell’Ufficio. Infatti, occorre
valutare attentamente tutte le condizioni personali dell’escusso, che potrebbe
anche giustificare la necessità di disporre di locali di livello medio-alto o
in numero superiore ai comuni bisogni per poter esercitare parte o tutta la
propria attività lavorativa. La decisione dell’Ufficio deve basarsi
principalmente sul paragone delle pigioni usuali nella zona in cui vive
l'escusso.
Il
debitore non può tuttavia essere costretto dall’Ufficio ad occupare fisicamente
un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone di
locazione deve essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza
un’abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità. La decurtazione non
potrà tuttavia avvenire alla data del pignoramento, ma dovrà avvenire per il
primo termine di disdetta possibile (Tabella, punto II.2; Guidicelli / Piccirilli, op. cit.,
n. 128 segg.).
4.2. Nel
caso in esame nell’incarto dell’Ufficio non è presente il contratto di
locazione dell’appartamento dell’escusso e dei suoi congiunti.
Occorre a
questo stadio rilevare che l’Ufficio e l’Autorità di vigilanza non possono
effettuare una reformatio in peius se la procedura di ricorso è stata
messa in moto dall’escusso (cfr. CEF 3.5.2000 [15.2001.67] consid. 4 in fine);
se al contrario la procedura è stata avviata da un’altra parte o da un terzo la
reformatio in peius è possibile, ritenuto comunque che l’Ufficio e
l’Autorità di vigilanza non possono andare oltre le conclusioni delle parti,
riservato unicamente il caso di nullità della propria decisione (DTF 116 III 75
consid. 4b e Lorandi, Franco, Betreibungsrechtliche
Beschwerde und Nichtigkeit, Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG,
Basilea/Ginevra/Monaco 2000, n. 51 e 135 ad art. 20a, Cometta, Commentario alla LPR, n. 4 ad art. 21, pag.
262, Cometta, in: Basler
Kommentar zum SchKG, n. 8 segg. ad art. 22, Guidicelli / Piccirilli, n. 282 e nota a piè di pagina
n. 295).
Constatata
dunque la possibilità per questa Camera di operare una reformatio in peius
nei confronti dell’escusso, ma al fine di garantire allo stesso il doppio grado
di giurisdizione, occorrerà retrocedere l’incarto all’Ufficio con l’ordine di
assumere questa informazione.
- Secondo
il capitolo II.4.d della Tabella dei minimi di esistenza all’escusso, che
necessita professionalmente dell’autoveicolo (da considerarsi dunque
impignorabile ex art. 92 LEF), vanno riconosciuti degli importi mensili a
seconda del mezzo di trasporto in suo possesso. Prima di riconoscere queste
spese, l’Ufficio deve procedere tuttavia alla decisione quo alla
pignorabilità del veicolo usato dall’escusso, eseguendo un sommario calcolo
della convenienza economica e temporale del veicolo privato rispetto ai mezzi
pubblici (Guidicelli / Piccirilli,
op. cit., n. 171 segg.).
5.1. Di
principio il riconoscimento dell’impignorabilità del veicolo di un escusso e la
conseguente iscrizione di importi mensili di trasferte nel conto del minimo
esistenziale dell’escusso, è subordinato al fatto che le trasferte dell’escusso
vengano effettivamente compiute e che siano professionali, non potendosi dunque
tenere conto di quelle private (Guidicelli
/ Piccirilli, op. cit., n. 171). Nulla esclude tuttavia
che anche all’escusso in temporaneo stato di disoccupazione possano essere
riconosciute spese di trasferte, che per evidenti ragioni non possono essere
qualificate di “professionali” ma piuttosto di “ricerca di nuovo lavoro”.
Occorre qui rilevare che l’escusso disoccupato potrebbe essere invitato dal
competente Ufficio regionale del lavoro a presentarsi per un colloquio di lavoro
ed anche accettare un posto presso un datore di lavoro distante fino a 2 ore
dal domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. a LADI e contrario). Vero è
tuttavia che durante il periodo di disoccupazione il disoccupato non compie un
numero uguale di chilometri rispetto a quando lavorava stabilmente: infatti i
colloqui di lavoro sono per esperienza assai diluiti nell’arco di un mese, ma
raramente portano il disoccupato al di fuori del circondario dell’Ufficio del
lavoro competente.
5.2. Nel
caso in esame __________, nella sua dichiarazione 23 ottobre 2002 rilasciata
all’UEF e che per il suo contenuto sembra essere una risposta verbale al
ricorso in esame, ha affermato di necessitare del mezzo di trasporto per
spostarsi alla ricerca di posti di lavoro e di necessitare pertanto di almeno
CHF 200.– mensili (come indicato dall’UEF nel verbale di pignoramento),
rilevando come nel solo mese di settembre questi costi ammonterebbero a CHF
570.–. Da precisare poi che l’escusso ha dichiarato che questi costi sarebbero dovuti
al fatto di usare i mezzi pubblici a sua disposizione.
Occorre
dapprima segnalare all’intenzione dell’escusso che costi di principio
iscrivibili nel conto del minimo di esistenza possono venire presi in
considerazione unicamente se essi sono giustificati e provati. Ritenuto come
essi siano nel caso in esame giustificati, egli deve comunque provarli,
ritenuto che altrimenti essi verrebbero ammessi solo per CHF 50.– così come
proposto dalla ricorrente, ostando il principio della reformatio in peius
ad un’ulteriore decurtazione (cfr. consid. 4.2).
- In
virtù dell’art. 95 cpv. 1 LEF si devono pignorare in primo luogo i beni mobili,
compresi i crediti e le pretese limitatamente pignorabili (art. 93 LEF), di
seguito gli immobili (art. 95 cpv. 2 LEF) ed infine gli oggetti colpiti da
sequestro, quelli indicati dal debitore come appartenenti a terzi e quelli
rivendicati da terzi (art. 95 cpv. 3 LEF). L’Ufficio avrà in ogni caso cura
degli interessi sia del creditore sia dell’escusso (art. 95 cpv. 5 LEF).
Secondo l’art. 97 cpv. 2 LEF il pignoramento è limitato a quanto basti per
soddisfare i crediti e i loro accessori posti in esecuzione: l’Ufficio dovrà
pertanto pignorare tanti oggetti quanti sono necessari a coprire, in caso di
realizzazione agli incanti pubblici, i crediti dei creditori procedenti. Detto
altrimenti l’Ufficio, man mano che iscrive nel verbale di pignoramento degli
oggetti, deve anche effettuarne una stima (art. 97 cpv. 1 LEF) e terminare le
operazioni di pignoramento allorquando la somma delle stime di tutti gli
oggetti sin lì pignorati raggiunge i crediti posti in esecuzione.
6.1. Nel caso in esame occorre rilevare che i crediti (e i loro
accessori) posti in esecuzione ammontavano nel giugno 2002 ad oltre CHF
50'000.–. A fronte di queste esecuzione l’Ufficio aveva inizialmente previsto
un pignoramento di redditi (della validità di 1 anno, cfr. art. 93 cpv. 2 LEF)
eccedenti il minimo vitale fissato in CHF 4'410.–. Occorre dunque considerare
che né l’Ufficio né i creditori procedenti potevano legittimamente sincerarsi
se fossero potuti essere pagati tutti i crediti posti in esecuzione, dal
momento che i redditi mensili dell’escusso sembravano variare di mese in mese.
Donde la corretta richiesta della richiedente di procedere al pignoramento
complementare della mobilia casalinga dell’escusso, nonché della sua
autovettura.
Dal
verbale di pignoramento complementare 29 ottobre 2002 si può constatare che,
non considerando gli oggetti impignorabili ex art. 92 LEF e gli oggetti
dichiarati di proprietà di terzi, il valore degli oggetti pignorati ammonta a
CHF 6'725.–, importo di gran lunga inferiore ai crediti posti in esecuzione.
Tali
mobili andranno, se i creditori lo vorranno, posti all’incanto pubblico, e non
– come ritenuto dall’Ufficio – estromessi dal pignoramento per rinuncia ex art.
127 LEF, dal momento che – per il chiaro tenore di questa disposizione – la
rinuncia alla realizzazione può avvenire soltanto su istanza dei creditori
procedenti, che in questo caso, almeno per quanto riguarda la ricorrente, non
hanno manifestato tale intenzione.
6.2. Proceduralmente,
ritenuto dunque ammissibile il gravame della ricorrente, che chiedeva il
pignoramento complementare della mobilia di casa dell’escusso, ritenuto che
l’atto richiesto è nel frattempo stato compiuto dall’Ufficio, il ricorso su
questo punto è da considerarsi evaso.
6.3. La
ricorrente chiede infine che si pignori l’autoveicolo dell’escusso. Tale
richiesta è superata dalla dichiarazione 23 ottobre 2002 dell'escusso da cui
risulta: "Confermo e ribadisco di non possedere autovetture".
Tuttavia
l’escusso stesso segnala nel proprio interrogatorio 23 ottobre 2002 dinanzi
l’Ufficio di compiere tutte le sue trasferte con i mezzi pubblici. Ne consegue
che egli non necessita di un autoveicolo e che quindi quest’ultimo può essere
validamente pignorato. L’Ufficio procederà pertanto, tosto cresciuta in
giudicato questa decisione, a pignorare eventuali autoveicoli di proprietà
dell’escusso.
-
Infine,
ritenuto che l’Ufficio dovrà comunque procedere ad una revisione del calcolo
del minimo vitale così come disposto al consid. 4.2, occorrerà che verifichi
nuovamente l’importo della cassa malati dell’escusso e di sua moglie (ritenuto
in particolare che i premi dovuti in virtù della LCA dovranno essere
riconosciuti unicamente fino al prossimo termine di disdetta, cfr. Guidicelli / Piccirilli, op. cit.,
n. 145) e che oltre alla riduzione qui ordinata del canone di locazione (cfr.
consid. 4.1), l’Ufficio riduca ulteriormente questo importo per il fatto che i
tre figli maggiorenni dell’escusso vivono presso il domicilio dei genitori e
che sono tenuti a versargli una partecipazione (Guidicelli / Piccirilli, op. cit., n. 225)
-
Sulle
tasse occorre ricordare a futura memoria che – benché la gratuità della
procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il
ricorso secondo l’art. 17 LEF (Poudret,
Jean-François / Sandoz-Monod,
Suzette, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol.
II, Berna 1990, n. 2.10 all’art. 81, pag. 804) – siffatto principio è stato
codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo
periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 consid. 2a). Per lo
stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
richiamati gli art. 17, 20a,
92, 93, 95, 97, 127 LEF, art. 61 e 62 OTLEF,
pronuncia:
- Il ricorso di __________, __________, in quanto ricevibile, è
accolto.
1.1. Di
conseguenza l’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________ procederà ad
allestire un nuovo pignoramento di redditi nei confronti di __________,
__________, così come previsto ai consid. 4.2 e 5.2 di questa sentenza.
-
Il
ricorso è evaso per quanto riguarda la richiesta di procedere ad un
pignoramento complementare dei beni presso il domicilio di __________.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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