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Numero d'incarto:
15.2002.146
Data decisione, Autorità:
23.04.2003, CEF
Incarto n.
15.2002.146
Lugano
23 aprile
2003
/LG/fc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Giani
segretario:
Jaques,
vicecancelliere
statuendo sul ricorso 24 ottobre 2002 di
rappr. dallo Studio legale __________
contro
l’operato dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di
Mendrisio, Mendrisio nell’ambito delle procedure esecutive in via di
pignoramento promosse da
rappr. dal __________
rappr. da __________
procedure concernenti anche il beneficiario del
diritto di compera, nel frattempo esercitato, sui beni immobili pignorati
rappr. da Studio legale __________
ritenuto
in fatto: che
il 7 ottobre 2002 l’UEF di Mendrisio ha notificato all’escusso il verbale di
pignoramento a favore dei creditori procedenti summenzionati, indicando quali
beni pignorati le PPP - RFD di __________; l’Ufficio ha
informato le parti che in data 20/21 agosto 2002 su ognuna delle PPP pignorate
era stato annotato il pignoramento a concorrenza dei crediti posti in
esecuzione;
che tale
verbale è stato notificato all’escusso il 15 ottobre 2002;
che in
data 17 ottobre 2002 la __________, titolare di un diritto di compera iscritto
su tutte le PPP pignorate, ha informato l’UEF di Mendrisio di essere in
procinto di esercitare il diritto di compera e ha chiesto di inviarle un
estratto aggiornato dei crediti a beneficio di pignoramento delle PPP;
che con
atto di ricorso 24 ottobre 2002 __________ ha chiesto di revocare il mandato di
amministrazione immobiliare conferito dall’UEF di Mendrisio allo __________,
dal momento che i canoni di locazione erano già stati ceduti al creditore
ipotecario; nel contempo ha chiesto di annullare la restrizione della facoltà
di disporre annotata a Registro fondiaria, dal momento che il beneficiario del
diritto di compera aveva esercitato tale diritto prima dell’esecuzione del
pignoramento;
che con
scritto 5 novembre 2002 il patrocinatore del ricorrente ha comunicato di
ritirare il ricorso limitatamente alla questione relativa all’amministratore
incaricato dall’Ufficio;
che il 6 novembre
2002 l’Ufficio ha comunicato alle parti che la creditrice __________ aveva
partecipato con un secondo credito posto in esecuzione al pignoramento del 7
ottobre 2002;
che
parallelamente alla comunicazione di partecipazione l’Ufficio ha incaricato
rogatorialmente l’Ufficio di esecuzione di Lugano di provvedere a far annotare
a Registro fondiario un ulteriore pignoramento delle PPP in esame a favore
della __________;
che il 21
novembre 2002 l’UE di Lugano ha informato l’UEF di Mendrisio il rifiuto
dell’Ufficio dei registri di Lugano di annotare il pignoramento del creditore
partecipante , dal momento che il beneficiario del diritto di compera
iscritto su tutte le PPP in esame () aveva esercitato tale diritto ed
era nel frattempo divenuta proprietaria di queste PPP;
che il 25
novembre 2002 l’Ufficio ha presentato le proprie osservazioni al ricorso,
rilevando di aver già autonomamente provveduto a revocare l’amministrazione
immobiliare in data 13 novembre 2002; l’Ufficio ha poi informato questa Camera
che a causa dell’esercizio del diritto di compera da parte __________, tutte le
PPP in esame risultano ora intestate a questa società e non più all’escusso;
che il 17
febbraio 2003 questa Camera ha stralciato il ricorso limitatamente alla
questione relativa all’amministrazione immobiliare (CEF [15.2002.148] del 17
febbraio 2003);
che il 25
marzo 2003 la __________, pur senza indicare quando ha avuto conoscenza del
pignoramento delle PPP ora di sua proprietà, ha presentato le sue osservazioni
al ricorso 24 ottobre 2002, chiedendone l'accoglimento, sostenendo che
l’annotazione dei pignoramenti sulle sue PPP sarebbe contraria alla
giurisprudenza federale (DTF 102 III 20 consid. 1 pag. 22 segg.);
considerando
in diritto: che
in seguito al ritiro da parte del ricorrente della contestazione relativa alla
nomina di un amministratore immobiliare delle PPP, questa Camera ha stralciato
il ricorso (CEF [15.2002.148] del 17 febbraio 2003) e deve ora decidere sulla
questione relativa all’annotazione di diversi pignoramenti sulle PPP in
precedenza di proprietà dell’escusso e ora passate in proprietà alla
__________, che ha validamente esercitato il proprio diritto di compera (CEF
[15.2002.146]);
che in
una sentenza del 1976 il Tribunale federale, fondandosi su una dottrina
contraria alla sua precedente giurisprudenza, ha modificato la propria prassi,
stabilendo che l’esercizio del diritto di compera prima della realizzazione di
un immobile, sottrae lo stesso all’esecuzione forzata (DTF 102 III 20 consid. 1
pag. 22 segg.); di conseguenza il pignoramento porterebbe unicamente sul prezzo
pagato dall’esercitante all’escusso (DTF 102 III 20 consid. 2 pag. 24);
che tale
giurisprudenza ha sancito la non applicabilità dell’art. 96 cpv. 1 LEF secondo
cui all’escusso è fatto divieto di disporre dei beni pignorati senza il
consenso dell’Ufficiale;
che
sebbene criticata dalla recente dottrina (cfr. Bénédict Foëx, in: Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung
und Konlurs, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 11 ad art. 96 con riferimenti)
questa giurisprudenza non conosce ulteriori cambiamenti e deve pertanto
considerarsi valida;
che in
ogni caso occorre ricordare che secondo questa giurisprudenza l’art. 96 cpv. 1
LEF (e in particolare le sue comminatorie penali) non trovano applicazione in
merito all’atto di disposizione dell’escusso in favore dell’esercitante il
diritto di compera, mentre trova integrale applicazione per quanto riguarda il
prezzo pagato dall’esercitante all’escusso;
che nel
caso in esame occorre pertanto accogliere il ricorso;
che di
conseguenza l’Ufficio incaricherà in via rogatoriale l’UE di Lugano di
cancellare le annotazioni dei pignoramenti sulle PPP - RFD
di __________; al contempo, il pignoramento delle PPP in esame andrà modificato
con effetto al 27 settembre 2002 (data di esercizio del diritto di compera),
nel senso di prevedere il pignoramento del prezzo di compera pagato dalla
__________ a __________, al quale verrà fissato un termine per versarlo
all’Ufficio;
che non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF);
richiamati gli art. 20a e 96 LEF, art. 61 e 62
OTLEF;
pronuncia: 1. Il ricorso 24 ottobre 2002 di __________, è accolto.
1.1. L’Ufficio
di esecuzione e fallimenti di Mendrisio si determinerà secondo i considerandi
di questa sentenza.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera di esecuzione e
dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità
dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
–
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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