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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2002.25
Data decisione, Autorità: 10.04.2002, CEF
Incarto n. 15.2002.00025
Lugano 10 aprile 2002 B/fc/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Giani (quest'ultimo in sostituzione del giudice Rusca, assente)
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 21 febbraio 2002 di
rappr. da __________
contro
l’operato dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona e meglio contro la notifica dei PE in diverse procedure esecutive promosse contro la ricorrente da
(esec. n. __________, __________, __________, __________)
(esec. __________)
(esec. n. __________, __________)
(esec. n. __________, __________, __________, __________)
rappr. da __________ (esec. n. __________, __________)
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(esec. n. __________) rappr. da __________
(esec. n. __________, __________)
(esec. n. __________) rappr. da __________
rilevato che con ordinanza presidenziale 22 febbraio 2002 al ricorso è stato concesso effetto sospensivo;
preso atto che con provvedimenti 20 febbraio 2002 l'UEF di Bellinzona ha annullato la notifica dei predetti precetti esecutivi, rilevando che avrebbe provveduto ad emettere i relativi duplicati da notificare direttamente al socio gerente;
ritenuto che i predetti provvedimenti, muniti dell'indicazione dei mezzi di ricorso, non sono stati impugnati, ad eccezione del provvedimento 20 febbraio 2002 emesso nella procedura esecutiva n. __________ promossa contro la __________ __________, che con atto 25 febbraio 2002 ha presentato ricorso contro il predetto provvedimento dell'UEF di Bellinzona (cfr. inc. VIG 15.2002.43);
considerato come il ricorso in esame, per quel concerne le ulteriori predette esecuzioni, sia così divenuto privo d'oggetto;
atteso che
richiamati gli art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF;
pronuncia:
(esec. n. __________, __________, __________
,__________)
(esec. __________)
(esec. n. __________, __________)
(esec. n. __________, __________, __________,
__________)
(esec. n. __________, __________)
(esec. n. __________)
(esec. n. __________)
(esec. n. __________, __________)
Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF.
Intimazione a: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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