AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2002.33
Data decisione, Autorità: 05.04.2002, CEF
Incarto n. 15.2002.00033
Lugano 5 aprile 2002/FP/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Giani (quest'ultimo in sostituzione del giudice Rusca, assente)
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sull’istanza 27 febbraio 2002 di
chiedente
la determinazione della rimunerazione dell’Amministrazione fallimentare speciale del fallimento __________
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che il 27 febbraio 1997 la prima assemblea dei creditori del fallimento __________ nominava un’amministrazione speciale composta degli avv.ti ____________ e __________;
che con istanza 4 dicembre 1998 gli amministratori fallimentari speciali hanno chiesto il riconoscimento della seguente tariffa oraria applicata alle prestazioni effettuate nel fallimento del __________:
__________ fr. 165.--
__________ fr. 165.--
__________ fr. 135.--;
che con decisione 29 gennaio 1999 (inc. 15.98.218) questa Camera ha determinato la rimunerazione provvisoria dell’amministrazione fallimentare speciale del fallimento __________ per il periodo fino al 30 settembre 1998 secondo i seguenti parametri di retribuzione oraria:
__________ fr. 165.--
__________ fr. 165.--
__________ fr. 135.--;
__________ 164 ore a fr. 165.--/h: fr. 27'060.--
Spese: fr. 983.10
Totale fr. 28'043.10
182 ore e 10’ a fr. 165.--/h: fr. 30'046.50
Spese: fr. 1'351.90
Totale fr. 31'398.40
432,75 ore a fr.135.--/h: fr. 58'421.25
Spese: fr. 2'369.50
Totale fr. 60'790.75;
che con istanza 19 agosto 1999 l’amministrazione fallimentare speciale ha richiesto la determinazione della sua rimunerazione per il periodo 1° ottobre 1998/ 30 giugno 1999;
che nel contempo l’amministrazione fallimentare speciale postulava il riconoscimento di una remunerazione oraria di fr. 200.-- per ciascun amministratore;
che con decisione 19 ottobre 1999 (inc. 15.99.143) questa Camera respingeva l’aumento della tariffa oraria postulato dagli istanti e determinava la rimunerazione dell’amministrazione speciale per il periodo 1° ottobre 1998/30 giugno 1999 come segue:
__________ 60 ore e 45’ a fr. 165.--/h: fr. 10'023.75
Spese: fr. 979.70
Totale __________: fr. 11'003.45
__________ 36 ore e 10’ a fr. 165.--/h: fr. 5'967.50
Spese: fr. 443.60
Totale __________: fr. 6'411.10
247 ore e 15’ a fr.135.--/h: fr. 33'378.75
Spese: fr. 3'124.--
Totale __________: fr. 36'502.75;
che con istanza 8 agosto 2000 l’amministrazione fallimentare speciale ha richiesto la determinazione della sua rimunerazione per il periodo 1° luglio 1999/30 giugno 2000;
che con decisione 30 agosto 2000 (inc. 15.2000.108) questa Camera determinava la rimunerazione dell’amministrazione speciale per il periodo 1° luglio 1999/30 giugno 2000 come segue:
50 ore a fr. 165.--/h: fr. 8'250.--
Spese: fr. 840.--
Totale fr. 9'090.--
35 ore e 5’ a fr. 165.--/h: fr. 5'783.25
Spese: fr. 417.30
Totale fr. 6'200.55
195 ore e 15’ a fr.135.--/h: fr. 26'358.75
Spese: fr. 1'510.60
Totale fr. 27'869.35;
che con ulteriore istanza 27 febbraio 2002 l’amministrazione fallimentare speciale ha richiesto la determinazione della sua rimunerazione per il periodo 1° luglio 2000/20 febbraio 2002;
che nel lasso di tempo in esame l’amministrazione fallimentare speciale ha esposto il seguente onorario:
66 ore a fr. 165.--/h: fr. 10'890.--
Spese: fr. 1’568.--
Totale fr. 12'458.--
28 ore e 20’ a fr. 165.--/h: fr. 4'653.--
Spese: fr. 278.50
Totale fr. 4'931.50
214 ore a fr.135.--/h: fr. 28'890.--
Spese: fr. 1'086.90
Totale fr. 29'976.90;
che l'art. 47 OTLEF disciplina la rimunerazione straordinaria per le procedure complesse;
che essa viene fissata dall'Autorità di vigilanza, che per l'art. 2 prima proposizione OTLEF sorveglia l'applicazione della OTLEF;
che la determinazione della rimunerazione ex art. 47 OTLEF rientra nella competenza originaria della CEF, il cui giudizio - non preceduto da alcun provvedimento autonomo degli organi d'esecuzione forzata, che si devono limitare all'invio di una proposta di tassazione (cfr. Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 3.2.4.4 ad art. 1, nota 78, p. 43) - è impugnabile al Tribunale federale con il ricorso dell'art. 19 LEF (art. 2 seconda proposizione OTLEF);
che se la procedura richiede indagini approfondite della fattispecie o giuridiche, si dovrà tener conto in particolare delle difficoltà e della rilevanza del caso, del volume del lavoro e del tempo impiegato (art. 47 cpv. 1 OTLEF), ritenuto che per queste procedure si potrà aumentare la tariffa delle indennità dell'amministrazione sia ordinaria che speciale, come pure dei membri della delegazione dei creditori (art. 47 cpv. 2 OTLEF);
che gli amministratori fallimentari non solo possono, ma anzi devono, delegare a persone ausiliarie di loro fiducia tutti i compiti di agevole esecuzione, che non richiedono particolari capacità e conoscenze specifiche;
che si tratta segnatamente di mansioni contabili di semplice routine e di lavori di segretariato. Gli ausiliari sono designati e retribuiti dagli amministratori fallimentari, che restano i soli responsabili nel rapporto esterno per eventuali carenze riconducibili all'attività dei loro subalterni;
che per la rimunerazione i valori sono compresi tra fr. 50.--/80.-- per chi svolge mansioni contabili e tra fr. 30.--/50.-- per lavori di segretariato;
che il caso sottoposto al giudizio di questa Camera non presenta particolari inconvenienze, se si eccettuano le difficoltà incontrate a causa della mancata collaborazione del fallito;
che rispetto al periodo 1° luglio 1999/30 giugno 2000 non sono sorti cambiamenti tali da giustificare una modifica delle tariffe orarie fissate nella sentenza CEF 29 gennaio 1999, come ad istanza 4 dicembre 1998 degli amministratori stessi;
che le tariffe applicabili nel caso in esame risultano quindi essere le seguenti:
__________ fr. 165.--
__________ fr. 165.--
__________ fr. 135.--;
che nel periodo 1° luglio 2000/20 febbraio 2002 l’amministrazione fallimentare speciale ha dedicato alla pratica le seguenti ore di lavoro:
__________ 66 ore,
__________ 28 ore e 20 minuti,
__________ 214 ore;
che nel lasso di tempo in questione l’amministrazione fallimentare speciale ha portato a compimento la vendita a pubblici incanti di tutti gli immobili e per quello andato deserto, ottenuto la realizzazione a trattative private; pubblicato i relativi stati di riparto e concluso le relative tassazioni TUI; realizzato pressoché la totalità dei beni mobili, liquidato, per intervenuta acquiescenza, l’unica azione di contestazione della graduatoria; seguito le procedure di differimento di fallimento di alcune società del fallito; continuato ad assistere e seguire i procedimenti penali a carico del fallito; aggiornato la graduatoria a dipendenza dei ridondamenti dei crediti ipotecari non coperti dalle realizzazioni;
che il 12 gennaio 2000 è stato depositato uno “stato di riparto provvisorio”, il quale prevedeva il pagamento integrale di tutti i crediti di Ia e IIa classe per un totale distribuito di fr. 169'321.90;
che da informazioni assunte presso l’avv. __________ in data 8 marzo 2002 l’amministrazione fallimentare speciale dispone attualmente di una liquidità pari a ca. fr. 239'000.--;
che avuto riguardo alle peculiarità del caso di specie, le ore esposte appaiono adeguate, considerando altresì che il rapporto costi/ benefici dell’attività svolta dall’amministrazione fallimentare speciale si situa in termini sostenibili e la liquidazione in oggetto è giunta ormai a conclusione;
che tuttavia al __________ non può essere riconosciuta la tariffa oraria di fr. 135.— per i lavori di segretariato da lui svolti e segnatamente:
5.7 2000: fotocopie perizia ed invio a __________, ore 0,25
25.7. 2000: invio a __________ atto di accusa, ore 0,25
4.9. 2000: invio fax a __________ e __________, ore 0,25
13.3. 2001: fotocopie diverse e preparato invio, ore 0,50
20.3 2001: diverse fotocopie e preparato invio, ore 0,50
28.3. 2001: preparato etichette per invio a tutti i creditori ore 0,75
2.7. 2001: spedito fax di 15 pagamenti ore 0,75
10.7. 2001: aggraffato e imbustato 61 fascicoli e fatto le fotocopie ore 3
16.7. 2001: diverse fotocopie e invio documentazione per posta ore 0,50
14.1. 2002: stampato graduatoria e corrispondenza con __________, __________, __________, __________, __________ e __________ ore 2,25;
che di conseguenza tali prestazioni, per un totale di 9 ore, essendo di semplice routine devono essere remunerate con la tariffa oraria applicabile ai lavori di segretariato e quindi fr. 50.—;
Richiamati gli art. 237 cpv. 2 e 241 LEF, 1 ss. e 47 OTLEF
pronuncia:
2.1. La rimunerazione dell’amministrazione fallimentare speciale del fallimento __________, per il periodo 1° luglio 2000/20 febbraio 2002 è determinata secondo i seguenti parametri di retribuzione oraria:
__________ fr. 165.--
__________ fr. 165.--
__________ fr. 135.--/ fr. 50.—(per lavori di segretariato).
2.2. La rimunerazione dell’amministrazione speciale del fallimento __________, per il periodo 1° luglio 2000/20 febbraio 2002 è determinata come segue:
66 ore a fr. 165.--/h: fr. 10'890.--
Spese: fr. 1’568.--
Totale fr. 12'458.--
28 ore e 20’ a fr. 165.--/h: fr. 4'653.--
Spese: fr. 278.50
Totale fr. 4'931.50
205 ore a fr.135.--/h: fr. 27'675.—
9 ore a fr. 50.--/h fr. 450.--
Spese: fr. 1'086.90
Totale fr. 29'211.90
Non si prelevano spese.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a: - __________
Comunicazione all’UF di Lugano, Viganello.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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