AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
15.2002.37
Data decisione, Autorità:
27.02.2003, CEF
Incarto n.
15.2002.00037
15.2002.00061
Lugano
27 febbraio
2003
CJ/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Giani
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 11 marzo 2002 di
rappr. dall’avv. __________
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti
di Locarno e meglio contro il verbale di pignoramento 26 febbraio 2002
emesso nell’ambito delle esecuzioni n. __________, __________ promosse dalla
ricorrente nei confronti
rappr. dall avv. __________
nonché sul
ricorso 28 marzo 2002 di quest’ultimo contro la decisione 15 marzo 2002 dell’UEF
di Locarno che annulla la decisione 26 febbraio 2002 impugnata da __________ e
conferma quella precedente del 20 febbraio 2001;
viste le
osservazioni 18 aprile 2002 __________ e 19 aprile 2002 dell’UEF di Locarno;
ritenuto
in fatto:
A. Il
15 maggio 1998, in base a diversi attestati d’insufficienza di pegno rilasciati
il 10 aprile 1998 per gli importi di fr. 56'945,50, risp. fr. 43'828,75, fr.
72'408,10, fr. 110'824,25, fr. 115'223,35, fr. 70'766,30, fr. 68'017,30, fr.
26,800,25, fr. 32'408,15 e fr. 152'149.--, oltre interessi all’8,5%, __________
ha chiesto all’UEF di Locarno la prosecuzione delle esecuzioni in questione
dirette contro __________ (nonché in via solidale contro la moglie __________).
Il 19 maggio 1998, l’UEF di Locarno ha emesso i (dieci) relativi avvisi di
pignoramento per un importo complessivo di fr. 869'569,45, “interessi e spese
compresi”, ridimensionato in sede di pignoramento (cfr. verbale 25 maggio 1998)
in fr. 750'087,95, oltre fr. 737.-- di spese esecutive.
B. Il
25 maggio 1998, l’UEF di Locarno ha proceduto al pignoramento delle quote di
comproprietà di ½ spettanti ad __________ sulle PPP foglio n. __________ (di
__________), risp. n. __________ (di __________) gravanti il mappale n.
__________ RFD di __________, nonché il pignoramento del reddito percepito da
__________ nello svolgimento della propria attività di architetto indipendente,
stabilendo un’eccedenza mensile pignorabile pari a fr. 2'700.--, tenuto conto
di un reddito mensile di fr. 10'000.-- dichiarato dalla moglie dell’escusso
(che ha però rifiutato di firmare il verbale), secondo il calcolo seguente:
Introiti fr.
10’000.--
Minimo di
esistenza
Minimo
base fr. 1’370.--
Ipoteche fr.
5’000.--
Cassa
malati, ecc. fr. 430.--
Trasf.
e pasti fr. 500.--
Totale
deduzioni å fr. 7’300.--
Eccedenza
mensile pignorabile fr. 2'700.--
C. Il
25 settembre 1998, __________ ha inoltrato un primo ricorso contro il verbale
di pignoramento, speditogli solo il 16 settembre 1998, con il quale ha chiesto
la presa in considerazione in più di quanto stabilito dall’UEF di Locarno di
diversi premi assicurativi (per complessivi fr. 2'122,50 al mese) e di spese di
trasferte per fr. 1'892.-- al mese, determinando il minimo di esistenza in fr.
10'384,50. Il 9 ottobre 1998, dando ragione al ricorrente __________ l’UEF di
Locarno ha spedito un secondo verbale di pignoramento, in cui il minimo di
esistenza è stato fissato in fr. 10'358.--, tenuto conto di premi assicurativi
mensili di fr. 1'688.--, di trasferte e pasti fuori cantone di fr. 1'400.-- e
di un supplemento per l’ufficio di __________ di fr. 900.--.
D. Contro
questa decisione si è aggravata __________ con ricorso del 21 ottobre 1998, che
è stato parzialmente accolto da questa Camera con decisione 24 marzo 1999 (inc.
15.98.180). Gli atti di pignoramento sono stati annullati e gli atti retrocessi
all’UEF di Locarno affinché avesse ad esperire ulteriori indagini per
determinare il reddito dell’escusso.
E. Il
5 dicembre 2000, l’UEF di Locarno ha proceduto ad un nuovo (terzo) pignoramento
e stabilito un’eccedenza pignorabile di fr. 1'000.--. Ha nuovamente stimato i
redditi dell’escusso in fr. 10'000.--, ma rispetto alla decisione 9 ottobre
1998 (cfr. supra ad C) ha ridotto l’importo per i premi assicurativi (da fr.
1'688.-- a fr. 930.--) nonché per le spese di trasferte e di pasti (da fr.
1'400.-- a fr. 800.--).
F. Contro
questa decisione, il 12 dicembre 2000, __________ ha inoltrato un (secondo)
ricorso, sostenendo che il reddito mensile si attestava attorno a fr.
8’000/9'000.--, che le assicurazioni a suo carico superano fr. 930.--, che i
premi della cassa malati ammontano a fr. 967.-- e che nel calcolo andrebbero
tenuti in conto diversi altri premi assicurativi. In conclusione, egli ha chiesto
che fosse accertata l’assenza di un’eccedenza mensile pignorabile.
Da
parte sua, la procedente si è anch’essa aggravata contro la medesima decisione
con ricorso del 18 dicembre 2000, sostenendo che la stima dei redditi
dell’escusso operata dall’organo di esecuzione forzata si basava su dati non
recenti; e chiedendo che all’escusso fosse riconosciuta una deduzione per spese
d’abitazione non superiore a fr. 2'500.--.
Con
sentenza 16 gennaio 2001 (inc. 15.2000.195/210), questa Camera ha parzialmente
accolto i due ricorsi, annullando il verbale di pignoramento 5 dicembre 2000. A
__________ è stato riconosciuto un importo mensile di fr. 1'121.80 a titolo di
assicurazioni varie e all’UEF di Locarno è stato retrocesso l’incarto affinché
procedesse ad un nuovo pignoramento di redditi secondo le indicazioni seguenti:
■ il
reddito mensile netto dell’escusso va stabilito in fr. 10'000.--;
■ il
canone di locazione per l’ufficio di __________ non va preso in considerazione,
perché è già stato dedotto dai redditi effettivi;
■ il
minimo di esistenza dell’escusso e della moglie va fissato in fr. 1'550.--
mensili in virtù delle nuove direttive della Camera;
■ per
stabilire le spese di alloggio, l’importo del capitale mutuato e il saggio
d’interessi vanno accertati, ritenuto che rate nell’ordine di circa fr.
2'500.-- erano state considerate ragionevoli dalla procedente.
G. Il
13 febbraio 2001, l’UEF di Locarno ha proceduto ad un nuovo (quarto)
pignoramento, stabilendo un’eccedenza pignorabile di fr. 3'768.-- secondo il
calcolo seguente:
Introiti fr.
10'000.00
Minimo di
esistenza
Minimo
base fr. 1’550.--
Ipoteche fr.
2’760.--
Cassa
malati, ecc. fr. 1’122.--
Trasf. e
pasti fr. 1’800.--
Suppl.
per affitto
ufficio a
__________ fr. 900.--
Totale
deduzioni å fr. 6’232.--
Eccedenza
mensile pignorabile fr. 3'768.00
H. Contro
questa decisione, l’8 marzo 2001 __________ ha inoltrato un (terzo) ricorso,
allegando di conseguire introiti non superiori a fr. 8'000.--.
Con
sentenza 21 maggio 2001 (inc. 15.2001.45), questa Camera ha respinto il ricorso,
rilevando come il ricorrente non avesse ricorso al Tribunale federale contro la
sentenza 16 gennaio 2001, con la quale erano stati stimati d'ufficio i suoi
redditi in fr. 10'000.-- mensili, e come non avesse prodotto con il ricorso
nessun nuovo elemento fattuale per la determinazione dei suoi redditi e delle
sue spese.
Il
6 giugno 2001, __________ si è aggravato contro questa sentenza davanti la
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, la quale ha
dichiarato il gravame inammissibile per carenza di motivazioni (inc.
7B.155/2001).
I. Il 19 giugno 2001, la Confederazione Svizzera, Divisione
principale dell’imposta sul valore aggiunto, ha chiesto all’UEF di Locarno la
prosecuzione dell’esecuzione n. __________ per un importo di fr. 7'794,30. Il 6
agosto 2001, l’UEF di Locarno ha pignorato la PPP __________ del fondo RFD
__________ di __________ già pignorato in precedenza a favore di __________
nonché il reddito dell’escusso a partire da febbraio 2002 a concorrenza di fr.
3'768.-- la mese.
L. Il
13 settembre 2001, l’UEF di Locarno ha sporto denuncia penale contro __________
per distrazione ex art. 169 CP dell’importo di fr. 26'276.--, pari
all’eccedenza pignorata per il periodo dal febbraio all’agosto 2001. Il 4
febbraio 2002, il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere.
M. Il
26 febbraio 2002, l’UEF di Locarno ha riesaminato la sua decisione 13 febbraio
2001 (cfr. supra ad G) ed emesso una (quinta) decisione di pignoramento, in cui
ha stabilito i redditi dell’escusso in fr. 5'000.-- e di conseguenza accertato
l’inesistenza di ogni eccedenza pignorabile.
N. L’11
marzo 2002, __________ ha interposto contro questa decisione l’uno dei ricorsi
in esame (inc. 15.2002.37), rilevando come essa fosse priva dell’indicazione
delle esecuzioni alla quale si riferisce e dei rimedi di diritto nonché di ogni
motivazione, e comunque contraria a ben tre decisioni definitive di questa
Camera e ad una del Tribunale federale.
O. Con
decisione del 15 marzo 2002, in evasione del predetto ricorso, l’UEF di Locarno
ha annullato la sua (quinta) decisione 26 febbraio 2002 (cfr. supra ad L) e
riconfermata la sua (quarta) decisione 13 febbraio 2001 (cfr. supra ad G).
L’Ufficio ha inoltre riproposto denuncia penale contro l’escusso per
distrazione ex art. 169 CP.
P. Contro
questa (sesta) decisione, il 28 marzo 2002, __________ ha interposto il secondo
dei ricorsi in esame (inc. 15.2002.61). Egli allega che dalla tassazione
fiscale 1999-2000 del Cantone Ticino, pervenutagli dopo l’ultima sentenza di
questa Camera, risulta che egli abbia un reddito massimo di circa fr. 5'000.--,
di modo che la decisione 26 febbraio 2002 (cfr. supra ad L) dell’UEF di Locarno
va confermata. Per l’escusso, non è inoltre possibile ripresentare una nuova
denuncia penale avente per oggetto i medesimi fatti di quelli vagliati nel
decreto di non luogo a procedere del 4 febbraio 2002 (cfr. supra ad I).
Q. Nelle
sue osservazioni 18 aprile 2002, __________ espone come la tassazione fiscale
prodotta dall’escusso comprovi unicamente l’esistenza di un reddito imponibile
di fr. 23'453.--, ma sia irrilevante per la questione in esame. Essa evidenzia
inoltre come il decreto di non luogo a procedere del 4 febbraio sia la
conseguenza della carente documentazione (atto di pignoramento e diffida di
pagamento) trasmessa dall’UEF di Locarno al Ministero Pubblico e sostiene che
la denuncia penale può comunque essere riproposta, almeno per le infrazioni
successive al 31 agosto 2001, poiché il decreto penale si riferisce semmai solo
al periodo dal 1° febbraio al 31 agosto 2001.
R. In
occasione del suo interrogatorio formale, avvenuto il 24 maggio 2002,
__________ ha confermato di svolgere la professione di architetto a __________
e di lavorare in proprio al 100%, rientrando in Ticino per il fine settimana. A
__________, egli dispone presso la cognata di una camera che paga circa fr.
450.-- a fr. 480.-- al mese. Per l’ufficio di __________ non paga nulla perché
lo stesso viene messo a disposizione dalla ditta __________, di cui egli è
amministratore unico e per la quale esegue lavori. Esiste un contratto con
siffatta società, denominato “Zusammenarbeitsvertrag”, che prevede il
versamento in suo favore di un salario mensile di fr. 20'000.--, che comunque
non gli viene corrisposto, poiché in realtà lavora in proprio. Egli ha
dichiarato di conseguire un guadagno netto mensile dell’ordine di 5'000.--
6'000.-- e ha confermato di non aver versato nulla alla procedente malgrado il
pignoramento.
S. Il
13 giugno 2002, __________ ha prodotto i documenti (da E a N) richiestigli
all’udienza del 24 maggio 2002. Ai fini di verifica della “Buchhaltung” (doc.
E) addotta dall’escusso e del fatto che egli effettivamente lavori quale
indipendente, questa Camera ha chiesto d’ufficio informazioni ex art. 91 cpv. 4
e 5 LEF all’amministrazione fiscale del Canton Zugo, alle casse di
compensazione presso le quali __________ è stato ultimamente affiliato (Ausgleichskasse
Zug__________, Ausgleichskasse des Kantons Zürich), all’__________ nonché alla Cassa
malati __________. Ulteriori documenti sono poi stati chiesti all’escusso con
ordinanza 7 gennaio 2003, alla quale questi ha parzialmente dato seguito
mediante produzione, il 7 febbraio 2003, dei doc. P a Z.
Considerato
in diritto:
-
I
ricorsi di __________ e di __________ vertono sul medesimo complesso di fatti e
possono quindi essere evasi nella stessa sentenza dopo congiunzione degli
incarti nell’ossequio del principio dell’economia processuale. Le cause
congiunte conservano comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi
restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente (Flavio Cometta, Commentario alla LPR,
CFPG n. 3, Lugano 1998, n. 2.1.1.a ad art. 5, p. 96 s.).
-
Occorre
innanzitutto rilevare che il pignoramento di reddito in esame si protrae dal
1998 ed eccede quindi manifestamente la durata massima di un anno prevista all’art.
93 cpv. 2 LEF. Si pone quindi la questione di sapere se il pignoramento deve
essere dichiarato nullo d’ufficio o se può essere ritenuto valido, l’escusso,
assistito da avvocato sin dall’inizio, non avendo mai sollevato tale eccezione.
2.1. Secondo
giurisprudenza e dottrina, il limite di un anno riveste il carattere di una
regola d’ordine pubblico (cfr. DTF 117 III 28, cons. 1; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed.,
Berna 1997, n. 251 ad § 23; Georges vonder
Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/ Ginevra/Monaco 1998,
vol. I, n. 61 ad art. 93; Guidicelli/ Piccirilli, Il pignoramento di redditi ex art. 93 LEF nella pratica ticinese,
Bellinzona 2002, n. 259).
a) Nella
sentenza federale citata viene però sottolineato come la regola protegga
principalmente l’interesse dei creditori esclusi dal pignoramento in corso,
come peraltro già precedentemente evidenziato in modo dettagliato dal Tribunale
federale in una risposta alla Verwaltungskommission des Obergerichts del canton
Zurigo (DTF 98 II 14 s., cons. 1, con rinvii alle DTF 23 II 1948
e 60 III 74 nello stesso senso). Nel caso in cui siffatto interesse sia stato
leso, la nullità del provvedimento è incontestabilmente giustificata, in quanto
esso viola una prescrizione emanata nell’interesse di persone che non sono
parte nel procedimento ai sensi dell’art. 22 cpv. 1 LEF. Va tuttavia rilevato
come lo scopo della norma sia di proteggere gli interessi soltanto dei
creditori che hanno chiesto o che erano in grado di chiedere il pignoramento,
dato che unicamente questi sono concretamente danneggiati dall’eccessivo
perdurare dell’esecuzione in corso (in tal senso: cfr. DTF 98 III 17 i.f.,
nella quale, sebbene viene criticata la DTF 59 III 120 in cui era stato
confermato il pignoramento durato più di un anno su richiesta dell’escusso che
intendeva così evitare l’emissione di un attestato di carenza beni, si precisa
che nella fattispecie precedente non vi erano in apparenza altri creditori se
non quello partecipante al pignoramento di salario, lasciando così intendere
che la circostanza sia influente per la questione da risolvere).
Nel caso
di specie, dal 25 maggio 1998 (cfr. supra ad B) fino alla domanda di
prosecuzione dell’esecuzione presentata dalla Confederazione Svizzera (cfr. supra
ad I), nessun altro creditore, salvo __________, ha escusso __________. Non vi
sono quindi motivi per annullare d’ufficio (recte: dichiarare nullo) il
pignoramento, se non dal momento della ricezione da parte dell’UEF di Locarno
della domanda di prosecuzione dell’esecuzione inoltrata dalla Confederazione
Svizzera, avvenuta il 22 giugno 2001. Per il periodo precedente, non s’impone
un intervento d’ufficio, nessun terzo essendo stato concretamente leso
dall’eccessiva durata del pignoramento, neppure dal profilo della consultazione
dei registri ex art. 8 LEF. Infatti, l’esecuzione di __________ è risultata
pendente durante tutto il pignoramento.
b) Rimane
da esaminare se l’interesse dell’escusso sia da considerare d’interesse
pubblico ai sensi dell’art. 22 cpv. 1 LEF.
aa)Secondo giurisprudenza e parte della
dottrina (cfr. DTF 98 III 16 s.; Paul Marville, Exécution forcée, responsabilité patrimoniale
et protection de la personnalité, tesi Losanna 1992, n. 337; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP,
vol. II, Losanna 2000, n. 127 ad art. 93), la limitazione ad un anno del
pignoramento di reddito protegge solo in lieve misura l’escusso. Infatti, gli
consente solo di costringere l’escutente a far emettere un nuovo precetto
esecutivo ogni due anni – il primo attestato di carenza beni permette all’escutente
di chiedere una nuova esecuzione senza preventiva esecuzione [cfr. art. 149 cpv.
2 LEF], e ciò vale pure per il terzo attestato di carenza beni, il quinto, ecc.
[cfr. DTF 69 III 70 s.]), al quale potrà interporre opposizione e
guadagnare così del tempo (che ciò sia un interesse legittimo rimane del resto
ancora tutto da dimostrare). Va comunque fatto salvo il diritto dell’escutente
di chiedere ogni anno il sequestro del reddito dell’escusso e di poter
partecipare a titolo provvisorio ad eventuali pignoramenti eseguiti a favore di
altri creditori prima che egli abbia potuto chiedere la continuazione
dell’esecuzione (cfr. art. 271 cpv. 1 n. 5 e 281 cpv. 1 LEF; Marville, op. cit., nota 576 ad n.
337). L’interesse dell’escusso, così come descritto, non appare quindi d’ordine
pubblico. Non può essere messo sullo stesso piede del diritto a disporre del
minimo vitale, il cui carattere d’ordine pubblico può fondarsi sulla protezione
costituzionale della personalità (dignità umana, art. 7 Cost.; diritto alla
vita e alla libertà personale, art. 10 Cost.; cfr. pure Marville, op. cit., n. 242), visto
che il legislatore non ha previsto una limitazione generale nel tempo di tutte
le esecuzioni dirette contro un medesimo debitore, se non per mezzo della
facoltà offerta ad ogni escusso di chiedere l’autofallimento (cfr. art. 191
LEF), soluzione che non viene però attuata d’ufficio.
bb) Secondo
Amonn/Gasser (op. cit., n.
51 ad § 23), la limitazione della durata del pignoramento ad un anno
contribuirebbe anche al mantenimento del credito (Kreditwürdigkeit)
dell’escusso. Tale asserzione assume una valenza dal profilo dell’ordine
pubblico solo se rapportata al contesto economico generale. Orbene, dal punto
di vista dei creditori e del credito in generale, anche applicando rigidamente
la limitazione temporale dell’art. 93 cpv. 2 LEF, non vi è alcuna garanzia che
non vi sarebbe un’ininterrotta successione di esecuzioni contro un singolo
escusso. D’altra parte, nella soluzione prospettata da questa Camera, se un
altro creditore chiede la prosecuzione dell’esecuzione, viene d’ufficio posto
un termine all’esecuzione precedente di durata eccessiva.
2.2. Ciò
posto, occorre insistere sul fatto che la corretta applicazione del diritto
esecutivo federale impone agli uffici di esecuzione di limitare in tutti i casi
ad un anno le esecuzioni di reddito. Nei casi però in cui non vi è motivo di
nullità assoluta, il provvedimento dell’ufficio viziato da errore, secondo un
principio generale e costante in diritto esecutivo, è da considerare valido se
non è stato tempestivamente ed esplicitamente impugnato. Decidere in un senso
diverso lederebbe, senza che vi sia un motivo decisivo, gli interessi di
__________, che non è stata messa in grado di procedere in modo ritualmente
corretto mediante reiterazione ogni anno dell’esecuzione diretta contro
__________, sulla base di attestati di carenza beni che in concreto non le sono
mai stati rilasciati.
-
Il
pignoramento a favore di __________ dovendo essere dichiarato nullo dal 22
giugno 2001 (cfr. supra cons. 2.1a), la stessa non era legittimata a ricorrere
contro la decisione di riesame 26 febbraio 2002 dell’UEF di Locarno (cfr. supra
ad M). Il ricorso 11 marzo 2002 di __________ è pertanto irricevibile.
-
È
tuttavia da considerare formalmente valida la decisione 15 marzo 2002 con cui l’UEF
di Locarno ha annullato la sua (quinta) decisione 26 febbraio 2002 e
riconfermata la sua (quarta) decisione 13 febbraio 2001 (cfr. supra ad O),
sebbene la Confederazione svizzera non abbia impugnato il precedente
provvedimento 26 febbraio 2002.
4.1. In
effetti, l’UEF di Locarno poteva in ogni tempo, anche d’ufficio, procedere ad
un riesame dell’importo pignorato qualora si fosse modificato lo stato di fatto
in base al quale il pignoramento era stato eseguito (cfr. art. 93 cpv. 3 LEF; Vonder Mühll, op. cit., n. 54 ad art. 93; Gilliéron, op. cit., n. 145 ad art.
93; Guidicelli/Piccirilli,
op. cit., n. 271), pure a scapito dell’escusso (cfr. Vonder Mühll, op. cit., n. 54 i.f. ad art. 93), la
modifica potendo consistere sia in un aumento sia in una diminuzione dei
redditi o delle spese indispensabili ai sensi dell’art. 93 LEF.
4.2. Occorre
pertanto entrare nel merito del ricorso di __________ e riesaminare la
questione dell’importo dei suoi redditi alla luce dei numerosi documenti
acquisiti agli atti in sede ricorsuale e del comportamento processuale
dell’escusso.
- Nell'ambito
del pignoramento l'escusso deve informare esaurientemente l'ufficio circa la
sua sostanza e il suo reddito, fintanto che questi non siano sufficienti a
coprire tutte le esecuzioni che partecipano al pignoramento (cfr. art. 91 cpv.
1 n. 2 LEF; DTF 117 III 61 ss.; André E. Lebrecht, Basler Kommentar zum SchKG,
Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. II, n. 9 ad art. 91 LEF). Gli uffici sono
tenuti, di regola, a verbalizzare le dichiarazioni dell'escusso, che le deve
sottoscrivere.
5.1. Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 126 III 89 cons. 3a con
rinvii), se il debitore esercita un’attività lucrativa indipendente, l’ufficio
d’esecuzione deve:
■ interrogarlo
sul genere d’attività svolta;
■ interrogarlo
sulla natura e sul volume dei suoi affari;
■ stimare
l’ammontare del reddito;
■ provvedere
d’ufficio alle necessarie inchieste;
■ raccogliere
le informazioni ritenute utili;
■ farsi
consegnare la contabilità e tutti gli altri documenti concernenti l’attività
lucrativa.
Se
l’inchiesta condotta dall’Ufficio non porta ad alcun elemento certo, esso terrà
conto degli indizi a disposizione. Se il debitore non tiene una contabilità
regolare, il risultato della sua attività indipendente deve essere valutato paragonandola
ad altre simili e se necessario va stimata per apprezzamento.
5.2. In casu,
dopo diversi anni di procedura, __________ ha finalmente prodotto conti
relativi alla sua attività professionale. Dalla sua “Buchhaltung” (doc. E e P),
che non può essere qualificata di contabilità bensì di lista cronologica delle
entrate e uscite, e comunque a prescindere dal suo carattere lacunoso (cfr. infra),
risulta che i suoi redditi lordi professionali mensili siano stati in media di:
■ fr.
21'400.-- nel 2000 (onorari versati da __________, ora fallita);
■ fr.
13'000.-- nel 2001 (onorari versati da __________ [gennaio] e da __________);
■ fr.
7'654.-- nel 2002 (onorari versati da __________ nonché, per fr. fr. 5'745.-- e
fr. 2'500.--, da __________ a titolo di onorari d’amministrazione [“Verwaltungshonorar”],
importi non riportati nella “Buchhaltung 2002” di cui al doc. P, ma che sono
registrati negli estratti del CCP [doc. Q], quali accrediti dei 4 febbraio e 23
settembre 2002).
I
redditi riferiti all’appartamento affittato a __________ (PPP __________)
possono essere ignorati, perché le spese connesse appaiono dello stesso ordine
di grandezza.
5.3. Quali
spese professionali deducibili dai redditi lordi ai sensi dell’art. 93 LEF
possono essere ammesse solo le spese indispensabili che l’escusso
effettivamente sopporta e che sono connesse con l’esercizio della propria
professione o mestiere (cfr. punto II.4 della Tabella dei minimi di esistenza, FU
2001/2, 74).
Sono
pertanto riconoscibili unicamente le spese correnti ad esclusione del rimborso
di debiti, anche aziendali, ritenuto che perché si diano privilegi in diritto
di determinati creditori occorre un’espressa norma di legge in tal senso.
Un’eccezione può essere ammessa solo per determinati creditori che, secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale, sono privilegiati di fatto nel senso
che, in caso di pignoramento di salario e di redditi, il debitore è autorizzato
ad eseguire interamente le proprie obbligazioni nei loro confronti: è questo il
caso in particolare per il fornitore di beni indispensabili alla sopravvivenza
o all’esercizio del lavoro del debitore e per il locatore di locali
indispensabili per l’esercizio dell’attività lucrativa dell’escusso (DTF
112 III 18; CEF 29 luglio 2002 [15.02.58], cons. 4; Guidicelli/Piccirilli, op. cit., n. 218, p. 67).
a) Nel
caso di specie, le seguenti spese, a prescindere dalla questione di sapere se
sono state effettivamente sopportate, non possono venire riconosciute:
■ canone
leasing della Renault Twingo: risulta dalla convenzione (“Vereinbarung”, doc.
U) che l’impegno di pagare alla prenditrice, la ditta __________, gli oneri del
leasing è stato assunto dalla moglie dell’escusso – e non da quest’ultimo;
orbene, la moglie non svolge alcun’attività lucrativa; dal contratto denominato
“Zusammenarbeitsvertrag” (doc. F) si evince d’altronde che la ditta __________
mette a disposizione un veicolo di servizio, per il quale l’escusso è tenuto a
corrispondere fr. 400.-- al mese, che sono effettivamente stati pagati
nell’anno 2000, in più del canone leasing per la Twingo (cfr. doc. E); il fatto
che l’importo mensile di fr. 400.-- non sia più stato rimborsato alla società
negli anni 2001 e 2002 è verosimilmente dovuto al fatto che essa non ha più
versato il salario pattuito di fr. 21'000.--;
■ il
canone dell’ufficio di __________, risp. della camera affittata dall’escusso
presso la cognata è già stato preso in considerazione nel calcolo del minimo di
esistenza e non può quindi venire considerato due volte (cfr. Guidicelli/ Piccirilli, op. cit., n. 153); anzi,
converrà modificare il minimo di esistenza per gli ultimi nove mesi del 2001 e
per l’intero anno 2002 in cui l’escusso ha pagato solo il canone della camera e
non più quello dell’ufficio (cfr. infra cons. 5.6);
■ premi
assicurativi: i premi dell’assicurazione malati di base, come pure quelli per
la copertura perdita di guadagno e per l’assicurazione infortuni, sono già
stati presi in considerazione nel calcolo del minimo di esistenza; non può
invece venire dedotto il premio per l’assicurazione vita (cfr. CEF 16
gennaio 2001 [15.2000.195/210], cons. 6); ciò vale anche per il primo
pignoramento (cfr. supra ad B), in cui l’importo riconosciuto a titolo di premi
assicurativi era di soli fr. 430.--, perché si era invece preso in
considerazione delle spese di locazione troppo elevate;
■ rimborso
dei prestiti di __________ [cfr. doc. R], . (conto “ ”
[cfr. doc. T], che risulta essere una società radiata dal registro di commercio
già dal 16 febbraio 1993), __________ (conto “__________ ” [cfr. doc. S], che
risulta essere una società radiata dal registro di commercio già dal 30 luglio
1996), __________ [cfr. doc. V] e di __________ [cfr. doc. Z], nonché dei premi
AVS arretrati: non sono spese correnti e l’escusso non ha dimostrato che essi
siano indispensabili alla sopravvivenza o all’esercizio della propria attività
professionale.
b) In
linea di massima, possono invece venire riconosciute quali spese professionali
ai sensi dell’art. 93 LEF le seguenti poste della “Buchhaltung” prodotta
dall’escusso:
2000
2001
2002
telefono
3'404,15
5'406,30
5'889,50
auto
4'800,00
–
–
AVS
8'219,40
8'449,40
2'054,85
IVA
7'794,30
3'000,00
–
agenda
136,35
142,00
142,00
totale
24'354,20
16'997,70
8'086,35
mensile
2'029,52
1'416,48
673,86
Gli importi così accertati possono sembrare esigui, ma non va dimenticato
che secondo le stesse affermazioni dell’escusso la società __________ (e
probabilmente prima di essa la società __________) gli mette a disposizione un
ufficio e verosimilmente gli usuali accessori (telefono, fax, computer, ecc.).
5.4. Poste queste premesse, il reddito
mensile netto dell’attività lucrativa dell’escusso, escluse le spese
riconosciute nel minimo di esistenza calcolato dall’UEF di Locarno, può essere
determinato come segue:
■ fr. 19'370,50 (fr. 21'400.-- – fr. 2'029,50) per l’anno 2000;
■ fr.
11'583,50 (fr. 13'000.-- – fr. 1’416,50) per l’anno 2001;
■ fr. 6’970,15 (fr. 7'654.-- – fr. 673,85) per l’anno 2002.
5.5. Il
reddito netto dell’escusso per gli anni 2000 e 2001 appare quindi ben superiore
a quello di fr. 10'000.-- sul quale si è fondato l’UEF di Locarno nelle
decisioni 25 maggio 1998 (cfr. supra ad B), 5 dicembre 2000 (cfr. supra ad E), 13 febbraio 2001 (cfr. supra ad G) e 15 marzo 2002 (oggetto
dell’impugnazione in esame, cfr. supra ad O), e il divario appare ancora più accentuato rispetto alle
cifre indicate dallo stesso escusso nei suoi numerosi ricorsi (fr. 8’000/9'000.--, cfr. ricorso 12 dicembre 2000 [supra ad F]; non più di fr. 8'000.--, cfr.
ricorso 8 marzo 2001 [supra ad H]; fr. 5'000.--, cfr.
ricorso 28 marzo 2002 [supra ad P]).
5.6. Per
quanto concerne l’anno 2002, va invece dato atto all’escusso che il suo proprio
reddito netto era inferiore a fr. 10'000.--, ma comunque superiore a fr.
5'000.--. In base all’istruttoria eseguita da questa Camera, esso può infatti
essere determinato in fr. 6'980,15 (fr. 7'654.-- – fr. 673,85, cfr. supra
ad 3.2 e 3.3b). Poiché nell’anno 2002, l’escusso non ha (più) pagato alcun
affitto per un ufficio a __________ ma solo un canone mensile di fr. 490.-- per
una camera presso la cognata (cfr. doc. P e verbale d’interrogatorio formale 24
maggio 2002, p. 2), l’importo di fr. 900.-- di cui alla posta “ufficio a
__________ ” (cfr. supra ad G) va ridotto a fr. 490.--, il nuovo totale delle
deduzioni ammontante fr. 5’822.--. L’eccedenza mensile pignorabile risulta
quindi di fr. 1'158,15 (= fr. 6'980,15 – fr. 5’822.--).
5.7. La
tassazione fiscale ticinese (doc. C) prodotta dall’escusso è evidentemente
irrilevante, per accertare i redditi conseguiti negli anni 2000-2002, poiché
essa è riferita al periodo di calcolo dal 1° gennaio 1999 al 30 giugno 2000
(tassazione intermedia per inizio – e fine – di attività nel cantone). Anche
per i primi sei mesi del 2000, la citata tassazione non rifletta la completa
situazione economica reale dell’escusso, come lo dimostrano i conti dallo
stesso prodotti (cfr. doc. E); questa concerne solo i redditi considerati
fiscalmente conseguiti nel Cantone e non tutti i redditi dell’escusso. Infatti,
nella dichiarazione fiscale 2001-2002 firmata di proprio pugno e destinata
all’autorità fiscale del Cantone di __________, dichiarazione acquisita
d’ufficio agli atti, __________ ha dichiarato per l’anno (di calcolo) 2000 un
reddito netto da attività lucrativa di fr. 188'169.-- (pari a fr. 15'680,75 al mese) molto più vicino a quello di fr. 19'370,50 determinante secondo il
diritto esecutivo (cfr. supra cons. 5.4) che non a fr. 5'000.--.
- Riassumendo,
l’UEF di Locarno procederà come segue:
6.1. allestirà
indilatamente attestati di carenza di beni a favore di __________;
6.2. modificherà il pignoramento a favore della Confederazione
Svizzera (gruppo 2) nel senso del considerando 5.7.
- L’escusso
si oppone anche al dispositivo n. 2 della decisione impugnata con cui l’UEF di
Locarno preannuncia il deposito di una nuova denuncia penale ex art. 169 CP
contro di lui.
7.1. La ricevibilità
di siffatta censura è dubbia, poiché la decisione dell’ufficio non è fondata
sul diritto federale esecutivo bensì sul codice di procedura penale ticinese
(cfr. art. 4 et 181 CPP). Vista la complessità e la gravità della fattispecie,
occorre nondimeno entrare in materia sulla questione.
7.2. L’escusso,
senza dirlo esplicitamente, sembra anzitutto considerare che il decreto di non
luogo a procedere 4 febbraio 2002 (cfr. supra ad L) abbia forza di cosa
giudicata materiale e impedisca una nuova denuncia.
a) Orbene,
secondo giurisprudenza e dottrina (cfr. B. Bovay/M. Dupuis/L. Moreillon/C. Piguet,
Procédure pénale vaudoise, Losanna 1995, n. 1 ad art. 309; Gérard Piquerez, Procédure pénale suisse,
Zurigo 2000, n. 3961; Robert Hauser/Erhard
Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht,
Basilea/Ginevra/ Monaco 2000, n. 24 ad § 78) il decreto di non luogo a
procedere motivato in fatto (ad es. per insufficienza come nel caso in esame) e
non in diritto (ad es. a causa della res iudicata o dell’intervenuta
prescrizione) ha una forza di cosa giudicata materiale soltanto limitata,
l’azione penale potendo essere riaperta in presenza di fatti o mezzi di prova
nuovi (cfr. art. 187 CPP).
Nel caso concreto, i documenti prodotti dall’escusso e la tassazione
fiscale __________ costituiscono mezzi di prova nuovi. Inoltre, e senza voler
invadere inutilmente una materia che non è di competenza di questa Camera ma
che comunque è di rilevante importanza per l’efficacia del diritto esecutivo
(cfr. infra cons. 6.3), il decreto di non luogo a procedere 4 febbraio 2002
appare criticabile laddove si ritiene che “dalla documentazione prodotta
[ultima notifica di tassazione ricevuta e recente contabilità (anni 1999-2001)]
emerge che la situazione economica del denunciato non gli permetteva di fare
fronte al pagamento dell’importo pignorato, considerato che le spese del
denunciato sono di poco inferiori alle entrate”. In effetti, la “contabilità”
dell’escusso – che contabilità non è (cfr. art. 959 CO) e, poiché non
controllata da terzo neutro, va considerata alla stregua di dichiarazioni di
parte – non è determinante in sé per la quantificazione dei redditi da
pignorare ai sensi dell’art. 93 LEF né, viceversa, per la determinazione della
parte di reddito a libera disposizione dell’escusso. In altre parole, l’escusso
non può decidere autonomamente il tipo e l’importo delle uscite, ma spetta
invece all’ufficio stabilire le disposizioni che possono essere riconosciute.
Sono ammissibili solo le uscite che sono indispensabili ai sensi dell’art. 93
LEF (cfr. supra cons. 5.3) e che pertanto sono effettuate con attivi non
pignorati. Le altre uscite (o disposizioni), se non sono autorizzate
dall’ufficio di esecuzione, costituiscono invece distrazione di valori
patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale ex art. 169 CP, risp. per gli
attivi non pignorati perché non dichiarati, a dipendenza dei casi, frode nel
pignoramento ex art. 163 CP, diminuzione (illecita) dell’attivo in danno dei
creditori ex art. 164 CP oppure favore concesso (illegalmente) ad un creditore
ex art. 167 CP (cfr. pure infra cons. 7.4). Vero è che il giudice penale, a
titolo pregiudiziale, può riesaminare la validità del provvedimento esecutivo
(cfr. Stefan Trechsel, Schweizerisches
Strafgesetzbuch: Kurzkommentar, 2. ed., Zurigo 1997, n. 5 ad art. 169), ma
ovviamente egli dovrà motivare eventuali conclusioni divergenti.
b) In
ogni caso, qualora si volesse nondimeno riconoscere la res iudicata al decreto
di non luogo a procedere 4 febbraio 2002, la stessa sarebbe limitata al periodo
giudicato, ossia dal 1° febbraio al 31 agosto 2001. Gli atti di distrazione ex art.
169 CP riferiti ad altri periodo come pure altri tipi di reati non sarebbero
minimamente toccati.
7.3. L’escusso
non ha mai versato all’ufficio gli importi pignorati. Dai propri conti (cfr.
doc. E e P) si evince che una grande parte dei redditi pignorati sono stati
spesi. Visto che l’escusso ha dovuto d’altro canto pure far fronte alle spese
indispensabili non professionali (minimo d’esistenza di base) e che le stesse
non sono state riportate nei conti dell’escusso, tutti gli attivi pignorati
appaiono essere già stati consumati.
a) Siffatti
atti di disposizione su attivi pignorati vanno qualificati quale distrazione di
valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale ex art. 169 CP.
L’escusso, patrocinato da avvocato durante l’intero procedimento esecutivo, non
poteva ignorare che l’uso di fondi pignorati, in particolare per il pagamento
di debiti che non erano stati dedotti in esecuzione e che non facevano parte
delle spese professionali correnti (cfr. supra cons. 5.3), costituiva una
violazione del divieto di disporre dei redditi pignorati figurante in tutti i verbali
di pignoramento intimati all’escusso ed era idoneo a danneggiare la procedente.
Il fatto che quest’ultima potrà forse far annullare le disposizioni a favore
dei creditori in male fede (cfr. art. 96 cpv. 2 LEF) non ostacola un’eventuale
condanna penale, poiché l’infrazione dell’art. 169 CP è un reato formale di
messa in pericolo concreto e non un reato materiale: l’esistenza di un danno
concreto non è un elemento costitutivo oggettivo del reato (cfr. J. Rehberg/N. Schmid, Strafrecht III,
Zurigo 1997, n. 1 i.f. ad § 42, p. 293, e il rinvio al n. 2 ad § 36, p. 276;
cfr. pure Bernard Corboz, Les
infractions en droit suisse, vol. I, Berna 2002, n. 18 ad art. 169 e per
analogia n. 6 ad art. 163).
b) Rimangono
da quantificare gli importi distratti dall’escusso.
aa) Tra
il 25 maggio 1998, data del primo pignoramento, e il 9 ottobre 1998, data del
primo riesame d’ufficio (cfr. supra ad B e C), i redditi dell’escusso sono
stati pignorati a concorrenza dell’importo di fr. 2'700.-- mensili. Il ricorso
interposto da __________ il 25 settembre 1998 è da considerare come respinto,
perché il primo riesame del pignoramento che aveva accolto le sue domande (cfr.
supra ad C) è stato impugnato dalla procedente, che dopo due decisioni di
rinvio di questa Camera (cfr. supra ad D e F), ha finalmente ottenuto ragione, l’UEF
di Locarno, il 13 febbraio 2001 (cfr. supra ad G), avendo determinato
l’eccedenza pignorabile in fr. 3'768.--, importo addirittura superiore a quello
accertato il 25 maggio 1998. La decisione 13 febbraio 2001 è cresciuta in
giudicato (cfr. supra ad H). Dato che l’inizio del pignoramento è stato fissato
a settembre 1998, solo la trattenuta di tale mese, pari a fr. 2'700.--, può
essere considerata come distratta ai sensi dell’art. 169 CP.
bb) Poiché
__________ non ha chiesto l’effetto sospensivo nel suo primo ricorso contro la
decisione 9 ottobre 1998 che accertava l’inesistenza di alcuna eccedenza
pignorabile (cfr. supra ad D), vi è da ritenere che tra il 9 ottobre 1998 e il
5 dicembre 2000 i redditi dell’escusso non siano stati pignorati.
cc) Tra
il 5 dicembre 2000 e il 13 febbraio 2001, fa stato la decisione 5 dicembre 2000
(cfr. supra ad E). Benché impugnata da entrambe le parti, la domanda di effetto
sospensivo presentata dall’escusso è stata respinta mentre la procedente non ha
chiesto tale effetto. Atteso che la nuova decisione esplicava effetti dal mese
di dicembre 2000, vanno considerati distratti ai sensi dell’art. 169 CP gli
importi di dicembre 2000 e gennaio 2001, per complessivi fr. 2'000.--.
dd) Per
il periodo dal febbraio 2001 al dicembre 2001 fa stato la decisione del 13
febbraio 2001 (cfr. supra ad G), di modo che vanno considerati distratti ai
sensi dell’art. 169 CP gli importi pignorati dei mesi da febbraio a dicembre
2001, per un totale di fr. 41'448.-- (11 x fr. 3'768.--).
ee) Infine,
per l’anno 2002, gli importi distratti ammontano a complessivi fr. 13'897,80
(12 x fr. 1'158,15, cfr. supra cons. 5.6).
ff) Riassumendo,
l’escusso, dal 1998 al 2002 compresi, risulta aver distratto attivi pignorati
per complessivi fr. 60'045,80 (fr. 2'700.-- + 2'000.-- + 41'448.-- +
13'897,80).
c) L’aiuto
decisivo del diritto penale nel reprimere i crimini e i delitti nel fallimento
e nell’esecuzione per debiti (cfr. Flavio Cometta,
Diritto esecutivo federale e sanzione penale. Reati nell’esecuzione forzata, in
particolare nel concordato, in: Schuldbetreibung und Konkurs im Wandel,
Basilea/Ginevra/ Monaco 2000, p. 194 ad I) si rivela particolarmente necessario
nelle fattispecie come quelle in esame. Come ha dimostrato l’istruttoria
eseguita da questa Camera, è infatti quasi impossibile ottenere da fonti neutre
cifre aggiornate sui redditi di un indipendente, poiché sia le tassazioni
fiscali sia le decisioni definitive dell’AVS intervengono nella migliore delle
ipotesi due anni dopo che i redditi sono stati conseguiti. A quel momento
spesso i redditi che sarebbero potuti essere pignorati due anni prima se
fossero stati noti sono già stati spesi. Solo l’intervento a posteriori delle
autorità penali può dissuadere gli escussi e potenziali escussi di approfittare
delle carenze istruttorie degli uffici e dell’autorità di vigilanza, vuotando
dal suo contenuto il principio della responsabilità patrimoniale e beffando in
fin dei conti la giustizia.
7.4. Sono pure
ipotizzabili i reati di frode nel pignoramento ex art. 163 CP, risp. di
diminuzione (illecita) dell’attivo in danno dei creditori ex art. 164 CP oppure
di favore concesso (illegalmente) ad un creditore ex art. 167 CP.
Infatti,
l’escusso, tacendo il fatto che, soprattutto nell’anno 2000 (cfr. supra cons.
3.4 e 3.5), i propri redditi netti fossero superiori a fr. 10'000.--, e
affermando addirittura in diversi ricorsi che essi fossero inferiori, ha
impedito che tutti i suoi attivi venissero pignorati. Questo comportamento è
penalmente punibile ex art. 163 CP (cfr. Trechsel,
op. cit., n. 6 ad art. 163; Corboz,
op. cit., n. 25 ad art. 163). Se gli attivi non pignorati sono stati consumati,
è invece ipotizzabile il reato dell’art. 164 CP. Infine, se essi sono serviti a
pagare debiti non dedotti in esecuzione, ledendo l’ordine di distribuzione
previsto dalla LEF (cfr. supra cons. 3.3), entra in considerazione il reato dell’art.
167 CP (cfr. Trechsel, op.
cit., n. 1 ad art. 167; Cometta,
op. cit., p. 203 ad 2aa; Corboz,
op. cit., n. 4 ad art. 167), anche se l’atto di disposizione fosse revocabile
in applicazione degli art. 285 ss. LEF (cfr. Corboz, op. cit., n. 5 ad art. 167).
Non è del
resto escluso che l’inchiesta penale riveli altri redditi non dichiarati dall’escusso,
perché la seppur sommaria istruttoria di questa Camera ha rivelato operazioni
in apparenza insolite (gli onorari versati da __________ nel 2002 lo sono stati
a contanti “”__________, __________ riversandone solo circa
il 30% sul suo conto corrente postale [cfr. doc. P e Q]; __________, e
__________, in favore delle quali l’escusso ha versato importi mensili di fr.
500.--, risp. 1'000.--, nel 2000 erano società già radiate dal registro di
commercio, cfr. supra cons. 5.3a i.f.).
7.5. Vista
la complessità del caso e per economia di procedura, la denuncia penale nei
confronti di __________ avverrà, eccezionalmente e in deroga alla Circolare n.
__________, direttamente cura di questa Camera.
- Sulle
tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria
al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art.
17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi
fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 ad art. 81) –
siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art.
20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383
cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2
OTLEF).
richiamati gli art. 17, 93 LEF; 163, 164, 167, 169 CP;
4 e 181 CPP; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
-
Le
procedure dipendenti dai ricorsi 11 marzo 2002 di __________ e 28 marzo 2002 di
__________ sono congiunte.
-
Il ricorso 11 marzo 2002 di __________ è irricevibile.
-
Il
ricorso 28 marzo 2002 di __________ è parzialmente accolto.
3.1. Di conseguenza, l’UEF di Locarno modificherà il calcolo
dell’eccedenza pignorabile a favore della Confederazione Svizzera (esecuzione
n. __________ gruppo 2) nel senso del considerando 5.6.
3.2.Nelle esecuzioni n. __________,
__________ l’UEF di Locarno allestirà indilatamente attestati di carenza beni a
favore di __________.
-
È
ordinata la notifica ex art. 4 e 181 CPP di questa decisione al Ministero pubblico
per gli incombenti di rito.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in
conformità dell'art. 19 LEF.
-
Intimazione
a: - __________
Comunicazione
all'UEF di Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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