AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2002.45
Data decisione, Autorità: 29.04.2002, CEF
Incarto n. 15.2002.00045
Lugano 29 aprile 2002 /EC/fc/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Giani (in sostituzione del giudice Rusca, assente)
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 27 marzo 2002 di
patr. dall'avv. __________
Contro
l’operato dell’ Ufficio di esecuzione di Lugano nell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente contro
in materia di notifica della comminatoria di fallimento;
viste le osservazioni 2 aprile 2002 dell’UE di Lugano;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________ del 3/5 luglio 2001 __________ (in seguito: __________) procede contro __________ per l’incasso di fr. 74'515.85 oltre accessori.
B. Il 5 luglio 2002 l'UE di Lugano ha notificato all’escussa il PE n. __________, al quale quest’ultima ha interposto opposizione.
C. Con sentenza 12 ottobre 2001, cresciuto in giudicato, la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha rigettato in via definitiva l’opposizione interposta da __________.
D. In data 16 novembre 2001 la __________ ha domandato il proseguimento dell'esecuzione n. __________.
Il 23 novembre 2001 l’UE di Lugano ha emesso la comminatoria di fallimento e l’ha trasmessa alla Posta per l’intimazione.
Il 17 dicembre 2001 la comminatoria è stata retrocessa all’UE di Lugano con l’indicazione “non ritirata”. Lo stesso giorno l’UE l’ha trasmessa alla cancelleria comunale di Lamone per la notifica.
Il 1° marzo 2002 la comminatoria di fallimento è nuovamente ritornata non notificata all’UE di Lugano, che l’ha immediatamente trasmessa alla Polizia Cantonale di __________ per la notifica tramite polizia.
Il 20 marzo 2002 la Polizia Cantonale ha comunicato all’UE di Lugano che la notifica è risultata impossibile, ritenuto che l’amministratore unico di __________, ha trasferito il proprio domicilio a __________.
Il 28 marzo 2002 l’UE di Lugano ha trasmesso al __________ la comminatoria di fallimento per la notifica a __________.
E. Con ricorso 27 marzo 2002 __________ ha postulato di accertare “la negligenza dell’UE di Lugano e di fissare un ultimo termine entro il quale procedere alla notifica della comminatoria di fallimento”, atteso che:
“ho formulato domanda di prosecuzione dell’esecuzione il 16 novembre 2001”;
“nel corso del mese di gennaio mi è stato comunicato che la domanda si trovava presso il Municipio di __________ per la notifica essendo la stessa difficoltosa”;
“ho sollecitato direttamente la cancelleria comunale che, in data 7 febbraio 2002 mi ha comunicato avere ritornato il dossier all’ufficio delle esecuzioni senza essere riusciti a procedere”;
“ad oggi - e sono trascorsi oltre quaranta giorni – nulla mi risulta essere avvenuto”;
“un tale ritardo non appare spiegabile, né l’UE ha fornito una qualsivoglia spiegazione in merito”.
F. Delle osservazioni 2 aprile 2002 dell’UE di Lugano, si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato
in diritto:
Giusta l'art. 65 cpv. 1 cifra 2 LEF se l’esecuzione è diretta contro una società anonima gli atti esecutivi si notificano a qualunque membro dell’amministrazione o della direzione, come pure a qualunque direttore o procuratore. Ove le ricordate persone non si trovino in ufficio, la notificazione si potrà fare ad altro funzionario o impiegato (art. 65 cpv. 2 LEF).
Per l’art. 66 cpv. 4 LEF la notifica di un atto esecutivo ad un debitore domiciliato all’estero si fa mediante pubblicazione solo se il domicilio del debitore è sconosciuto o se il debitore persiste nel sottrarsi alla notifica.
Quando invece il debitore ha il proprio domicilio all'estero, la notificazione si fa per mezzo delle autorità competenti estere, o - in quanto un trattato internazionale lo preveda oppure lo Stato sul territorio del quale deve avvenire la notificazione lo ammetta - per posta (art. 66 cpv. 3 LEF).
La fonte giuridica più importante in tema di rogatorie in materia civile sono le Convenzioni __________ del 1° marzo 1954 relativa alla procedura civile () e del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale (). In particolare occorre segnalare che in virtù dell'art. 5 della Convenzione 15 novembre 1965, l’Autorità centrale dello Stato richiesto procede o fa procedere alla notificazione o alla comunicazione dell’atto "a) o secondo le forme prescritte dalla legislazione dello Stato richiesto per la notifica o la comunicazione degli atti redatti in questo Paese e che sono destinati alle persone che si trovano sul suo territorio, b) o secondo la forma particolare chiesta dal richiedente, purché tale forma non sia incompatibile con la legge dello Stato richiesto".
Nel caso in esame l'UE di Lugano, avuta comunicazione che l’amministratore unico dell’escussa ha trasferito il proprio domicilio in __________ e non potendo altrimenti procedere ad una rituale notifica alla società escussa, si è correttamente determinato conformemente all’art. 66 cpv. 3 LEF e a quanto stabilito dalla citata Convenzione dell__________ del 15 novembre 1965, trasmettendo indilatamente la comminatoria di fallimento all’autorità belga competente per la notifica a __________.
Il ricorrente assevera che, malgrado la Cancelleria comunale di Lamone avesse retrocesso la comminatoria di fallimento all’Ufficio di esecuzione di Lugano già prima del 7 febbraio 2002, lo stesso Ufficio nulla avrebbe intrapreso per provvedere alla notifica.
Dalla documentazione agli atti emerge, contrariamente a quanto sostenuto dalla creditrice, che solo il 1. marzo 2002 l’UE di Lugano ha ricevuto dalla Cancelleria Comunale di __________ la comminatoria di fallimento non notificata e che lo stesso giorno l’UE l’ha poi trasmessa alla Polizia Cantonale di __________ per la relativa notifica.
Anche in questo senso dunque l’operato dell’UE di Lugano è stato tempestivo e corretto.
Sulle tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art. 17 LEF (Jean-François Poudret / Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all’art. 81, pag. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
richiamati gli art. 17, 65, 66 LEF; art. 5 Convenzione dell'__________ del 15 novembre 1965 (RS __________); art. 61 e 62 OTLEF,
pronuncia:
Il ricorso 27 marzo 2002 di __________, è respinto.
Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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