AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2002.58
Data decisione, Autorità:
29.07.2002, CEF
Incarto n.
15.2002.00058
Lugano
29 luglio
2002
/FP/fc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 18 marzo 2002 di
contro
l’operato dell’ Ufficio di esecuzione e fallimenti di
Riviera e meglio contro la decisione 7 marzo 2002 resa nell’ambito delle
esecuzioni n. , n. e n. __________ promosse nei confronti
del ricorrente rispettivamente da
__________ rappr da __________
rappr. da __________
patr. dall’avv. __________
Viste le osservazioni
29 marzo 2002 del __________ 9 aprile 2002 di
__________ 19 aprile 2002 dell’UEF di Riviera
ritenuto
in
fatto: A. Diversi
creditori procedono nei confronti di __________ per l’incasso dei propri
crediti.
B. In
data 7 marzo 2002 l’UEF di Riviera allestiva il seguente calcolo dell’eccedenza
pignorabile a carico dell’escusso:
Minimo
di esistenza
Introito
debitore fr.
3'024.--
Introito
moglie fr.
2'000.--
minimo
base fr. 1'550.--
locazione
fr. 1’500.--
cassa
malati fr.
404.--
riscaldamento fr.
100.--
dentista fr.
400.--
ass.
economia domestica fr. 11.--
manutenzione
bruciatore fr. 27.--
Totale fr. 3'992.--
Eccedenza
pignorabile da marzo 2002 a maggio 2002 fr. 622.-- secondo il seguente calcolo:
minimo
vitale dell’escusso fr. 2'402.-- = 3'024.-- X 3'992.--
5'024.--
eccedenza
pignorabile: fr. 3'024.-- - fr.2'402.-- = fr. 622.--
C. L’UEF di Riviera comunicava inoltre all’escusso che a decorrere dal
1° giugno 2002, a titolo di canone locatizio, sarebbe stato computato
unicamente l’importo di fr. 1'100.-- e di conseguenza a partire da tale data
l’eccedenza pignorabile ammonterà a fr. 879.--.
D. Con ricorso 18 marzo 2002 __________ si aggrava contro tale calcolo
sostenendo che nel minimo di esistenza andrebbero inseriti gli importi relativi
alla franchigia della cassa malati, all’assicurazione RC per veicoli a motore,
all’imposta di circolazione, alla tassa di raccolta rifiuti e ai tributi pubblici.
Il ricorrente contesta inoltre la decurtazione dell’importo riconosciuto a
titolo di canone locatizio prevista a far tempo dal 1° giugno 2002 invocando
asserite difficoltà nel reperire un’adeguata sistemazione.
E.
Delle osservazioni delle altre parti coinvolte
nella procedura e dell’UEF di Riviera si dirà, se del caso, in seguito.
Considerando
in
diritto: 1. Nel procedere
al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono
tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento
dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore
e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12;
106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà
essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108
III 13).
Nel caso in cui sia il debitore che il suo
coniuge dispongano di un reddito, occorre tenere conto dell’art. 163 CC,
secondo il quale i coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle
sue forze, al mantenimento della famiglia. La Camera delle esecuzioni e dei
fallimenti del Tribunale federale nelle DTF 116 III 78 e 114 III 15 ha
stabilito che per calcolare la quota di reddito pignorabile occorre, in primo
luogo, determinare il reddito di ambedue i coniugi e il loro minimo vitale comune;
poi, ripartire tra di essi il minimo vitale ottenuto in relazione con il
reddito netto. La quota pignorabile del reddito del coniuge escusso risulta
sottraendo la sua parte del minimo vitale dal suo reddito determinante (Guidicelli/Piccirilli, Il
pignoramento di redditi ex art 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002,
p.79, n.247). Nel caso di specie l’UEF di Riviera ha quindi agito correttamente
conteggiando nei redditi dell’escusso gli introiti percepiti dalla moglie .
Le
prestazioni della previdenza professionale sono impignorabili fino al
verificarsi del caso di previdenza (cfr. art. 92 n. 10 LEF). Una volta
esigibili, tali prestazioni sono limitatamente pignorabili come le altre
rendite dell’art. 93 LEF, indipendentemente dal fatto che esse siano versate
per vecchiaia, decesso o infortunio (DTF 120 III 71). Esse possono
quindi essere pignorate nella misura in cui eccedono il minimo vitale. Nel caso
di specie l’UEF di Riviera ha quindi correttamente conteggiato nei redditi dei
coniugi __________ la rendita di invalidità versata dal Fondo di Previdenza per
il Personale del__________ __________ .
- Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio
conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che
l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo
categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue
necessità e possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; Guidicelli/Piccirilli, op.cit. , p.
40, n. 126). L’importo del canone va messo in relazione con il reddito
dell’escusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b).
Il
debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un
alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve
essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione
costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4;
CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). La decurtazione del quantum può
però, di regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF
119 III 73; Guidicelli/Piccirilli,
op. cit., p. 41, n.130). Se il debitore vive in casa propria in luogo del
canone di locazione si terrà conto degli interessi ipotecari (cfr. Tabella dei
minimi di esistenza, punto 2.1.2).
Nel
caso in esame il ricorrente ha preteso e ottenuto che nel calcolo del minimo di
esistenza venissero considerati a titolo di locazione fr. 1’500.-- per una
villetta unifamigliare di 180 mq che l’escusso occupa a __________ unitamente
alla moglie. Orbene tale alloggio è manifestamente sproporzionato alle
effettive necessità e possibilità economiche dell’escusso. Di conseguenza l’UEF
di __________ ha agito correttamente decidendo di ridurre a fr. 1'100.--
l’importo riconosciuto a titolo di canone locatizio dal primo termine utile di
disdetta, Occorre inoltre rilevare che tale importo andrebbe ulteriormente
ridotto, potendo essere riconosciuto unicamente il canone locatizio per un
appartamento di 2 locali a __________ o in un Comune viciniore, il cui importo
è sicuramente inferiore a fr. 1'100.-- mensili. Tale ulteriore decurtazione non
viene tuttavia attuata ostandovi il divieto della reformatio in peius sancito
dall’art. 22 LPR.
- Il
ricorrente chiede che venga tenuto conto dei debiti contratti a titolo di
imposte comunali e cantonali, nonché della tassa comunale per la raccolta
rifiuti.
Perché si
diano privilegi in diritto di determinati creditori occorre un’espressa norma
di legge in tal senso. La giurisprudenza del Tribunale federale ha attenuato il
rigore di questo principio stabilendo che determinati creditori sono
privilegiati di fatto nel senso che, in caso di pignoramento di salario e di
redditi, il debitore è autorizzato ad eseguire interamente le proprie
obbligazioni nei loro confronti: è questo il caso in particolare per il
venditore di generi alimentari, per il fornitore di beni indispensabili alla sopravvivenza
o all’esercizio del lavoro del debitore e per il locatore di locali
indispensabili per l’esercizio dell’attività lucrativa dell’escusso (DTF 112
III 18; Guidicelli/Piccirilli, op.
cit, n. 218, p. 67).
Siffatto
indirizzo giurisprudenziale concretizza l’intento del l legislatore di lasciare
all’escusso e alla sua famiglia quanto è assolutamente indispensabile ex art.
92 e 93 LEF per soddisfare i bisogni più elementari.
E’ di
tutta evidenza che le deduzioni prospettate dal ricorrente per il pagamento dei
debiti contratti non possono entrare in linea di conto per il calcolo del
minimo vitale: alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, nulla
giustifica il privilegio che il debitore pretende sia concesso al Comune e al
Cantone.
Abbondanzialmente
si rileva altresì che non vi sarebbe alcuna garanzia che gli importi di cui si
chiede la deduzione vengano effettivamente versati ai creditori.
-
Il
ricorrente chiede che oltre ai premi della cassa malati venga tenuto conto
delle franchigie. Secondo il punto 2.8 della Tabella dei minimi di esistenza
l’Ufficio deve riconoscere all’escusso un importo medio mensile per spese
legate alla salute che l’escusso o i suoi famigliari sopportano o sopporteranno
durante il periodo di validità del pignoramento. Si deve tenere conto delle
spese mediche rilevanti nella misura in cui le stesse sono imminenti al momento
del pignoramento (spese mediche, farmaceutiche, ospedaliere). Lo stesso
principio vale anche per le cure dentarie e per la franchigia della cassa
malati (cfr. Guidicelli/Piccirilli,
op. cit., n.203, p. 62). In ogni caso è sempre richiesta la produzione di
documenti giustificativi per le spese sostenute o da sostenere. Orbene, dai
conteggi delle prestazioni della cassa malati __________ si evince che la
franchigia a carico dei __________ ammonta a fr. 400.—ciascuno. Di conseguenza
si giustifica il riconoscimento di tale voce di spesa, suddivisa in 12
mensilità, nel calcolo del minimo di esistenza dell’escusso per un importo di
fr. 66.-- . Per quanto attiene all’importo mensile di fr. 400.—riconosciuto
dall’UEF di Riviera a titolo di cure dentarie lo stesso è da ritenere corretto,
essendo tale spesa rilevabile dai conteggi per le prestazioni fornite ai
coniugi __________ dal dentista __________
-
E’ principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le
spese fisse e correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo
di esistenza del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile ex
art. 92 n. 3 LEF, ossia se il veicolo è necessario al debitore per l’esercizio
della sua professione (cfr. DTF 117 III 22, 104 III 73, 97 III 52; guidicelli/piccirilli, op.cit.,
n.171 ss.51, p). In casu il debitore non esercita attualmente alcuna attività
lucrativa, essendo disoccupato. Inoltre egli non asserisce di dover disporre di
un veicolo per cercare una nuova occupazione. Per contro il ricorrente assevera
che la moglie dovrebbe utilizzare un veicolo privato per i propri spostamenti,
come si evincerebbe dal certificato medico del dott. __________, prodotto con
il gravame. Orbene tale richiesta non può essere accolta, in quanto la moglie
dell’escusso può far capo, per i propri spostamenti ai mezzi di trasporto
pubblici, poiché, pur essendo affetta da una discopatia, non risulta che abbia
problemi di deambulazione. Di conseguenza l’UEF di Riviera ha agito
correttamente non riconoscendo alcun importo a titolo di spese di trasferta.
-
Sulla base di quanto esposto precedentemente il calcolo del minimo
di esistenza si presenta come segue:
Minimo di
esistenza
Introito
debitore fr. 3'024.--
Introito
moglie fr. 2'000.--
minimo
base fr. 1'550.--
locazione
fr. 1’100.--
cassa
malati fr.
404.--
franchigia
cassa malati fr. 66.--
riscaldamento fr.
100.--
dentista fr.
400.--
ass.
economia domestica fr. 11.--
manutenzione
bruciatore fr. 27.--
Totale fr. 3'658.--
minimo
vitale dell’escusso fr. 2’201.-- = 3'024.-- X 3'658.--
5'024.--
eccedenza
pignorabile: fr. 3'024.-- - fr.2'201.-- = fr. 823.--
- Ne consegue il parziale accoglimento del gravame.
Sulle
spese e sulle ripetibili, protestate dai ricorrenti, occorre ricordare a futura
memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di
diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz -
Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna
1990, n.2.10 all'art. 81, p.804) - siffatto principio è stato codificato per
espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv.1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2
lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons.2a) Per lo stesso motivo non si
assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OLEF).
Richiamati gli art. 17 e 93 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 18 marzo 2002 __________, è parzialmente accolto.
-
Di
conseguenza il minimo di esistenza di __________, a partire dal 1° giugno
2002, è determinato in fr. 2'201.--.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione a:
Comunicazione
all’UEF di Riviera, Biasca.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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