Auction floor price for sale of co-ownership share

15.2002.90Altro tribunale2 set 2002Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The supervisory complaint in debt enforcement was upheld. The complainant challenged the auction conditions for the sale of a 1/2 co-ownership share, arguing that a mortgage claim burdening the whole parcel should not influence the floor price. The court agreed, applying Art. 73h RFF and holding that claims secured on the entire property must be disregarded when only a share is realized. It annulled the auction conditions and fixed the auction floor price at CHF 52.10, corresponding only to the privileged legal mortgage claim. No costs or indemnities were awarded.

Massima Omnilex

Art. 126 LEF, art. 142a LEF e art. 73h RFF; fissazione del piede d’asta nella realizzazione di una quota di comproprietà. Nella vendita forzata di una quota di comproprietà, il calcolo dell’offerta sufficiente avviene senza tener conto dei crediti garantiti da pegno gravanti l’intero fondo. Creditore procedente, ai sensi dell’art. 105 cpv. 1 RFF, è il creditore che ha chiesto l’incanto; se vi sono più domande di vendita, prevale il pegno di grado anteriore. Gli importi posti a carico dell’aggiudicatario a titolo di imposta e spese di realizzazione non concorrono alla determinazione del piede d’asta. La procedura di ricorso ex art. 17 LEF è gratuita secondo l’art. 20a cpv. 1 LEF e gli artt. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.2002.90

Data decisione, Autorità: 02.09.2002, CEF

Incarto n. 15.2002.00090

Lugano 2 settembre 2002 /FP/fc/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 18 giugno 2002 di


contro

__________ nell’ambito dell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dalla società


patr. dall’avv__________

procedura concernente anche


rappr. __________



rappr


viste le osservazioni

28 giugno 2002 di __________

15 luglio 2002 dell’UEF di Leventina

esaminati atti e documenti

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che la ditta __________ procede contro __________ nell'esecuzione in via di pignoramento n. __________;

che il 18 agosto 2000 l’UEF di __________ pignorava a favore del creditore la quota di comproprietà di ½ della part. RFD __________ di __________ di proprietà di __________;

che il 13 luglio 2001 il creditore ha domandato la vendita dell’immobile pignorato;

che il 19 aprile 2002 l’UEF di __________ pubblicava l’avviso d’incanto della quota di comproprietà di ½ della part. __________ di __________, fissando nel contempo il termine per l’insinuazione degli oneri fondiari scadente il 13 maggio 2002;

che il 24 aprile __________ notificava un credito di fr. 62'496.05 garantito da una cartella ipotecaria gravante in I rango l’intera part. __________ di __________;

che il 7 maggio 2002 lo Stato del Cantone Ticino notificava un credito fiscale garantito da pegno per un importo complessivo di fr. 52.10;

che il 16 maggio 2002 veniva inviato ai creditori l’elenco oneri della quota di ½ della part. RFD __________ di __________;

che in data 13 giugno 2002 venivano depositate le condizioni d’incanto del fondo in oggetto, le quali prevedevano un piede d’asta di fr. 72’884.30, così suddivisi:

fr. 52.10 ipoteca legale privilegiata

fr. 62'436.05 ipoteca convenzionale

fr. 7'396.15 imposta massima presumibile TUI

fr. 3'000.-- spese di realizzazione;

che con ricorso 18 giugno 2002 __________ si aggrava contro le condizioni d’incanto, postulando la fissazione del piede d’asta in fr. 52.10 pari all’importo dell’ipoteca legale;

che il ricorrente sostiene che il credito di __________, gravando l’intero fondo, non deve essere pagato con la realizzazione in oggetto;

che delle osservazioni di __________ e dell’UEF di __________ si dirà, se del caso, in seguito;

che per l’art. 126 cpv. 1 LEF, applicabile alla procedura di pignoramento di beni immobili per il rinvio dell’art. 142a, dopo tre chiamate gli oggetti da realizzare sono aggiudicati al migliore offerente, purché l'offerta ecceda l'importo di eventuali crediti garantiti da pegno poziori a quello del creditore procedente;

che creditore procedente a stregua dell'art. 142a della LEF in relazione con l'art. 126 è colui alla cui domanda venne indetto l'incanto (art. 105 cpv. 1 primo periodo RFF);

che ove vi fossero più creditori che hanno formulato nelle forme di rito la domanda di vendita, creditore procedente è quello il cui diritto di pegno precede gli altri in grado (art. 105 cpv. 1 secondo periodo RFF; . Häusermann/Stöckli/Feuz, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. II, n. 39 all'art. 142a LEF);

che per l’art. 73 h RFF in caso di realizzazione di una quota di comproprietà di un fondo, il calcolo dell’offerta sufficiente giusta l’art. 142 a LEF in relazione all’art. 126 LEF prescinderà dai crediti garantiti da pegno gravanti l’intero fondo;

che nel caso di specie la creditrice __________ ha ottenuto il pignoramento della quota di ½ di comproprietà del fondo part. __________ di __________ per un credito di fr. 33’576.65 oltre interessi e spese;

che dall'elenco oneri riferito alla quota di ½ del fondo n. __________ di __________ oggetto dell’esecuzione promossa dalla __________, risulta che lo Stato del Cantone Ticino è indicato quale creditore per fr. 52.10.--, importo garantito da ipoteca legale privilegiata, mentre __________ vi figura quale creditrice per fr. 62’488.15 con diritto di pegno fondato su cartella ipotecaria in primo grado di fr. 100'000.-- gravante l’intera part. RFD __________ di __________

che la ditta __________, avendo richiesto, il 13 luglio 2001 la vendita dell’immobile pignorato, deve essere considerata creditrice procedente ai sensi dell’art. 105 cpv. 1 RFF;

che il credito della __________ non risulta garantito da pegno;

che il credito di __________ grava l’intera part. RFD __________ di __________;

che quindi, essendo stata unicamente richiesta la realizzazione della quota di comproprietà di ½ del fondo in oggetto, risulta applicabile alla fattispecie in esame l’art. 73 h RFF;

che di conseguenza il calcolo dell’offerta sufficiente giusta l’art. 142 a LEF in relazione all’art. 126 LEF per l’aggiudicazione della part. RFD __________ di __________ potrà avvenire prescindendo dal credito di __________ gravante l’intero fondo;

che quindi il piede d’asta andrà fissato in fr. 52.10, pari al credito fiscale assistito da ipoteca legale privilegiata notificato dallo Stato del Cantone Ticino;

che l’aggiudicatario dovrà pagare a contanti, senza imputazione sul prezzo di aggiudicazione, gli importi cui al punto 7 delle condizioni d’incanto, pari a fr. 7396.15 a titolo di TUI e fr. 3'000.-- quali spese di realizzazione;

che tali importi, ancorché a carico dell’aggiudicatario, non vanno considerati nel calcolo del piede d’asta ( cfr. Häusermann/Stöckli/Feuz, op. cit., n. 35 all'art. 142a LEF);

che il gravame deve quindi essere accolto e le condizioni d’asta della quota di comproprietà di ½ della part. __________ di __________ devono essere annullate;

che sulle tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art. 17 LEF (cfr. Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all’art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a);

che per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

richiamati gli art. 126, 142a LEF, gli art. 73 h e 105 cpv. 1 RFF

pronuncia:

1.Il ricorso 18 giugno 2002 di __________, è accolto.

2.Di conseguenza le condizioni d’asta 13 giugno 2002 della quota di comproprietà di ½ della part. __________ di __________ sono annullate.

3.Il piede d’asta della quota di comproprietà di ½ della part. RFD __________ di __________ nell’esecuzione in via di pignoramento n. __________ promossa nei confronti di __________, è fissato in fr. 52.10

  1. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

  2. Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.

  3. Intimazione:


Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

debt enforcementauction conditionsco-ownership sharefloor pricemortgagelegal mortgageauction salecourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the auction conditions had to include, in the floor price, a mortgage claim burdening the entire property when only a co-ownership share was being sold.

Decisione estratta

No. In the sale of a co-ownership share, the sufficient-offer calculation disregards pledge claims encumbering the entire property.

Motivazione estratta

Because only the 1/2 co-ownership share was being realized, Art. 73h RFF applied. Under Art. 142a and 126 LEF, the floor price could therefore be calculated without taking into account the claim secured on the whole parcel.

Questione giuridica chiave

Whether the auction conditions of 13 June 2002 had to be annulled and the floor price reset.

Decisione estratta

Yes. The auction conditions were annulled and the floor price was set at CHF 52.10, corresponding to the privileged legal mortgage claim.

Motivazione estratta

The only amount to be included in the floor price was the CHF 52.10 tax claim secured by privileged legal mortgage; the additional amounts for TUI and realization costs were payable by the successful bidder in cash but were not part of the floor price.

Questione giuridica chiave

Whether court costs and indemnities should be awarded in the supervisory complaint procedure.

Decisione estratta

No costs were charged and no indemnities were awarded.

Motivazione estratta

Although a free-of-charge procedure is exceptional, it is expressly provided for by the LEF and implementing rules; therefore neither fees nor indemnities were ordered.

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