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RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2002.90
Data decisione, Autorità:
02.09.2002, CEF
Incarto n.
15.2002.00090
Lugano
2 settembre
2002
/FP/fc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 18 giugno 2002 di
contro
__________ nell’ambito dell’esecuzione n. __________
promossa nei confronti del ricorrente dalla società
patr. dall’avv__________
procedura
concernente anche
rappr. __________
rappr
viste le osservazioni
28 giugno 2002 di __________
15 luglio 2002 dell’UEF di Leventina
esaminati atti e documenti
ritenuto in fatto
e considerando in diritto:
che
la ditta __________ procede contro __________ nell'esecuzione in via di
pignoramento n. __________;
che
il 18 agosto 2000 l’UEF di __________ pignorava a favore del creditore la quota
di comproprietà di ½ della part. RFD __________ di __________ di proprietà di
__________;
che
il 13 luglio 2001 il creditore ha domandato la vendita dell’immobile pignorato;
che
il 19 aprile 2002 l’UEF di __________ pubblicava l’avviso d’incanto della quota
di comproprietà di ½ della part. __________ di __________, fissando nel
contempo il termine per l’insinuazione degli oneri fondiari scadente il 13
maggio 2002;
che
il 24 aprile __________ notificava un credito di fr. 62'496.05 garantito da una
cartella ipotecaria gravante in I rango l’intera part. __________ di
__________;
che
il 7 maggio 2002 lo Stato del Cantone Ticino notificava un credito fiscale
garantito da pegno per un importo complessivo di fr. 52.10;
che
il 16 maggio 2002 veniva inviato ai creditori l’elenco oneri della quota di ½
della part. RFD __________ di __________;
che
in data 13 giugno 2002 venivano depositate le condizioni d’incanto del fondo in
oggetto, le quali prevedevano un piede d’asta di fr. 72’884.30, così suddivisi:
fr.
52.10 ipoteca legale privilegiata
fr.
62'436.05 ipoteca convenzionale
fr.
7'396.15 imposta massima presumibile TUI
fr.
3'000.-- spese di realizzazione;
che
con ricorso 18 giugno 2002 __________ si aggrava contro le condizioni
d’incanto, postulando la fissazione del piede d’asta in fr. 52.10 pari
all’importo dell’ipoteca legale;
che
il ricorrente sostiene che il credito di __________, gravando l’intero fondo,
non deve essere pagato con la realizzazione in oggetto;
che
delle osservazioni di __________ e dell’UEF di __________ si dirà, se del caso,
in seguito;
che
per l’art. 126 cpv. 1 LEF, applicabile alla procedura di pignoramento di beni
immobili per il rinvio dell’art. 142a, dopo tre chiamate gli oggetti da
realizzare sono aggiudicati al migliore offerente, purché l'offerta ecceda
l'importo di eventuali crediti garantiti da pegno poziori a quello del
creditore procedente;
che
creditore procedente a stregua dell'art. 142a della LEF in relazione con l'art.
126 è colui alla cui domanda venne indetto l'incanto (art. 105 cpv. 1 primo
periodo RFF);
che
ove vi fossero più creditori che hanno formulato nelle forme di rito la domanda
di vendita, creditore procedente è quello il cui diritto di pegno precede gli
altri in grado (art. 105 cpv. 1 secondo periodo RFF; . Häusermann/Stöckli/Feuz,
Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. II, n. 39
all'art. 142a LEF);
che
per l’art. 73 h RFF in caso di realizzazione di una quota di comproprietà di un
fondo, il calcolo dell’offerta sufficiente giusta l’art. 142 a LEF in relazione
all’art. 126 LEF prescinderà dai crediti garantiti da pegno gravanti l’intero
fondo;
che
nel caso di specie la creditrice __________ ha ottenuto il pignoramento della
quota di ½ di comproprietà del fondo part. __________ di __________ per un
credito di fr. 33’576.65 oltre interessi e spese;
che
dall'elenco oneri riferito alla quota di ½ del fondo n. __________ di
__________ oggetto dell’esecuzione promossa dalla __________, risulta che lo
Stato del Cantone Ticino è indicato quale creditore per fr. 52.10.--, importo
garantito da ipoteca legale privilegiata, mentre __________ vi figura quale
creditrice per fr. 62’488.15 con diritto di pegno fondato su cartella
ipotecaria in primo grado di fr. 100'000.-- gravante l’intera part. RFD
__________ di __________
che
la ditta __________, avendo richiesto, il 13 luglio 2001 la vendita
dell’immobile pignorato, deve essere considerata creditrice procedente ai sensi
dell’art. 105 cpv. 1 RFF;
che
il credito della __________ non risulta garantito da pegno;
che
il credito di __________ grava l’intera part. RFD __________ di __________;
che
quindi, essendo stata unicamente richiesta la realizzazione della quota di
comproprietà di ½ del fondo in oggetto, risulta applicabile alla fattispecie in
esame l’art. 73 h RFF;
che
di conseguenza il calcolo dell’offerta sufficiente giusta l’art. 142 a LEF in
relazione all’art. 126 LEF per l’aggiudicazione della part. RFD __________ di
__________ potrà avvenire prescindendo dal credito di __________ gravante
l’intero fondo;
che
quindi il piede d’asta andrà fissato in fr. 52.10, pari al credito fiscale
assistito da ipoteca legale privilegiata notificato dallo Stato del Cantone
Ticino;
che
l’aggiudicatario dovrà pagare a contanti, senza imputazione sul prezzo di
aggiudicazione, gli importi cui al punto 7 delle condizioni d’incanto, pari a
fr. 7396.15 a titolo di TUI e fr. 3'000.-- quali spese di realizzazione;
che
tali importi, ancorché a carico dell’aggiudicatario, non vanno considerati nel
calcolo del piede d’asta ( cfr. Häusermann/Stöckli/Feuz, op. cit., n. 35
all'art. 142a LEF);
che
il gravame deve quindi essere accolto e le condizioni d’asta della quota di
comproprietà di ½ della part. __________ di __________ devono essere annullate;
che
sulle tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia
contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso
secondo l’art. 17 LEF (cfr. Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod,
Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990,
n. 2.10 all’art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per
espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2
lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a);
che
per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
richiamati gli art.
126, 142a LEF, gli art. 73 h e 105 cpv. 1 RFF
pronuncia:
1.Il ricorso 18 giugno 2002 di
__________, è accolto.
2.Di conseguenza le condizioni d’asta 13
giugno 2002 della quota di comproprietà di ½ della part. __________ di
__________ sono annullate.
3.Il piede d’asta della quota di
comproprietà di ½ della part. RFD __________ di __________ nell’esecuzione in
via di pignoramento n. __________ promossa nei confronti di __________, è
fissato in fr. 52.10
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in
conformità dell'art. 19 LEF.
-
Intimazione:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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