AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2002.91
Data decisione, Autorità:
26.08.2002, CEF
Incarto n.
15.2002.00091
Lugano
26 agosto
2002
FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Rusca
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 24 giugno 2002 (recte: 12 giugno
2002) di
rappr. dallo st.leg. __________
Contro
__________ nell’ambito dell’esecuzione in via di
realizzazione del pegno immobiliare n.__________ promossa nei confronti
rappr. __________
da
patr. dall’avv. __________
procedura concernente anche
rappr __________
rappr. __________
patr dall’avv. __________
richiamata l’ordinanza presidenziale 25 giugno
2002 con la quale al ricorso è stato
concesso effetto sospensivo
viste le osservazioni
3 luglio 2002 della __________
22 luglio 2002 dell’UE di Lugano
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. La
__________ procede in via di realizzazione del pegno immobiliare nei confronti
della __________, per l’incasso del proprio credito.
B. In
data 11 marzo 2002 veniva pubblicato l’avviso d’incanto della part. __________
di __________ nell’esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare n.
__________ promossa dalla __________ nei confronti della __________. Il valore
di stima peritale della particella era indicato in fr. 590'000.--.
C.
Il 2 maggio 2002 veniva spedito ai creditori ipotecari l’elenco oneri. Come
previsto nell’avviso di incanto, le condizioni d’asta sono state depositate per
dieci giorni a partire dal 10 maggio 2002.
D. Il
24 maggio 2002 ha avuto luogo l’incanto pubblico della part. __________ di __________.
Il creditore ipotecario di II rango __________ si è aggiudicato l'immobile per
fr 400'000.--.
E. Con
scritto 12 giugno 2002 __________ asserisce di essere venuto a conoscenza che
la zona edificabile della part. __________ di __________ risulta essere di soli
744 mq in luogo di 3100 mq indicati nella perizia. L’aggiudicatario sostiene
quindi di essere stato indotto in errore sul reale valore del fondo è chiede
l’annullamento dell’incanto.
F. Con
scritto 13 giugno 2002 l’UE di Lugano dichiara di non poter aderire alla
richiesta di __________ di annullare l’incanto della part. __________ di
__________, in quanto l’avviso d’incanto, l’elenco oneri, le condizioni
d’incanto e l’aggiudicazione sono rimasti incontestati e quindi sono cresciuti
in giudicato.
G. Con
ricorso 24 giugno 2002 __________ si aggrava contro tale decisione postulando
l’annullamento dell’incanto sulla base delle medesime argomentazioni di cui
allo scritto 12 giugno 2002 e chiedendo la restituzione dell’importo di fr.
50'000.-- versato quale acconto sul prezzo di aggiudicazione.
H.
Delle osservazioni della __________ e delle
altre parti coinvolte nella procedura si dirà, se del caso, in seguito.
Considerando
in diritto: 1. Secondo
gli art. 17 cpv. 2 LEF e 8 cpv. 1 LPR il termine di ricorso contro un
provvedimento di un ufficio di esecuzione o di fallimento è di 10 giorni a
partire dal giorno in cui il ricorrente ne ebbe notizia. In caso di
contestazione della realizzazione di un bene il termine di ricorso inizia a
decorrere dal momento in cui il ricorrente ha avuto conoscenza dell’atto
impugnato e poteva conoscere i motivi di impugnazione (art. 132a LEF).
In
concreto il ricorso contro l’aggiudicazione della Part. __________ RFD di
__________ è stato introdotto un mese dopo l’asta. __________ è però venuto a
conoscenza della reale estensione della superficie edificabile della part.
__________ di __________ solo con la ricezione del piano di cui al doc. D
allestito dall’ing. __________. Il ricorrente afferma di aver ricevuto tale
documento il 10 giugno 2002 (cfr. lettera 12 giugno 2002 di __________ all’UE
di Lugano in cui egli afferma che “ da un documento da me ricevuto due giorni
fa [ ndr. il doc D] risulta che la parte edificabile del fondo è di soli 744
mq.”). Quindi, non appena resosi conto dell’errore l’aggiudicatario, in data 12
giugno 2002, si è rivolto all’UE di Lugano chiedendo l’annullamento dell’asta.
Tale richiesta è stata rifiutata dall’UE di Lugano con scritto 13 giugno 2002.
Orbene la lettera 12 giugno 2002 di __________ indirizzata all’UE di Lugano
costituisce atto ricorsuale ai sensi dell’art. 17 LEF, che l’Ufficio avrebbe
dovuto trasmettere all’Autorità di vigilanza conformemente all’art. 9 LPR. Ne
consegue quindi che il ricorso 24 giugno 2002 recte: 12 giugno 2002 contro
recte: l'aggiudicazione 24 maggio 2002 dell’UE di Lugano è tempestivo.
- Nel
diritto civile il contratto non obbliga colui che vi fu indotto da errore
essenziale (art. 23 CO). A norma dell’art. 24 cpv. 1 n. 4 CO l’errore è
essenziale quando concerne una determinata condizione di fatto che la parte in
errore considerava come un necessario elemento del contratto secondo la buona
fede nei rapporti d’affari. Chi si sottrae agli effetti di un contratto
prevalendosi di un proprio errore è tenuto al risarcimento del danno ove
l’errore derivi da sua colpa, salvo che l’altra parte l’abbia conosciuto o
dovuto conoscere (art. 26 CO).
Vi
è errore essenziale quando l’errata convinzione rappresenta oggettivamente e
soggettivamente una conditio sine qua non per la conclusione del
contratto; l’importanza essenziale del dato di fatto rivelatosi errato deve
essere riconoscibile dal partner contrattuale (cfr. Ingeborg Schwenzer, Basler
Kommentar, Obligationenrecht I, Basilea e Francoforte sul Meno 1996, n. 20 ss.
ad art. 24 CO). L’errore può riferirsi ad aspetti interni o esterni al
contratto, passati o futuri (cfr. Schwenzer, op. cit., n. 17, 18 e 19 ad art.
24 CO). Se le parti hanno stipulato un patto di esclusione di responsabilità
relativamente a caratteristiche specifiche, per queste ultime è escluso il
riconoscimento di un errore essenziale; un’esclusione di responsabilità
generalizzata deve essere invece interpretata in modo restrittivo (cfr.
Schwenzer, op. cit., n. 33 ad art. 24 CO e riferimenti ivi).
a) Tra
i motivi di contestazione di un aggiudicazione rientrano pure i vizi nella
formazione della volontà dell’aggiudicatario, tra i quali l’errore essenziale
ex art. 23 CO (cfr. Magdalena Rutz, Basler Kommentar zum SchKG, Vol. II,
Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 11 ad art. 132a LEF; Pierre-Robert Gilliéron,
Commentaire de la LP, Vol. II, Losanna 2000, n. 40 ad art. 132a LEF;
Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs,
Band I, Zurigo 1997, n. 7 ad art. 132a LEF; Amonn/Gasser, Grundriss des
Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, § 26 n. 24, p. 214).
b) Il
contenuto delle condizioni d’asta è stabilito dall’art. 135 LEF e dagli art. 45
ss. RFF. Tra le indicazioni che devono far parte delle condizioni vi è quella
relativa alla descrizione del fondo da realizzare. Va poi rilevato che la
garanzia del venditore è pesantemente limitata nell’esecuzione forzata: essa è
data unicamente in caso di dolo a danno degli offerenti e se sono state fatte
particolari promesse (art. 234 cpv. 1 CO; DTF 120 III 136 ss.). La clausola che
esclude ogni garanzia da parte dell’ufficio costituisce parte integrante delle
condizioni d’asta (art. 45 cpv. 1 lett. g RFF) ma non esclude, da sola, la
possibilità di un annullamento dell’asta a seguito di un vizio della volontà
(cfr. Häusermann/Stöckli/Feuz, Basler Kommentar zum SchKG, Vol. II,
Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 32 ad art. 135 LEF e riferimenti).
c) Il
TF ha avuto modo di riconoscere in due sentenze (DTF 79 III 114 ss.; 95 III 21
ss.) un errore essenziale dell’aggiudicatario. Nella più recente si trattava di
un errore circa la parziale edificabilità di un fondo, nell’altra
l’aggiudicatario non sapeva che i certificati provvisori di azioni nominative
erano stati liberati solo al 40% e che con l’acquisto (per un franco) si
sarebbe assunto un debito importante. In entrambi i casi l’Alta corte federale
ha ravvisato una violazione dell’obbligo di informazione da parte
dell’aggiudicante. L’inedificabilità di un terreno e il debito connesso
all’acquisizione dei certificati sono comunque informazioni di decisivo
interesse per il potenziale astante e, come tali, sono passibili di
giustificare, se errate, l’esistenza di un errore essenziale. Ciò anche se le
informazioni omesse non fanno parte di quelle che devono necessariamente
comparire nelle condizioni d’asta. Va rilevato che in entrambi i casi le
informazioni omesse o errate non erano state espressamente e preventivamente
richieste dagli aggiudicatari.
a) In
concreto è fuori di dubbio che se il ricorrente avesse conosciuto la reale
superficie edificabile della part. __________ di __________ non avrebbe offerto
fr. 400'000.--, bensì molto meno. E’ infatti evidente che l’offerta formulata
dall’aggiudicatario per un fondo la cui superficie edificabile si è ridotta da
mq 3100 a mq 744 non sarebbe stata di uguale entità. Ciò è suffragato dal fatto
che la superficie in oggetto è stata stimata in fr.150.--/mq per un totale di
fr. 465'000.-- su un valore di stima complessivo della part. __________ di
__________ pari a fr. 590'000.-- ( cfr. Doc B, p. 8). Il valore della
superficie edificabile incide quindi per il 78% sul valore totale del fondo,
influenzando in maniera preponderante il comportamento in sede d’asta del
potenziale oblatore.
L’errore
è essenziale anche dal punto di vista oggettivo; secondo la buona fede nei
rapporti d’affari, nessuno offrirebbe la stessa somma per un terreno
edificabile di mq 3'100, pur sapendo che in realtà misura soltanto mq 744. Esso
era poi riconoscibile dall’UE di Lugano): doveva infatti risultare chiaro anche
all’UE che __________ aveva formulato la propria offerta di fr. 400'000.--
nella convinzione di aggiudicarsi un terreno stimato fr. 590'000.-- e la cui
superficie edificabile ammontava a mq 3'100.
Essendo
dati tutti i presupposti, l’aggiudicazione da parte di __________ è quindi
viziata da errore essenziale e, come tale, va annullata.
b) Rimane
da esaminare se l’errore del ricorrente deriva da sua colpa ex art. 26 CO.
nel formulare la propria offerta si è basato sulla perizia 27 novembre 2001
dello studio di architettura __________ incaricato dall'UE di Lugano che
indicava, con una superficie edificabile di mq 3’1000, un valore di stima della
__________ di __________ di fr. 590'000.--. La perizia è stata allestita sulla
base delle indicazioni fornite dalla Cancelleria comunale di __________ data 5
ottobre 2001, in cui viene indicata in mq 3'100 la superficie edificabile della
particella in oggetto. Il valore di stima peritale di fr. 590'000.-- è stato
pure indicato ad elenco oneri e nell’avviso d’incanto. Non vi era quindi alcun
motivo per il ricorrente di dubitare dell’esattezza di tale dato. Il fatto che
egli fosse anche creditore ipotecario della società escussa è irrilevante, in quanto
pur avendo maggior accesso agli atti esecutivi della __________, non avrebbe
potuto rilevare l’errore nella descrizione del fondo.
Non
vi è quindi stata alcuna negligenza da parte del ricorrente nella formazione
della propria volontà relativamente all’offerta da fare all’asta.
- Il
ricorso 24 giugno 2002 (recte: 12 giugno 2002) di __________ deve quindi essere
accolto e l’aggiudicazione annullata.
Sulle
tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria
al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art.
17 LEF (cfr. Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi
fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all’art. 81,
p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del
legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF
125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62
cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 132a e 135 LEF, 23 ss. CO, 45 ss. RFF;
pronuncia: 1. Il ricorso
24 giugno 2002 (recte: 12 giugno 2002) di __________, __________, è accolto.
-
Di
conseguenza è annullata l'aggiudicazione 24 maggio 2002 della part. __________
di __________ a __________, __________, nell'ambito della procedura esecutiva
__________ promossa dalla __________, __________, nei confronti di __________.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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