AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2003.11
Data decisione, Autorità: 06.02.2003, CEF
Incarto n. 15.2003.11
Lugano 6 febbraio 2003 /FP/fc/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Giani
segretario:
Cassina
statuendo sul ricorso 13 dicembre 2002 di
contro
l’operato dell’ Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno nelle diverse esecuzioni promosse nei suoi confronti da
rappr. da __________
rappr da __________
viste le osservazioni 22 gennaio 2003 dell’UEF di Locarno
esaminati atti e documenti
ritenuto
in fatto: A. Diversi creditori procedono nei confronti di __________ per l’incasso dei propri crediti.
B. In data 4 dicembre 2002 l’UEF di Locarno notificava alle parti il seguente calcolo del minimo di esistenza:
Minimo di esistenza
Introito debitore fr. 3’580.--
minimo base fr. 1'100.--
alimenti fr. 500.--
locazione fr. 1’327.--
Totale fr. 2’927.--
Eccedenza pignorabile = fr. 653.--
C. Con scritto 10 dicembre 2002 __________ chiede all’UEF di Locarno la sospensione del pignoramento per la durata di tre mesi, allo scopo di consentirgli di pagare il viaggio per recarsi a __________ per visitare la figlia, che egli asserisce di non vedere da 5 anni.
D. Con decisione 12 dicembre 2002 l’UEF di Locarno dichiara di non poter aderire alla richiesta dell’escusso.
E. Con ricorso 13 dicembre 2002 __________ si aggrava contro tale decisione ribadendo quanto già espresso nel suo scritto 10 dicembre 2002.
D. Con osservazioni 22 gennaio 2003 l’UEF di Locarno conferma la correttezza del proprio operato, rilevando che da informazioni assunte presso la cancelleria comunale risulterebbe che la figlia dell’escusso sarebbe partita da __________ il 1° novembre 2001 e non nel 1997, come asserito dal ricorrente.
Considerando
in diritto: 1. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).
Orbene, siffatto importo non può essere calcolato nel minimo di esistenza dell’escusso, in quanto spese di questo genere non rientrano in quelle riconosciute in base agli attuali principi dottrinali e giurisprudenziali riferiti al calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo.
Il debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4; CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). La decurtazione del quantum può però, di regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III 73; Guidicelli/Piccirilli, op. cit., p. 41, n.130). Se il debitore vive in casa propria in luogo del canone di locazione si terrà conto degli interessi ipotecari (cfr. Tabella dei minimi di esistenza, punto 2.1.2).
Nel caso in esame il ricorrente ha preteso e ottenuto che nel calcolo del minimo di esistenza venissero considerati a titolo di locazione fr. 1’327.-- per un appartamento di 3 ½ locali che da lui occupa da solo a __________. L’appartamento occupato risulta quindi sproporzionato alla sue effettive esigenze Di conseguenza l’importo riconosciuto a titolo di canone locatizio andrebbe ridotto a fr. 1'000.--, pari al costo di un appartamento di 2 locali a __________ o in un Comune viciniore. Tale decurtazione non viene tuttavia attuata ostandovi il divieto della reformatio in peius sancito dall’art. 22 LPR, ma potrà, se del caso, trovare applicazione nel corso di ulteriori pignoramenti a carico dell’escusso.
Nel caso di specie il ricorrente sostiene di pagare fr. 500.-- mensili a titolo di alimenti per la figlia __________. Egli produce la sentenza di divorzio, nella quale viene stabilito il contributo alimentare, ma non produce alcun giustificativo che dimostri l’effettivo pagamento di tale importo. Orbene, considerato che possono essere posti in deduzione solo gli importi realmente corrisposti dall’escusso (cfr. DTF 121 III 20) e ritenuto che egli non ha dimostrato il pagamento dell’importo posto in deduzione, lo stesso andrebbe stralciato dal calcolo del minimo di esistenza.
Anche in questo caso giunge in soccorso del debitore la norma di cui all’art. 22 LPR. In caso di ulteriori pignoramenti dovranno essere tuttavia allegati tutti i documenti giustificativi comprovanti il pagamento degli alimenti per la figlia __________, pena lo stralcio di tale voce di spesa nel calcolo del minimo di esistenza.
Sulle spese e sulle ripetibili, protestate dai ricorrenti, occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p.804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv.1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons.2a) Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OLEF).
Richiamati gli art. 17 e 93 LEF
pronuncia:
Il ricorso 13 dicembre 2003 __________, è respinto.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
Comunicazione all’UEF di Locarno
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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