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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2003.126
Data decisione, Autorità:
19.08.2003, CEF
Incarto n. CEF Vig.
15.2003.126
Lugano
19 agosto
2003/KC
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente della Camera di esecuzione e
fallimenti quale autorità di vigilanza
visto il ricorso annesso;
preso atto della domanda volta all'ottenimento
dell'effetto sospensivo;
richiamati gli art. 36 LEF, 10 e 24a LPR
ordina:
Al ricorso non è concesso effetto sospensivo.
Fino alla decisione sul ricorso si può procedere ad atti e misure esecutivi.
Notificazione alle parti con il ricorso a cura dell'organo d'esecuzione e/o
fallimento competente.
Il vicepresidente della Camera di esecuzione e
fallimenti quale autorità di vigilanza
giudice F. Pellegrini
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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