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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2003.129
Data decisione, Autorità:
21.08.2003, CEF
Incarto n. CEF Vig.
15.2003.129
Lugano
21 agosto
2003/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente della Camera di esecuzione e
fallimenti quale autorità di vigilanza
visto il ricorso annesso;
preso atto della domanda volta all'ottenimento
dell'effetto sospensivo;
richiamati gli art. 36 LEF, 10 e 24a LPR
ordina:
-
Al ricorso non è concesso effetto sospensivo.
-
Notificazione alle parti con il ricorso a cura
dell'organo d'esecuzione e/o fallimento competente.
Il vicepresidente della Camera di esecuzione e
fallimenti quale autorità di vigilanza
giudice F. Pellegrini
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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