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Numero d'incarto:
15.2003.173
Data decisione, Autorità:
12.08.2004, CEF
Incarto n.
15.2003.173
Lugano
12 agosto 2004 B/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Chiesa
Segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sul ricorso 23 ottobre 2003 di
__________, __________
patr. dall’avv. __________
contro
l’operato dell’Ufficio __________ contestante
la notifica del PE n. __________ promossa contro la ricorrente da
viste
le osservazioni 21 novembre 2003 dell'UEF __________;
esaminati
atti e documenti,
ritenuto
In fatto: A. Con
domanda 4 giugno 2003 __________ ha chiesto all'UEF __________ di emettere un
PE nei confronti della __________ per fr. 4'380.-- oltre interessi al 6.5% dal
4 ottobre 2001.
B. L'UEF __________ ha proceduto ad emettere il PE n. 465'549.
C. Con ricorso 23 ottobre 2003 la __________ ha asserito che in
seguito alla notifica di un decreto di fallimento, pronunciato dalla Pretura di
Bellinzona il 14 ottobre 2003, ha chiesto all'UEF __________ un estratto
attestante eventuali esecuzioni a suo carico. Dall'estratto 17 ottobre 2003
(doc. 3) inviatole dall'UEF __________, è venuta a conoscenza dell'esistenza di
una procedura finora sconosciuta n. __________ promossa da __________. La
ricorrente ha negato di avere ricevuto il relativo PE, con la conseguenza che
allo stesso non le è stato possibile interporre tempestiva opposizione. Con il
ricorso la __________ ha chiesto di constatare la nullità dell'esecuzione n.
__________. Contemporaneamente ha interposto opposizione contro il PE in
oggetto, per il caso in cui la visione del predetto estratto delle sue
esecuzioni (doc. 3) potesse venire equiparata ad una presa di conoscenza del
PE.
D. L'UEF __________ ha rinunciato a presentare osservazioni
rimettendosi al giudizio di questa Camera.
E. Con scritto 4 febbraio 2004 questa Camera ha chiesto ad
__________ di produrre entro 10 giorni copia del PE n. __________ con la comminatoria
prevista dall'art. 19 LPR.
Considerato
In diritto: 1.a) Secondo
l'art. 19 LPR
-
l'autorità
di vigilanza accerta d'ufficio i fatti, non è vincolata alle domande di prova
delle parti, valuta le prove secondo il suo libero convincimento ed applica
d'ufficio il diritto (cpv. 1).
-
Le
parti sono tenute a presentare tutti i documenti e ad indicare tutti i mezzi di
prova rilevanti per la valutazione del caso (cpv. 2).
-
Delle
discussioni istruttorie e delle assunzioni di prove, da svolgersi in
contraddittorio, deve essere tenuto verbale (cpv. 3).
-
Va
tenuto conto del comportamento processuale delle parti, ad esempio del rifiuto
di ottemperare a una citazione personale, di rispondere alle domande formulate
o di produrre i mezzi di prova richiesti (cpv. 4).
b) Alla richiesta 4 febbraio di questa Camera di produrre copia del
PE in esame n. __________, il creditore __________ non ha dato seguito entro il
termine di 10 giorni fissatogli, che ha iniziato a decorrere il 6 febbraio 2004
- avendo egli ricevuto la richiesta il 5 febbraio 2004 - per giungere a
scadenza il 16 febbraio 2004. Il creditore ha infatti inviato il documento
richiesto con lettera 19 febbraio 2004. Ex art. 19 cpv. 2 e 4 LPR questo
documento va estromesso dall'incarto.
2.a) Secondo l'art. 70 cpv. 1 LEF il precetto è steso in doppio
originale; l'uno per il debitore, l'altro per il creditore.
Ex
art. 71 cpv. 1 LEF ricevuta la domanda d'esecuzione, il precetto è notificato
al debitore. Secondo l'art. 72 la notificazione è fatta dall'ufficiale, da un
impiegato dell'ufficio o per posta. All'atto della consegna colui che procede
alla notificazione deve attestare su ambedue gli originali, in qual giorno ed a
chi questa sia stata fatta. L'art. 76 LEF prevede che il contenuto dell'opposizione
è notificato al creditore istante sul suo esemplare; quando l'opposizione non
abbia avuto luogo, se ne fa menzione. Detto esemplare dev'essere notificato al
creditore istante immediatamente dopo l'opposizione o, se non fu fatta, appena
scaduto il termine della medesima.
Se,
per un vizio della notifica, il precetto non è pervenuto al debitore,
l'esecuzione è assolutamente nulla e la sua nullità può e deve essere rilevata
in qualsiasi momento (DTF 110 III 9; Karl Wüthrich/Peter Schoch, Basler
Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 17 ad art. 72).
Tuttavia se, malgrado il vizio inerente alla notifica, l'escussa ha avuto
conoscenza del contenuto del precetto esecutivo, quest'ultimo esplica i suoi
effetti, di conseguenza il termine per interporre opposizione comincia a
decorrere da tale conoscenza (DTF 128 III 101).
b) La
ricorrente ha negato di avere ricevuto il PE in oggetto n. __________,
sostenendo di esserne venuta a conoscenza solo dopo avere ottenuto dall'UEF
__________ l'estratto 17 ottobre 2003 delle sue esecuzioni (doc. 3). Nel caso
di specie, non avendo il creditore __________ ottemperato tempestivamente alla
richiesta 4 febbraio 2004 di questa Camera di produrre copia del suo esemplare
del PE, viene a mancare il mezzo di prova che permetterebbe di conoscere chi ha
proceduto alla notifica, in qual giorno essa è avvenuta e a chi questa è stata
fatta. Non potendo pertanto determinare se la notificazione del PE in esame è
avvenuta correttamente, va ammesso il vizio della notifica fatto valere dalla
ricorrente. Tuttavia essendo la debitrice venuta a conoscenza della procedura
esecutiva in esame il 17 ottobre 2003, dopo avere ricevuto l'estratto delle sue
esecuzioni dall'UEF __________ ed avendo avuto la possibilità di prendere
conoscenza della domanda di esecuzione presentata dal creditore all'UEF
__________, la quale deve contenere ex art. 67 LEF tutte le indicazioni
necessarie per emettere il PE, quest'ultimo esplica i suoi effetti. Di
conseguenza il termine di 10 giorni per interporre opposizione ha iniziato a
decorrere da tale conoscenza, ossia il 17 ottobre 2003, per cui va registrata
da parte dell'UEF __________ l'opposizione interposta tempestivamente il 23
ottobre 2003 giorno in cui con il presente ricorso l'ha formulata, dalla
__________ nell'esecuzione n. __________ promossa da __________
- Il ricorso 23 ottobre 2003 della __________ va di conseguenza
parzialmente accolto.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv.
2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 70, 71, 72 e 76 LEF; 19 LPR
Pronuncia: 1. Il
ricorso 23 ottobre 2003 della __________, __________, è parzialmente accolto.
1.1. L'UEF __________ registrerà nella procedura esecutiva n.
__________ promossa da __________, __________ nei confronti della __________
__________, __________, l'opposizione interposta dalla __________ il 23 ottobre
2003.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per
il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF.
-
Intimazione: - avv.
__________ - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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