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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2003.43
Data decisione, Autorità:
11.06.2003, CEF
Incarto n.
15.2003.43
Lugano
11 giugno 2003 EC/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Giani
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 21 febbraio 2003 di
patrocinato dall'avv. __________
Contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di
Bellinzona nell’esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente da
patrocinato dall’avv. __________
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che
giusta l'art. 17 cpv. 4 LEF l'Ufficio può in caso di ricorso riconsiderare il
provvedimento impugnato fino all'invio della sua risposta;
che
in tal caso l'Ufficio deve notificare senz’indugio la nuova decisione alle
parti e deve darne conoscenza all'autorità di vigilanza (art. 17 cpv. 4 LEF);
che
il nuovo provvedimento dell'organo di esecuzione forzata, sostitutivo del
precedente, se non impugnato passa in giudicato formale nella procedura in
corso (Flavio Cometta, Commentario
alla LPR, Lugano 1998, n. 2.1.c ad art. 11, pag. 205);
che
se il nuovo provvedimento accoglie integralmente le richieste del ricorrente,
l'autorità di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli (DTF 126 III 86
cons. 3);
che
nel caso in esame l'UEF di Bellinzona, con provvedimento del 28 marzo 2003, ha
integralmente accolto la richiesta formulata dal ricorrente __________ con
l’atto di ricorso del 21 febbraio 2003;
che
nessun gravame è stato interposto contro il provvedimento di riconsiderazione
del 28 marzo 2003;
che
di conseguenza il ricorso 21 febbraio 2003 è così divenuto privo d’oggetto e va
stralciato dai ruoli;
che
non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv.
2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF);
Richiamati
gli art. 17 cpv. 4 LEF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF;
pronuncia:
-
Il ricorso 21 febbraio 2003 di __________, è stralciato dai ruoli
poiché divenuto privo d’oggetto.
-
Non
si prelevano tasse, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a: - __________
Comunicazione
all’UEF di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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