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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2003.46
Data decisione, Autorità:
09.05.2003, CEF
Incarto n.
15.2003.46
Lugano
9 maggio 2003 EC/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Giani
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 28 febbraio 2003 di
patr. dall’avv. __________
Contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano
nelle esecuzioni n. __________, __________, __________, __________ e __________
promosse contro la ricorrente da
es. n. __________, __________, __________,
es. n. __________
entrambi patr.dall’avv. __________
richiamata
l’ordinanza vicepresidenziale 3 marzo 2003 di concessione dell’effetto
sospensivo;
preso atto che con scritto 21 marzo 2003 i creditori procedenti
hanno dichiarato di ritirare le esecuzioni di cui in rassegna;
ritenuto che alla luce di siffatta comunicazione il gravame è
divenuto privo di oggetto e va stralciato dai ruoli;
non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF)
richiamati gli art.
20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF;
pronuncia:
-
Il
ricorso 28 febbraio 2003 di __________, è stralciato dai ruoli.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del tribunale d'appello, in
conformità dell'art. 19 LEF.
-
Intimazione: - __________;
Comunicazione
all'Ufficio di esecuzione di Lugano
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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