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Numero d'incarto:
15.2003.58
Data decisione, Autorità:
23.04.2003, CEF
Incarto n.
15.2003.58
Lugano
23 aprile
2003
CJ/fc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Giani
segretario:
Jaques,
vicecancelliere
statuendo sul ricorso 17 febbraio 2003 di
tutti rappr. da __________
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti
di Bellinzona, e meglio contro gli avvisi di pignoramento 12 febbraio 2003
emessi nelle esecuzioni n. __________ a carico di __________, n. __________ a
carico di __________ nonché n. __________ e __________ a carico di __________
tutte inoltrate dallo
rappr. dal __________
viste le
osservazioni 21 marzo 2003 dell’UEF di Bellinzona;
esaminati
atti e documenti
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che
l’atto di ricorso, formalmente unico, è allestito e firmato per conto di tre
persone diverse;
che
i ricorrenti non appaiono essere litisconsorzi necessari;
che
tuttavia poiché i gravami si basano sul medesimo complesso di fatti e giungono
a conclusioni identiche, si giustifica la congiunzione delle tre procedure;
che il
giudizio di congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con una
sola sentenza, preso nell’ossequio del principio dell’economia processuale, ha
natura ordinatoria e può essere pronunciato d’ufficio: le cause congiunte
conservano comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano
separati e possono essere impugnati anche singolarmente (Flavio
Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.1.1.a ad art. 5, p. 96
s.);
che i
ricorrenti si aggravano contro la riattivazione chiesta dal creditore delle
esecuzioni n. , __________ e __________ «con fini perversi, di
esercitare violenze psicologiche, sul debitore, impegnato su un altro fronte
ricorsuale di “ ”»;
che,
viste le sentenze di rigetto definitivo delle diverse opposizioni pronunciate
il 5 giugno 2001 dal Giudice di pace del circolo di Bellinzona (inc.
__________, risp. __________ e __________), le sentenze 8 ottobre 2001 della
Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello (inc. 16.2001.68, risp.
16.2001.71 e 16.2001.70) e le domande di proseguimento dell’esecuzione
presentate dal procedente il 16 novembre 2001 e rinnovate il 31 gennaio 2003 in
seguito all’annullamento dei pignoramenti fissati il 5 giugno 2002 e 23 ottobre
2002, i provvedimenti impugnati risultano ineccepibili;
che per
__________ inoltre la pretesa di cui all’esecuzione n. __________ è «un credito
per tasse di giudizio concernente 1 ricorso + 2 istanze emesse dal TRAM su “3”
procedure di __________ per prassi collaudata esenti di tasse di giudizio
__________»;
che
trattandosi di una censura di merito, essa sfugge al potere di cognizione di
questa Camera;
che se i
ricorrenti ritengono infondati i crediti posti a fondamento delle esecuzioni
devono inoltrare l’azione di annullamento dell’esecuzione prevista agli art. 85
e 85a LEF, risp. pagare l’importo posto in esecuzione ed avviare un’azione di
ripetizione per pagamento indebito ex art. 86 LEF;
che il
fatto che __________ abbia inoltrato denuncia al Consiglio della Magistratura
contro due giudici del Tribunale amministrativo cantonale è irrilevante in
questa sede;
che i
ricorsi vanno pertanto respinti;
che non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 85, 85a, 86, 90 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
-
Le
procedure dipendenti dal ricorso 17 febbraio 2003 di __________, __________ e
__________, tutti in __________, sono congiunte.
-
Il
ricorso 17 febbraio 2003 __________, è respinto.
-
Il
ricorso 17 febbraio 2003 __________, è respinto.
-
Il
ricorso 17 febbraio 2003 __________, è respinto.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a: - __________
Comunicazione all’UEF di
Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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