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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2003.60
Data decisione, Autorità:
02.04.2003, CEF
Incarto n.
15.2003.60
Lugano
2 aprile 2003
CJ/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Chiesa
segretario:
Jaques,
vicecancelliere
statuendo sul ricorso 28 marzo 2003 di
patrocinato dallo studio legale __________
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
e meglio contro il provvedimento 20 marzo 2003 con il quale al ricorrente è
stato fissato un termine di 10 giorni per versare il saldo del prezzo di
delibazione del mappale n. __________ di __________, pari a fr. 363'124,70
oltre interessi del 5% dal 25 febbraio 2003, aggiudicatogli il 24 maggio 2002 nell’ambito
dell’esecuzione n. __________ promossa da
__________ rappr. dall’avv. __________
contro
__________, ora senza recapito né rappresentanti conosciuti
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che l’11
febbraio 2003, il Tribunale federale ha accolto il ricorso di __________,
confermando l’aggiudicazione del mappale n. __________ di __________ avvenuta
il 24 maggio 2002 a __________ (dispositivo n. 1);
che con
il ricorso in esame, __________ chiede l’annullamento del citato incanto (cfr.
petitum, che non corrisponde al provvedimento impugnato indicato in ingresso),
per il motivo che una nuova perizia ordinata dall’UE di Lugano ha fissato il
valore di stima del fondo in fr. 300'000.-- invece dei fr. 590'000.--
determinati nella prima perizia;
che il
ricorrente ribadisce che se avesse conosciuto l’effettivo valore di stima egli
non avrebbe offerto l’importo di fr. 400'000.-- al quale gli è stato
aggiudicato il fondo;
che ciò
facendo il ricorrente tenta in modo inammissibile di rimettere in discussione
una decisione definitivamente cresciuta in giudicato con la menzionata sentenza
del Tribunale federale;
che a
prescindere dal suo carattere nuovo o no, il fatto accertato nella nuova
perizia – ordinata in seguito alla sentenza 26 agosto 2002 di questa Camera,
poi annullata dal Tribunale federale – è comunque irrilevante, in quanto la
motivazione dell’istanza federale è fondata solo sulla considerazione secondo
la quale l’errore del ricorrente non era essenziale;
che in
ogni caso il ricorso è ampiamente tardivo per quanto concerne la decisione
d’aggiudicazione 24 maggio 2002;
che le
questioni di responsabilità ex art. 5 LEF sono di esclusiva competenza
dell’autorità giudiziaria e non dell’autorità di vigilanza;
che è irricevibile
il ricorso che non persegue un fine procedurale concreto, pratico ed attuale
nell’ambito di un’esecuzione forzata in corso, ad esempio se tende solo a
precostituire al ricorrente una buona base di partenza in vista di un’eventuale
azione di responsabilità ex art. 5 ss. LEF (cfr. Flavio Cometta, Commentario alla LPR,
CFPG n. 3, Lugano 1998, n. 2.2.2 ad art. 1 e nota 28 ad n. 2.2.4, con rif., Franco Lorandi,
Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, Basilea/ Ginevra/Monaco 2000,
n. 5 ss., segnatamente n. 8 ad art. 17);
che per
il resto il ricorrente non fa valere altre censure contro il provvedimento 20
marzo 2003;
che il
ricorso, al limite del temerario ai sensi dell’art. 20a cpv. 1 LEF, va respinto
senza scambio degli allegati (cfr. art. 9 cpv. 2 LPR);
che
occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al
sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17
LEF (Jean-François Poudret/Suzette
Sandoz-Monod, Commentaire de
la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 ad art.
81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del
legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF
125 III 383 cons. 2a);
che per
lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 5, 17 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
Il ricorso 28 marzo 2003 di __________, è
respinto.
-
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione a: - __________
Comunicazione
all’UE di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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