AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2003.8
Data decisione, Autorità: 02.04.2003, CEF
Incarto n. 15.2003.8
Lugano 2 aprile 2003 CJ/fc/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 22 gennaio 2003 di
rappr. dall’avv. __________
Contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Riviera, e meglio contro la decisione 10 gennaio 2003 di “aggiornamento del calcolo del minimo di esistenza” emessa nell’ambito dell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente contro
rappr. dallo studio legale dell’avv. __________
viste le osservazioni 10 febbraio 2003 dell’opponente e 28 febbraio 2003 dell’UEF del Distretto di Riviera;
esaminati atti e documenti
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che nell’esecuzione in oggetto l’UEF di Riviera ha, il 4 dicembre 2002, emesso un attestato di carenza beni per l’importo di fr. 21'840,85;
che il 6 dicembre 2002, l’escutente, tramite il suo patrocinatore, ha chiesto all’Ufficio d’indicargli “il calcolo del pignoramento”;
che il 12 dicembre 2002, la creditrice ha chiesto all’Ufficio di trasmettergli una serie di documenti utili per il calcolo del minimo di esistenza dell’escusso (cfr. doc. A);
che il 2 gennaio 2003, l’Ufficio ha comunicato all’escutente il dettaglio del calcolo del minimo d’esistenza, una dichiarazione dei genitori dell’escusso secondo la quale esso versa loro una locazione di fr. 900.-- comprese le spese, un attestato d’assicurazione malattia nonché una dichiarazione di salario (cfr. doc. B);
che l’8 gennaio 2003, l’escutente ha chiesto all’Ufficio di rivedere il suo calcolo (cfr. doc. C);
che il 10 gennaio 2003, l’Ufficio ha confermato il suo calcolo, allegando alla sua decisione una serie di documenti ed indicando esplicitamente la facoltà di ricorrere (cfr. doc. D);
che il 22 gennaio 2003, l’escutente ha inoltrato il ricorso in esame;
che ora il ricorso appare manifestamente tardivo, poiché la creditrice avrebbe già dovuto impugnare, nel termine di 10 giorni dell’art. 17 cpv. 2 LEF, l’attestato di carenza beni emesso il 4 dicembre 2002 e ricevuto dalla ricorrente al più tardi il 6 dicembre 2002;
che infatti, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 127 III 574 s., cons. 3b), il creditore, che vuole impugnare il pignoramento perché non condivide la decisione basata sull'apprezzamento dell'Ufficio inerente alla determinazione del minimo esistenziale del debitore, deve inoltrare il proprio ricorso entro dieci giorni dalla notifica del verbale, anche qualora il calcolo del minimo vitale non risulti da tale atto;
che pur volendo far iniziare il termine di ricorso dalla comunicazione del dettaglio del calcolo del minimo d’esistenza, il ricorso dovrebbe nondimeno essere considerato tardivo, siccome l’escutente ne ha avuto conoscenza – contestualmente ai documenti topici per sostanziare il suo gravame – la prima volta al più tardi già l’8 gennaio 2003 (cfr. doc. C, che si riferisce alla decisione 2 gennaio 2003 dell’Ufficio);
che pertanto il ricorso è irricevibile;
che occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 ad art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a);
che per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);
che il beneficio dell’assistenza giudiziaria non viene concesso alla ricorrente, perché non sono dati né il presupposto di probabilità di esito positivo (cfr. art. 14 cpv. 1 Lag a contrario) né quello d’indigenza (cfr. art. 3 Lag), il certificato municipale prodotto sub doc. G, risalente al 9 dicembre 1997, non essendo idoneo a sostanziare la situazione reddituale attuale della richiedente;
Richiamati gli art. 17, 93 LEF; 3, 14 Lag; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
Il ricorso 22 gennaio 2003 di __________, è irricevibile.
L’istanza di gratuito patrocinio è respinta.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a: - __________
Comunicazione all’UEF del Distretto di Riviera.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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