AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2003.94
Data decisione, Autorità: 04.08.2003, CEF
Incarto n. 15.2003.94
Lugano 4 agosto 2003 /LG/fc/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 30 aprile 2003 di
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Riviera, nell’ambito della procedura di pignoramento di salario a favore dei creditori
(entrambi rappresentati __________)
letti ed esaminati gli atti;
viste le osservazioni 16 giugno 2003 dell’UEF di Riviera;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito delle esecuzioni n. __________ e __________, promosse dallo __________ e dalla __________ nei confronti di __________, l’UEF di Riviera ha allestito il 28 marzo 2003 il verbale di pignoramento di redditi, che ha dato il seguente risultato:
Redditi:
escusso 4960.–
Minimo di esistenza:
Minimo base: 1100.–
Locazione: 900.–
Cassa malati: 408.–
Riscaldamento/elettricità: 200.–
Assicurazioni diverse: 100.–
Pasti: 220.–
Diversi: 100.–
3028.–
L’eccedenza pignorabile è stata stabilita in CHF 1’930.– mensili oltre la tredicesima.
B. L’Ufficio ha avvisato il 29 marzo 2003 il datore di lavoro dell’escusso di riversare ogni mesi CHF 1'930.– all’Ufficio.
C. Il 30 aprile 2003 __________ ha interposto ricorso contro il verbale di pignoramento 28 marzo 2003, chiedendo che il suo minimo vitale fosse così calcolato:
Redditi:
escusso 5300.–
Minimo di esistenza:
Locazione: 600.–
Telefono: 250.–
Cassa malati: 314.50
Riscaldamento/elettricità: 300.–
Assicurazione infortuni: 890.60
__________ 100.–
Cassa AVS impresari
per scoperto: 500.–
__________, sost.: 1000.–
3955.10
D. Con osservazioni 16 giugno 2003 l’UEF di Riviera ritiene che secondo i documenti trasmessi dall’escusso ci sarebbe ancora spazio per diminuire il minimo di esistenza dell’escusso riconosciuto con il contestato verbale di pignoramento, ma ostandovi il principio della reformatio in peius chiede che il ricorso venga semplicemente respinto.
considerando
in diritto: 1. Il ricorso ex art. 17 LEF all’Autorità di vigilanza cantonale ha per oggetto non l’accertamento di merito di un diritto materiale posto a fondamento di un’esecuzione forzata, bensì il provvedimento di un organo amministrativo. Il ricorso LEF è un istituto di natura amministrativa, il cui scopo è quello di controllare la legalità e la proporzionalità di una misura esecutiva (Flavio cometta, in: Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Basilea/Ginevra/Monaco 1998 [di seguito: Basler Kommentar], n. 1 segg. ad art. 17; Flavio cometta, Commentario alla LPR [di seguito: Commentario], Lugano 1998, n. 3c pag. 15 seg.).
1.2. In virtù dell’art. 17 cpv. 2 LEF il ricorso deve essere presentato entro 10 giorni dalla data in cui il ricorrente ha avuto notizia del provvedimento. La prova delle tempestività deve essere portata da chi ha interposto ricorso, allegando al ricorso la busta d’intimazione o altro mezzo per provare la data di notifica (cfr. art. 7 cpv. 4 LPR): in caso di mancato produzione e di dubbio dell’Autorità di vigilanza, quest’ultima deve impartire un termine, non superiore a quello di ricorso, per la produzione di tali mezzi di prova, con la comminatoria che in caso di omissione il ricorso sarà dichiarato irricevibile per tardività (Cometta, Commentario, n. 4.1 ad art. 8 pag. 174 seg.).
1.3. Nel caso in esame il contestato verbale di pignoramento porta la data del 28 marzo 2003 mentre il ricorso in esame quella del 30 aprile 2003. Anche se d’acchito il ricorso potrebbe anche essere tardivo e occorrerebbe impartire il termine di cui sopra al ricorrente per provare la tempestività del suo gravame, occorre comunque esaminare l’atto di __________, perlomeno sotto il profilo dell’art. 22 LEF (nullità) dal momento che un pignoramento di redditi che lede il minimo vitale dell’escusso è nullo di diritto (Luca guidicelli/Fernando piccirilli, Il pignoramento di redditi ex art. 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002, n. 111 e 288).
2.1. Per determinare la parte dei redditi dell’escusso da destinare al soddisfacimento dei creditori, l’Ufficio deve dapprima appurare tutti i redditi dell’escusso e dei suoi conviventi, secondariamente calcolare il cosiddetto minimo di esistenza dell’escusso e delle persone che con lui vivono, e in terzo luogo mettere a confronto tali importi determinando l’eccedenza pignorabile (Guidicelli/Piccirilli, op. cit., n. 20).
2.2. Il minimo esistenziale di un escusso e della sua famiglia è il risultato della somma di un importo forfetario (che tiene conto di determinate spese mensili comuni a tutti) e di una serie di spese variabili. All’Ufficio incombe l’accertamento di tutte le spese riconoscibili nel minimo esistenziale dell’escusso (guidicelli/piccirilli, op. cit, n. 109 seg.).
2.3. Secondo la Tabella dei minimi d’esistenza (pubblicata in: FUCT __________.) l’importo base mensile per l’escusso e i membri della sua famiglia è un importo mensile forfetario che serve al pagamento delle spese di sostentamento, abbigliamento e biancheria, igiene e salute, manutenzione delle apparecchiature e dell’arredamento domestico, cultura, spese di elettricità e/o gas (Tabella dei minimi d’esistenza, punto I.1–4; guidicelli/piccirilli, op. cit., n. 113).
Nel caso in esame, nonostante il ricorrente non comprenda nel suo calcolo l’importo base, sembrerebbe comunque tenerne conto laddove chiede che “il rimanente deve comunque permettermi di condurre una vita adeguata e far fronte alle spese quotidiane”. Questa richiesta va accolta, ma va limitata all’importo base mensile previsto per un debitore che vive solo, ossia in ragione di CHF 1'100.–, come correttamente indicato dall’UEF Riviera nel contestato verbale di pignoramento.
2.4. All’importo di base occorre aggiungere le spese sostenute dall’escusso per sé e i suoi famigliari per un alloggio, del quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità (Guidicelli/Piccirilli, op. cit., n. 126 con rif.).
Il ricorso in esame mette in luce una differenza tra l’importo riconosciuto all’escusso nel verbale di pignoramento (CHF 900.– per l’abitazione e CHF 200.– per il riscaldamento e l’elettricità = CHF 1'100.–) e quello richiesto dall’escusso (CHF 600.– risp. 300.– = CHF 900.–). A questo stadio occorre attenersi alle dichiarazioni dell’escusso, tra l’altro provate tramite documenti, e dichiarare ammissibili tali importi nel calcolo del suo minimo vitale.
2.5. Per quanto riguarda le spese telefoniche e di ricezione di canali televisivi e radiofonici, esse sono già comprese nel minimo vitale e non possono essere riconosciute nel calcolo del minimo vitale dell’escusso. L’Ufficio ha tuttavia previsto nel suo calcolo un importo di CHF 100.–, che di principio non può essere ammesso nel calcolo del minimo di esistenza, non essendo riconducibile ad alcuna voce di spesa stabilita dalla Tabella dei minimi di esistenza (CEF 11 dicembre 1998 [__________consid. 1, Guidicelli/Piccirilli, op. cit., n. 234). Dal momento che tale importo non è stato contestato, esso può essere lasciato nel calcolo in esame.
2.6. L’organo di esecuzione forzata, che allestisce un calcolo del minimo di esistenza, deve iscrivervi gli importi dovuti ed effettivamente pagati dall’escusso in favore di assicurazioni sociali e di casse malati. Fra le deduzioni riconoscibili vi sono in particolare i premi per assicurazioni infortuni professionali (a condizione che non siano già pagate dal datore di lavoro) e i premi della cassa malati.
Nel caso in esame occorre rilevare che la cosiddetta busta-paga dell’escusso non attesta alcun pagamento del datore di lavoro a titolo di premi per l’assicurazione infortuni; la richiesta del ricorrente di introdurre nel suo minimo vitale l’importo di CHF 890.60 a tale titolo va dunque accolta e l’importo di CHF 100.– previsto dall’UEF di Riviera per assicurazioni diverse va dunque aumentato fino a raggiungere l’importo di questa assicurazione.
Parimenti va accolta la richiesta di iscrivere il premio della cassa malati di CHF 314.50, con il rilievo tuttavia che l’Ufficio aveva in precedenza riconosciuto un importo superiore (CHF 408.–).
2.7. Affinché si possa riconoscere una determinata spesa nel calcolo nel minimo vitale occorre che essa sia prevista dalla Tabella dei minimi vitali, sia necessaria per l’escusso e il suo nucleo familiare, ed infine sia effettivamente pagata (DTF 121 III 20 consid. 3a pag. 22; Guidicelli/Piccirilli, op. cit., n. 125 e nota a piè di pagina 132 con rif.).
L’escusso chiede con il ricorso in esame che gli venga riconosciuto un importo mensile di CHF 500.– da destinare alla Cassa di compensazione AVS per un preteso scoperto da ricondursi alla ditta __________. L’escusso omette di produrre qualsiasi documento a sostegno di tale credito o a
dimostrazione del suo obbligo di pagare: ciò nonostante, occorre ricordare al ricorrente che tale credito non potrà in ogni caso essere iscritto nel suo minimo vitale, dal momento che la Tabella dei minimi vitali non prevede il riconoscimento di debiti contratti con terzi, i quali tuttavia potranno ricevere degli importi dall’escusso tramite l’Ufficio di esecuzione solo nel caso in cui lo abbiano precettato e partecipino al pignoramento di redditi.
2.8. Nel calcolo del minimo vitale possono trovare spazio i contributi alimentari che l’escusso effettivamente versa a familiari a beneficio di una decisione giudiziaria, che stabilisce tempi e modi di pagamento di tali contributi (Guidicelli/Piccirilli, op. cit., n. 187).
Questa Camera ha già avuto modo di analizzare l’ammissibilità nel calcolo del minimo vitale di contributi alimentari versati dall’escusso a creditori alimentari, rispondendo negativamente a tale quesito (cfr. CEF 31 luglio 2001 [15.2001.152] consid. 6c. Tale sentenza, commentata in: Guidicelli/Piccirilli, op. cit., n. 187 e nota a piè di pagina 184, tuttavia non si era chinata sulla questione a sapere se a questo principio era possibile derogare in virtù del punto VII della Tabella dei minimi vitali, che permette all’organo di esecuzione forzata di prendere una decisione che si discosta dalla Tabella in presenza di seri e validi motivi; questi autori ritengono che tali contributi volontari siano pure riconoscibili, a condizione tuttavia che l’escusso produca il contratto o la dichiarazione di ricezione del creditore di tali contributi e che esponga la situazione di fatto in cui vive il creditore di tali contributi.
La questione tuttavia può rimanere indecisa, dato che la richiesta va respinta, dal momento che in ogni caso il ricorrente non ha esposto la situazione finanziaria della madre, alla quale egli verserebbe CHF 1’000.– al mese.
2.9. Per quanto riguarda l’importo di CHF 220.– previsto dall’Ufficio per i pasti fuori domicilio esso non è stato contestato e dunque va lasciato nel calcolo del minimo esistenziale.
Redditi:
escusso 5217.65
Minimo di esistenza:
Minimo base: 1100.–
Locazione: 600.–
Cassa malati: 314.50
Riscaldamento/elettricità: 300.–
Assicurazione LAInf: 890.60
Pasti: 220.–
Diversi: 100.–
3525.10
L’eccedenza pignorabile è dunque di CHF 1’692.55 oltre alla tredicesima. Dal momento che secondo il calcolo dell’eccedenza pignorabile fatto dall’Ufficio tale eccedenza è stata fissata in CHF 1'930.– mensili oltre la tredicesima, il ricorso in esame deve essere parzialmente accolto, nel senso che il calcolo del minimo esistenziale dell’escusso deve essere fissato così come riportato nel presente considerando, con effetto al 28 marzo 2003.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17, 20a, 93 LEF, art. 61 e 62 OTLEF;
pronuncia: 1. Il ricorso 30 aprile 2003 di __________, è parzialmente accolto.
1.1. Di conseguenza il minimo d'esistenza di __________ è fissato in fr. 3'525.10, con effetto al 28 marzo 2003.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, tramite la scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
__________.
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Biasca.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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