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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2004.123
Data decisione, Autorità:
12.08.2004, CEF
Incarto n.
15.2004.123
12 agosto
2004
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente,
Chiesa e Giani
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 10 luglio 2004 di
RICO1 , e
RICO2
contro
l’operato dell’CON1 e meglio contro i precetti
esecutivi n. __________ e __________ emessi contro i ricorrenti a domanda di
PINT1
esaminati
atti e documenti
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che più
ricorsi – presentati tanto con atti separati quanto come atto unico e con un
solo petitum – formulati contro lo stesso provvedimento dell'organo
d'esecuzione forzata o contro una pluralità di atti esecutivi aventi il
medesimo oggetto o incentrati sostanzialmente sullo stesso complesso di fatti,
possono essere congiunti ex combinati art. 5 cpv. 1 LPR e 51 LPamm;
che il
giudizio di congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con una
sola sentenza, preso nell'ossequio del principio dell'economia processuale, ha
natura ordinatoria e può essere pronunciato d'ufficio: le cause congiunte
conservano comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano
separati e possono essere impugnati anche singolarmente (cfr., tra tante, CEF
16 febbraio 1999 [15.98.225/231] cons. 1a; 4 gennaio 2000 [15.99.174/185/211],
cons. 1a; cfr. pure Cometta, op.
cit., n. 2.1.1.a ad art. 5, p. 96 s., ed i rif. in nota 6);
che ex
art. 9 cpv. 2 LPR, l’autorità di vigilanza può dichiarare il ricorso
irricevibile senza ulteriori atti istruttori se lo stesso è infondato o
temerario (cfr. CEF 5 settembre 2001 [15.2001.252]; 30 luglio 2002
[15.2002.89/96], cons. 1);
che
nell’ipotesi – in concreto realizzata – di un giudizio di reiezione d’acchito
del gravame, non può darsi pregiudizio alcuno a carico di chi non è stato
sentito (Flavio Cometta,
Commentario alla LPR, CFPG n. 3, 1998, n. 2.2.2.1 ad art. 9);
che il
ricorso in esame non è pertanto stato notificato alla controparte;
che
infatti avendo i ricorrenti interposto opposizione ai precetti esecutivi
impugnati, le esecuzioni risultano sospese già per legge (art. 78 cpv. 1 LEF);
che la
domanda tendente alla concessione dell'effetto sospensivo è pertanto priva di
oggetto, sia a titolo provvisionale che nel merito;
che
qualora i ricorsi si riferissero anche ad altre esecuzioni, essi risultano
irricevibili dal profilo formale, siccome i ricorrenti non ne hanno indicato
nell'atto ricorsuale il numero di esecuzione;
che non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, 78 LEF; 5, 9 LPR; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
-
I
ricorsi di RICO1 e RICO2, __________, sono congiunti.
-
Nella
misura in cui è ricevibile, il ricorso 10 luglio 2004 dell'__________ RICO1 è
privo di oggetto.
-
Nella
misura in cui è ricevibile, il ricorso 10 luglio 2004 di __________ RICO2 è
privo di oggetto.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
all'RICO1, __________.
Comunicazione
all’CON1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il vicepresidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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