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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2004.37
Data decisione, Autorità:
26.05.2004, CEF
Incarto n.
15.2004.37
Lugano
26 maggio
2004
CJ/fc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Chiesa
segretario:
Jaques,
vicecancelliere
statuendo sull'istanza di revisione 2 marzo 2004 di
RI1
concernente la sentenza 13 febbraio 2004 di questa
Camera (inc. 15.2003.205) resa nella procedura esecutiva n. 471'245 dell'CO1
promossa contro l'istante da
PI1
considerato
che la sentenza di cui si chiede la revisione è stata intimata il 17 febbraio
2004 ed è stata ritirata dall'istante, secondo l'esito della ricerca postale,
il giorno seguente;
atteso
che secondo l'art. 28 cpv. 1 LPR, la domanda di revisione di una sentenza si
propone entro dieci giorni alla notifica all'autorità di vigilanza che ha
giudicato;
visto
che nel caso concreto l'istante ha consegnato, a mano, l'istanza di revisione
solo il martedì 2 marzo 2004, ossia un giorno dopo la scadenza del termine
dell'art. 28 cpv. 1 LPR;
ritenuto
che l'istanza è pertanto tardiva;
ricordato
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 16
cpv. 1 e 17 LPR);
richiamati gli art. 16, 17 e 28 LPR;
pronuncia:
-
L'istanza di revisione 2 marzo 2004 di __________ RI1, __________, è
irricevibile per tardività.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
RI1, __________;
Comunicazione
all’CO1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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