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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2004.76
Data decisione, Autorità:
01.08.2004, CEF
Incarto n.
15.2004.76
Lugano
1 agosto 2004
/FP/fp/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente,
Chiesa e Walser
segretario:
Piccirilli
statuendo
sul ricorso 16 marzo 2004 di
RI1
contro
l’operato
dell' __________ nell’ambito del fallimento
CO1
procedura
concernente anche
PI1
(rappr. dall’ RA1)
PI2
PI3
PI4
PI5
PI6
PI7
PI8
PI9
PI10
PI11
PI12
PI13
PI14
PI15
PI16
viste
le osservazioni
– 25
marzo 2004 di PI14;
– 2
aprile 2004 di PI13;
– 5
aprile 2004 di PI1;
– 14
aprile 2004 dell' __________.
esaminati
atti e documenti
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che
il 1° marzo 2004 nell’ambito del fallimento della società CO1 l' __________
procedeva alla vendita ai pubblici incanti di alcuni “brevetti, domande di
brevetti e studi vari” di proprietà della fallita;
che
la totalità di tali beni è veniva aggiudicata alla società PI1 per l’importo di
fr. 500.--;
che
con ricorso 16 marzo 2004 RI1, creditore e presidente del consiglio di amministrazione
della CO1 si aggrava contro l’aggiudicazione sostenendo che la stessa essendo
avvenuta per la somma di fr. 500.-- danneggerebbe tutti i creditori;
che
egli postula pertanto l’annullamento dell’incanto tenutosi il 1° marzo 2004;
che
per l’art. 17 cpv. 2 LEF il ricorso deve essere presentato entro dieci giorni
da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento;
che
nel caso di specie il ricorrente ha avuto conoscenza della data dell’incanto
sin dal 11 febbraio, data dell’invio, mediante lettera raccomandata, a tutti i
creditori dell’avviso d’incanto;
che
il ricorso 16 marzo 2004 contro la realizzazione avvenuta il 1° marzo 2004 si
rivela quindi manifestamente tardivo e va dichiarato irricevibile;
che
non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv.
2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia: 1. Il ricorso
16 marzo 2004 di RI1, , è irricevibile.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Comunicazione all'
__________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il
vicepresidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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