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Numero d'incarto:
15.2005.6
Data decisione, Autorità:
16.03.2005, CEF
Titolo:
Proroga del termine per chiudere il fallimento.
TERMINE DI ULTIMAZIONE DELLA PROCEDURA DI FALLIMENTO
art. 270 LEF
Incarto n.
15.2005.6
Lugano
16 marzo 2005
CJ/sc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sull’istanza 18 gennaio 2005 di
RI 1
tendente alla proroga del termine dell’art. 270 LEF
nella procedura
PI 1
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto e
considerato in diritto
che la liquidazione di PI 1 è aperta dal 2 gennaio
1995;
che in virtù dell’art. 270 LEF la procedura
di fallimento deve essere ultimata entro un anno dalla dichiarazione del
medesimo, e che in caso di bisogno tale termine può essere prorogato
dall’autorità di vigilanza cantonale;
che con decreto 1° luglio 2004, questa Camera ha
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2004 il termine per chiudere la
procedura fallimentare;
che con l'istanza in esame, RI 1 comunica di aver portato a termine
la vendita a trattative private degli immobili della fallita e di aver
proceduto all’iscrizione dei relativi trapassi di proprietà;
che l’amministrazione fallimentare ha inoltre, il 15 ottobre 2004,
realizzato all’asta il credito della massa nei confronti dell’amministratore
unico della fallita, O__________ W__________;
che in considerazione degli atti ancora da effettuare, che – oltre
al riparto a favore dei creditori chirografari e l’allestimento della relazione
finale e dell’istanza di chiusura – comprendono anche la presentazione a questa
Camera di un’istanza di determinazione degli onorari e delle spese
dell’amministrazione speciale e della delegazione dei creditori ai sensi degli
art. 47 OTLEF e 84 RUF, occorre concedere un’ultima proroga di un anno;
per questi motivi,
visto l’art. 270 LEF;
decreta: 1. L’istanza 18 gennaio 2005 di RI 1, tendente alla protrazione del
termine per chiudere la liquidazione fallimentare di PI 1, è accolta.
1.1. Il termine di cui all’art. 270 cpv. 1 LEF è prorogato fino al 31
dicembre 2005 per l'evasione delle incombenze di cui ai considerandi.
- Intimazione
a: - RI 1, Lugano;
Ispettorato di esecuzione e fallimenti, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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