AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2007.2
Data decisione, Autorità:
13.03.2007, CEF
Titolo:
Stralcio per intevenuto ritiro del ricorso.
Incarto n.
15.2007.2
Lugano
13 marzo 2007
CJ/sc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 19 dicembre 2006 di
RI 1
RI 3
RI 4
RI 2
(rappr. dall’ RA 1 , nella sua qualità
di commissario nelle procedure di moratoria concordataria)
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro l’emissione nei
confronti dell’avv. RI 1, il 13 dicembre 2006, dei precetti esecutivi n. __________,
__________ e __________ a richiesta di
PI 1
a nome delle tre
società ricorrenti;
preso
atto che l’avv. RI 1, con scritto 3 gennaio 2007, ha ritirato il ricorso, osservando
come lo stesso fosse diventato privo di oggetto dopo la cancellazione delle tre
esecuzioni decretata dal Pretore __________ il 28 dicembre 2006;
ritenuto
che il ritiro è intervenuto prima della pubblicazione – il 5 gennaio 2007 –
della revoca delle moratoria concordatarie, ovvero a un momento in cui l’avv. RI
1 era ancora iscritto a registro di commercio quale unico organo delle società
ricorrenti con diritto di firma individuale ed era pertanto legittimato a
rappresentarle;
considerato
come la desistenza del ricorrente ponga fine alla controversia e comporti lo
stralcio del ricorso dai ruoli (art. 24c LPR);
ricordato
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61
cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF);
atteso
che la sentenza va comunicata anche all’Ufficio esecuzione e fallimenti __________,
nella sua qualità di amministratore del fallimento delle società ricorrenti;
richiamati gli art. 17, 20a LEF; 24c LPR; art. 61
e 62 OTLEF;
pronuncia: 1. Il ricorso 19 dicembre 2006 dell’avv. RI 1, di RI 3, di RI 4 e di RI
2 è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Intimazione
a:
– avv. RI
1, __________;
– avv. PI
1, __________;
–
Ufficio esecuzione e fallimenti di __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,
rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in
cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster