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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2007.24
Data decisione, Autorità:
13.03.2007, CEF
Titolo:
Stralcio per intevenuto ritiro del ricorso.
Incarto n.
15.2007.24
Lugano
13 marzo 2007
CJ/sc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 21 febbraio 2007 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro la comminatoria
di fallimento emessa il 6 febbraio 2007 nell’esecuzione __________ promossa
contro il ricorrente da
PI 1
(rappr. da RA 1 )
preso atto che RI 1, con scritto 6 marzo 2007, ha
ritirato il ricorso;
considerato
come la desistenza del ricorrente ponga fine alla controversia e comporti lo
stralcio del ricorso dai ruoli (art. 24c LPR);
ricordato
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61
cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF);
richiamati gli art. 17, 20a LEF; 24c LPR; art. 61
e 62 OTLEF;
pronuncia: 1. Il ricorso 21 febbraio 2007 di RI 1, __________, è stralciato dai
ruoli per intervenuto ritiro.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Intimazione
a:
– RI 1, __________;
– RA 1, __________, __________.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)
giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata
pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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