AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2007.39
Data decisione, Autorità: 15.06.2007, CEF
Titolo: Ricorso contro l'emissione della comminatoria di fallimento
COMMINATORIA DI FALLIMENTO art. 39 LEFart. 40 LEFart. 43 LEF
Incarto n. 15.2007.39
Lugano 15 giugno 2007 EC/sc/rgc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 21 marzo 2007 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1 nell’esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da
PI 1 rappr. dall’ RA 1
in tema di comminatoria di fallimento;
viste le osservazioni 5 aprile 2007 di PI 1, __________;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________, il 9 marzo 2007 l’ CO 1 ha emesso, su richiesta di PI 1, contro RI 1 la comminatoria di fallimento per un credito di complessivi fr. 2’000.-- oltre accessori.
L’atto esecutivo è stato notificato alla debitrice il 13 marzo 2007.
B. Con tempestivo ricorso 21 marzo 2007 RI 1 chiede di annullare la comminatoria di fallimento, argomentando che il credito per risarcimento danni vantato dalla procedente nei suoi confronti sarebbe inesistente.
C. Delle osservazioni 5 aprile 2007 di PI 1, postulanti la reiezione del gravame, si dirà, per quanto necessario in seguito.
Considerato
in diritto:
– l'escusso reputa di non essere soggetto all'esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);
– l'esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
– è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell'opposizione;
– la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l'opposizione non è ancora esecutiva;
– l'escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d'esecuzione incompetente territorialmente (DTF 118 III 6; 96 III 33 cons. 2).
Per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.
Argomentando che il credito della procedente sarebbe inesistente, la debitrice allega unicamente una questione di merito. Il ricorso deve quindi essere respinto per carenza di competenza materiale dell’Autorità cantonale di vigilanza.
Il ricorso 21 marzo 2007 di RI 1 è quindi respinto.
Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi;
richiamati gli art. 17, 39, 40, 43 LEF; 61 cpv. 2 lett. a 62 cpv. 2 OTLEF
pronuncia: 1. Il ricorso 21 marzo 2007 di RI 1, __________, è respinto.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Intimazione:
RI 1, __________;
__________. RA 1, __________.
Comunicazione all'CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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