AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2011.102
Data decisione, Autorità: 11.01.2012, CEF
Titolo: Ricorso contro 4 precetti esecutivi e avvisi di pignoramento. Richiesta di sospensione. Irrilevanza dell'esistenza di una procedura penale sul piano esecutivo
AVVISO DI PIGNORAMENTO art. 85 LEFart. 85a LEF
Incarto n. 15.2011.102
Lugano 11 gennaio 2012 CJ/fp/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Bozzini e Epiney-Colombo
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 6 dicembre 2011 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro i precetti esecutivi e gli avvisi di pignoramento emessi nelle esecuzioni n. __________, __________, __________ e __________ promosse nei confronti della ricorrente da
viste le osservazioni 20 dicembre 2011 dello PI 2 e 3 gennaio 2012 dell’CO 1;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che con quattro decisioni del 12 dicembre 2011, il presidente e il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni hanno dichiarato irricevibile il ricorso 6 dicembre interposto da RI 1, con cui essa aveva chiesto la sospensione di quattro esecuzioni relative all’incasso di crediti in restituzione di assegno integrativo e di prima infanzia, prestazione complementare e sussidio LAMal indebitamente percepiti, e l’hanno trasmesso alla scrivente Camera per quanto eventualmente di sua competenza;
che nell’atto di ricorso RI 1 si limita a qualificare i precetti in oggetto come ingiustificati, poiché sarebbe tuttora pendente un non meglio definito “procedimento penale”, verosimilmente teso all’accertamento della sua responsabilità (penale) (cfr. le osservazioni dell’Ufficio);
che tuttavia la ricorrente non contesta di aver ricevuto i precetti esecutivi né di aver omesso o rinunciato a formulare opposizione;
che la sospensione di un’esecuzione non colpita da opposizione presuppone una decisione giudiziaria (art. 85 o 85a LEF), la cui esistenza nel caso concreto non risulta né dalle allegazioni della ricorrente né dagli atti;
che l’asserita pendenza di un procedimento di carattere penale è irrilevante per quanto concerne le procedure esecutive;
che il ricorso va pertanto respinto;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20a, 85, 85a LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Intimazione a: – RI 1, __________;
– PI 1, __________;
– RA 1,__________.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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