AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2012.120
Data decisione, Autorità: 04.12.2012, CEF
Titolo: Comminatoria di fallimento. Ricorso dell'escusso, fondato sul fatto ch'egli ha ottenuto il sequestro del credito posto in esecuzione. Censura infondata
COMMINATORIA DI FALLIMENTO art. 96 LEFart. 275 LEF
Incarto n. 15.2012.120
Lugano 4 dicembre 2012 CJ/fp/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 6 novembre 2012 di
RI 1 patrocinata dall’avv. PA 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano, e meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 23 ottobre 2012 nell’esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da:
PI 1 I- patrocinata dallo studio legale PA 2
viste le osservazioni 23 novembre di PI 1 e 27 novembre 2012 dell’UE di Lugano;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che la ricorrente si oppone alla comminatoria di fallimento facendo valere di aver ottenuto essa stessa il sequestro dei crediti posti in esecuzione (di fr. 16'886,30 e 3'102,10, oltre interessi e spese), sicché l’escutente non ne potrebbe chiedere il pagamento, siccome essi non sarebbero a disposizione delle parti;
che la ricorrente non cita alcuna norma a sostegno della sua tesi fuorché i combinati art. 96 e 275 LEF, i quali non vietano però le misure esecutive tese all’incasso del credito pignorato o sequestrato, ma obbligano solo il terzo debitore – in casu la stessa ricorrente – a versare l’importo dovuto all’ufficio d’esecuzione che ha eseguito il pignoramento o il sequestro;
che il sequestro ottenuto dalla ricorrente il 26 luglio 2012 (doc. C) non la svincola dal suo obbligo di pagare il credito sequestrato, ma la obbliga solo a versare gli importi dovuti all’ufficio d’esecuzione competente per l’esecuzione del sequestro (cfr. art. 99 LEF, per il rinvio dell’art. 275 LEF) – in concreto lo stesso UE di Lugano –, il quale è tenuto a bloccare l’importo eventualmente versato dalla ricorrente fino alla definizione dell’opposizione interposta da PI 1 contro il sequestro 26 luglio 2012, rispettivamente fino all’esito dell’azione a convalida del medesimo sequestro avviata dalla ricorrente;
che quest’ultima non può quindi pretendere fermare l’esecuzione senza pagare il credito posto in esecuzione (cfr. art. 172 n. 3 LEF);
che di conseguenza il ricorso va respinto;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20a, 99, 159, 275 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Notificazione a:
– avv. – Studio legale
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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