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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2013.18
Data decisione, Autorità: 22.02.2013, CEF
Ricorso: TF, 5A_190/2013, 6.6.2013
Titolo: Realizzazione di beni appartenuti a un defunto
QUOTA EREDITARIA art. 132 LEF
Incarto n. 15.2013.18
Lugano 22 febbraio 2013 EC/fp/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Jaques
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 28 gennaio 2013 di
RI 1
RI 2
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro l’avviso di incanto del 18 gennaio 2013 nell’ambito delle varie esecuzioni promosse contro
PI 1 già in
procedure interessanti quali creditori
Viste le osservazioni:
1° febbraio 2013 __________. PI 3, __________;
4 febbraio 2013 di PI 4;
7 febbraio 2013 di PI 2, __________;
18 febbraio 2013 dell’CO 1, __________;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che nell’ambito di varie procedure esecutive promosse contro PI 1, il 18 gennaio 2013 l’CO 1 ha pubblicato l’avviso d’incanto riferito a diversi fondi già di proprietà dell’escussa, nel frattempo deceduta (il 31 gennaio 2011);
che con ricorso 28 gennaio 2013 gli eredi dell’escussa, RI 1 e RI 2, hanno chiesto di annullare l’avviso d’incanto e di ordinare all’CO 1 di chiedere all’Autorità di vigilanza di determinare il modo di realizzazione dei beni già di proprietà di PI 1, atteso che i beni da realizzare apparterrebbero a un’eredità indivisa e pertanto bisognerebbe applicare l’art. 132 LEF;
che l’art. 132 LEF e l’ordinanza speciale del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (RDC, RS 281.41) regolano il pignoramento e la realizzazione dei diritti del debitore in una successione indivisa, indivisione, società in nome collettivo, in accomandita o in analoga comunione;
che nella fattispecie, nell’ambito di esecuzioni iniziato contro PI 1 prima del suo decesso e continuate contro la sua eredità giusta l’art. 59 cpv. 2 LEF, devono essere realizzati i beni immobili appartenuti alla defunta debitrice PI 1 e non i diritti dei figli nella successione della madre;
che di conesguenza né l’art. 132 LEF né la speciale normativa del menzionato regolamento del Tribunale federale risultano applicabili;
che pertanto l’Ufficio ha correttamente operato, pubblicando, dopo aver ricevuto le domande di vendita, l’avviso d’incanto riferito ai fondi appartenuti all’escussa;
che da quanto precede discende che il ricorso si rivela infondato e come tale va respinto;
che non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);
per questi motivi,
richiamati gli art. 17, 132 LEF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF;
pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
Comunicazione all’CO 1 per il tramite dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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