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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2020.133
Data decisione, Autorità: 26.01.2021, CEF
Titolo: Asta immobiliare. Ricorso del debitore d’ignota dimora che si duole di non essere stato informato della procedura esecutiva. Menzione di un fermo posta
AGGIUDICAZIONE art. 66 cpv. 4 cf. 2 LEF
Incarto n. 15.2020.133
Lugano 26 gennaio 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 15 dicembre 2020 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio, o meglio contro l’asta immobiliare del fondo n. __________ RFP __________ avvenuta il 29 ottobre 2020 nell’esecuzione n. __________ in realizzazione di pegno immobiliare promossa nei confronti della ricorrente dalla
PI 1, (rappresentata dalla )
procedura che coinvolge pure gli altri comproprietari del fondo aggiudicato (nonché condebitori solidali del debito posto in esecuzione):
PI 2, PI 3, PI 4, (patrocinati dall’avv. PA 1, )
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che nell’esecuzione n. __________ avviata il 25 giugno 2019 dalla banca PI 1 contro RI 1 per l’incasso di fr. 359'544.43 oltre a interessi e spese, volta alla realizzazione del pegno gravante il fondo n. 494 RFP __________, di cui è proprietaria la comunione ereditaria fu __________, composta oltre a RI 1 dei coeredi e comproprietari PI 2, PI 3 e PI 4, il 29 ottobre 2020 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Mendrisio ha procedura alla vendita del fondo gravato da pegno all’asta pubblica;
che il 16 dicembre 2020 RI 1 ha chiesto l’annullamento dell’asta con un ricorso redatto a mano in lingua tedesca (fatta eccezione dell’intestazione);
che il 22 dicembre 2020 l’UE ha impartito alla ricorrente un termine di dieci giorni per fargli pervenire una traduzione del ricorso in italiano e leggibile, rendendola attenta che se non avesse dato seguito all’invito, il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile dall’autorità di vigilanza;
che con scritto del 4 gennaio 2021 RI 1 ha confermato di aver ricevuto il 25 dicembre 2020 l’invio dell’UE per il tramite di un impiegato dell’hotel __________ (pare di leggere), ma ha dichiarato che la busta e la ricevuta di ritorno erano poi sparite;
che la richiesta di traduzione del 22 dicembre 2020 – l’unico atto inviato dall’UE alla ricorrente – è pertanto giunta alla destinataria, a prescindere dalla sua allegata sparizione successiva, di cui risponde unicamente la stessa ricorrente;
che né lo scritto 4 gennaio, né la raccomandata dell’8 gennaio, giunta all’UE il successivo 13 gennaio, e neppure la lettera 5 gennaio al Municipio di _______ (spedita però a questa Camera solo l’8 gennaio) possono essere considerati come una traduzione del ricorso;
che il medesimo si avvera pertanto irricevibile (art. 7 cpv. 2 e 5 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]);
che ci si potrebbe invero chiedere se i tre scritti appena citati non debbano essere trattati come ricorso contro l’aggiudicazione della particella n. __________ RFP __________, indipendentemente dall’apparente tardività degli ultimi due – nella lettera al Municipio di ______ la ricorrente ha infatti scritto di aver avuto conoscenza dell’asta interpellando l’ufficio del registro fondiario il 13 dicembre 2020 (recte: probabilmente lunedì 14 dicembre), sicché il termine di ricorso sarebbe scaduto il 7 gennaio 2021 in virtù dell’art. 63 LEF –, siccome se stesse la sua tesi l’asta dovrebbe essere reputata nulla (DTF 136 III 571 segg.);
che la questione può rimanere aperta, dal momento che il ricorso risulta infondato nel merito;
che, in effetti, in tutta la sua corrispondenza agli atti la ricorrente menziona sempre quale suo indirizzo “Postlagernd, _________, ______”, senza documentare e neppure spiegare come l’UE avrebbe dovuto sapere del suo fermo posta a ______ o come avrebbe potuto scoprirlo;
che il certificato ereditario da lei citato non indica il domicilio degli eredi, per tacere del fatto che risale al 21 aprile 2015, oltre quattro anni prima dell’avviso dell’esecuzione;
che nello scritto al Municipio di ______ (ad IV/3 pag. 3) la ricorrente afferma sì che la sede di ______ del PI 1 conosceva il suo indirizzo in fermo posta, ma non produce né cita alcuna prova al riguardo;
che le notifiche sul Foglio ufficiale svizzero di commercio e sul Foglio ufficiale cantonale del precetto esecutivo (il __________), della comunicazione della domanda di vendita (il __________), dell’avviso d’incanto (il __________), del deposito delle condizioni d’incanto e dell’elenco oneri (del ) e dell’avviso di deposito dello stato di riparto (l’) risultano dunque valide ai sensi dell’art. 66 cpv. 4 n. 1 LEF;
che RI 1 è così reputata ex lege di aver avuto conoscenza dell’intera procedura esecutiva;
che il suo ricorso va di conseguenza respinto senza necessità d’interpellare gli altri interessati (art. 9 cpv. 2 LPR);
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
– ; – ; – avv. .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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