AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2021.126
Data decisione, Autorità: 27.12.2021, CEF
Titolo: Ricorso. Stralcio in seguito alla riconsiderazione del provvedimento impugnato
ELENCO ONERI art. 24b cpv. 1 LPR
Incarto n. 15.2021.126
Lugano 27 dicembre 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 18 novembre 2021 della
RI 1 LU- (patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio, o meglio contro la decisione di assegnazione del termine per avviare l’azione di contestazione dell’elenco oneri emessa il 5 novembre 2021 nell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti della
PI 1, __________
preso atto che con decisione del 23 novembre 2021 l’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio ha riconsiderato il provvedimento impugnato annullandolo, dopo aver accertato che avrebbe dovuto preventivamente chiedere all’autorità di protezione di designare un curatore ad hoc incaricato di rappresentare l’eventuale portatore della cartella ipotecaria contestata;
ritenuto che il nuovo provvedimento non è stato impugnato;
atteso che giusta l’art. 17 cpv. 4 LEF l’ufficio può riconsiderare il provvedimento impugnato fino all’invio della sua risposta, dovendo esso in tal caso emanare una nuova decisione e notificarla senz’indugio alle parti e all’autorità di vigilanza;
considerato che se, come nella fattispecie, il nuovo provvedimento accoglie integralmente le richieste del ricorrente, l’autorità di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli (DTF 126 III 86 consid. 3; art. 24b cpv. 1 LPR);
ricordato che in materia di vigilanza non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
pronuncia: 1. Il ricorso è dichiarato senza oggetto ed è stralciato dai ruoli.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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