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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2022.147
Data decisione, Autorità: 08.03.2023, CEF
Titolo: Verbale di pignoramento. Contestazione della notifica all’indirizzo della figlia dell’escussa. Rappresentanza
AVVISO DI PIGNORAMENTO art. 140 CPCart. 34 LEFart. 14 cpv. 1 LPR
Incarto n. 15.2022.147
Lugano 8 marzo 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 7 novembre 2022 di
RI 1 HR- (per indirizzo )
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Bellinzona, o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 19 ottobre 2022 nell’esecuzione n. __________56 promossa nei confronti della ricorrente da
PI 1 (patrocinata dall’ PA 1, )
ritenuto
in fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________56 emesso il 27 aprile 2021 dalla sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione (UE) a convalida del sequestro n. __________98, PI 1 ha escusso RI 1 per l’incasso di fr. 9'220.45 oltre ad accessori.
B. Il 19 ottobre 2022, l’UE ha emesso il verbale relativo al pignoramento delle somme di fr. 6'000.– e fr. 5'500.– depositate sul suo conto in esito a un precedente sequestro (n. __________15), ottenuto dalla stessa PI 1 ma decaduto per tardiva convalida, e al sequestro convalidato con l’esecuzione in oggetto.
C. Con ricorso del 7 novembre 2022, RI 1 chiede, “nell’interesse di” lei stessa, di "annullare, revocare, dichiarare nullo e/o di nessun effetto" il verbale di pignoramento appena menzionato, previo conferimento dell’effetto sospensivo.
D. Nelle sue osservazioni dell’11 novembre 2022 l’UE ha chiesto alla Camera di dichiarare il ricorso privo di oggetto, motivo per cui non l’ha notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato, ricevuto dalla ricorrente, secondo la sua stessa allegazione, il 2 novembre 2022, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
Nelle osservazioni al ricorso l’UE riferisce di aver notificato il verbale avversato prudenzialmente in Croazia, alla figlia in via __________ e allo studio legale di via __________ così come per e-mail a entrambe. Precisa che la notificazione in Croazia è fallita perché la destinataria era assente, verosimilmente perché secondo le sue stesse allegazioni nel ricorso ella si trovava in Svizzera per motivi medici. L’UE rileva che ancora nel marzo 2022 la ricorrente aveva delegato per scritto alla figlia la facoltà di accedere all’incarto di pignoramento e in uno scritto del 22 settembre 2022 aveva indicato quale suo recapito quello in Svizzera in via B__________ a __________. Reputa quindi il verbale impugnato validamente notificato, non da ultimo perché la ricorrente ammette di averne avuto conoscenza del contenuto.
Sia come sia, la questione della rappresentanza non è invero decisiva per l’esito del giudizio odierno. La ricorrente ammette infatti di aver avuto conoscenza del contenuto del verbale impugnato, che del resto ha allegato al ricorso (doc. A). In tal caso, in assenza di pregiudizio per l’escusso non si giustifica di annullare la notifica irregolare né di ordinare una nuova notificazione, che non gli fornirebbe alcun ragguaglio supplementare sul verbale di pignoramento e costituirebbe di conseguenza un formalismo eccessivo (cfr. DTF 112 III 84 consid. 2/b; sentenze della CEF 15.2022.108 dell’11 gennaio 2023 consid. 4.1 e 15.2020.34 del 10 giugno 2020 consid. 4.1 e rimandi). Siccome non contiene altre censure, il ricorso va pertanto respinto. La domanda di conferimento dell’effetto sospensivo è così da reputare senza oggetto.
Negli ultimi ricorsi RI 1 ha sempre indicato come indirizzo di notifica quello in via B__________ a __________ (v. inc. 15.2022.11, 15.2022.39 e 15.2022.132). Non è quindi necessario invitarla a designare un recapito in Svizzera (giusta l’art. 140 CPC applicabile in concreto per il rinvio dell’art. 14 cpv. 1 LPR), potendosi la decisione odierna esserle intimata al noto recapito svizzero (in tal senso: sentenza della CEF 15.2022.64/65 dell’8 settembre 2022 pag. 5). Stante il suo esito, è invece superfluo comunicarla, insieme al ricorso, a PI 1 (cfr. art. 9 cpv. 2 LPR).
Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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