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RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2022.160
Data decisione, Autorità:
12.12.2022, CEF
Titolo:
Ricorso. Stralcio in seguito al ritiro del ricorso
NOTIFICA DEL PRECETTO O DELL'ATTO ESECUTIVO
art. 24c LPR
Incarto n.
15.2022.160
Lugano
12 dicembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 28 novembre 2022 della
RI 1
(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Mendrisio, o meglio contro l’annullamento, il 16 novembre 2022, della
comminatoria di fallimento emessa il 7 novembre nell’esecuzione n. __________
promossa dalla ricorrente nei confronti della
PI 1, __________
(patrocinata dall’__________ PA 2, __________)
preso atto che con e-mail del 6 dicembre 2022 la RI 1 ha
comunicato all’Ufficio di considerare la questione sollevata con il ricorso
come “definitivamente evasa” dopo
aver preso conoscenza della dichiarazione 1° dicembre 2022 dell’agente della
polizia comunale di Mendrisio, con cui egli ha confermato che all’atto della
notifica del precetto esecutivo l’escussa vi aveva interposto opposizione, non
riportata per errore sull’esemplare per il creditore;
considerato come la procedura ricorsuale sia così divenuta
priva d’oggetto e debba di conseguenza essere stralciata dai ruoli (art. 24c
LPR);
ricordato che non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]);
pronuncia: 1. Il
ricorso è stralciato dai ruoli per intervenuta desistenza.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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