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RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2023.101
Data decisione, Autorità:
19.01.2024, CEF
Titolo:
Ricorso contro il pignoramento di salario. Stralcio in seguito al pagamento delle esecuzioni con le trattenute oggette dell’impugnazione, non contestato dal ricorrente
MINIMO DI ESISTENZA
art. 24b cpv. 1 LPR
Incarto n.
15.2023.101
Lugano
19 gennaio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 11 settembre 2023 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Mendrisio, o meglio contro il pignoramento di salario emesso il 5 settembre
2023 nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse nei confronti del
ricorrente rispettivamente da
PI 1, Dübendorf
(rappresentata dall’__________, __________)
PI 2, __________
preso atto che il 27 novembre 2023 l’Ufficio d’esecuzione,
grazie alle trattenute contestate, ha pagato le due esecuzioni e notificato
alla datrice di lavoro del ricorrente l’annullmento del pignoramento del
salario;
ritenuto che nelle sue osservazioni del 1° dicembre 2023
l’UE ha quindi chiesto lo stralcio del ricorso dal ruolo per avvenuto pagamento
delle esecuzioni;
atteso che il ricorrente non ha reagito a tali
osservazioni, notificategli a cura della Camera il 21 dicembre 2023;
considerato che, in queste circostanze, la procedura
ricorsuale possa essere reputata priva d’oggetto e debba di conseguenza essere
stralciata dai ruoli (art. 24b cpv. 1 LPR);
ricordato che non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]);
pronuncia: 1. Il ricorso è dichiarato senza oggetto ed è pertanto stralciato dai
ruoli.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Notificazione a __________ .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla
notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata
pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100
cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie
giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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