AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2023.34
Data decisione, Autorità: 21.04.2023, CEF
Titolo: Ricorso contro il pignoramento della rendita previdenziale. Censure di merito che sfuggono al potere cognitivo dell’autorità di vigilanza. Carenza di motivazione del ricorso
MINIMO DI ESISTENZA art. 17 cpv. 1 LEFart. 7 cpv. 3 let. b LPRart. 9 cpv. 2 LPR
Incarto n. 15.2023.34
Lugano 21 aprile 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 9 aprile 2023 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, o meglio contro la decisione di pignoramento della rendita previdenziale emessa il 5 aprile 2023 nelle esecuzioni n. __________60, __________87, __________88 e __________56 promosse nei confronti del ricorrente da
Confederazione Svizzera, Berna (es. n. __________60) Stato del Cantone Ticino, Bellinzona (es. n. __________87 e __________88) (rappresentati dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona) Comune di __________, __________ (es. n. __________56) (rappresentato dall’Ufficio contribuzioni, __________)
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che nelle predette esecuzioni, il 5 aprile 2023 la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE), stabilito il minimo d’esistenza di RI 1 in fr. 2'094.25 mensili, coperto dalla sua rendita AVS a concorrenza di fr. 2'019.–, ha pignorato la rendita previdenziale da lui percepita dalla PI 2 limitatamente alla differenza fissa di fr. 75.25 mensili (fr. 2'094.25 ./. fr. 2'019.–);
che contro tale decisione RI 1 si è aggravato con ricorso del 9 aprile 2023, lamentandosi in sostanza che a causa della sua difficile situazione finanziaria non è in grado di pagare i crediti d’imposta posti in esecuzione;
ch’egli si duole in particolare di non aver ottenuto le prestazioni complementari all’AVS, malgrado ne avesse fatto richiesta, siccome – a suo dire – l’autorità preposta gli ha rimproverato di aver donato la casa di __________ alla sua ex moglie 23 anni fa;
che il ricorrente rileva altresì di essere proprietario di un fondo edificabile a __________, ma di non aver mai ottenuto la licenza edilizia per la costruzione di un’abitazione, a differenza del suo vicino e delle suore del convento attiguo al suo terreno;
che secondo RI 1, con le prestazioni complementari e il fondo edificato egli conseguirebbe entrate finanziarie sufficienti a riuscire a pagare le imposte e altri suoi debiti a vantaggio di tutti;
che, a ben vedere, l’insorgente non si confronta direttamente con la decisione impugnata, facendo valere una violazione della legge o un errore di apprezzamento (art. 17 cpv. 1 LEF), ma solleva questioni di merito attinenti alla pretesa impossibilità sua di pagare i crediti fiscali posti in esecuzione, che sfuggono però al potere di cognizione di questa Camera, limitato alla verifica formale del rispetto del diritto esecutivo (sentenza della CEF 15.2021.21 del 4 marzo 2021, pag. 2);
che il ricorso s’avvera dunque manifestamente irricevibile per carenza di motivazione (cfr. art. 7 cpv. 3 lett. b della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]), il ricorrente non avendo esposto alcun motivo per cui il pignoramento della sua rendita previdenziale sarebbe errato e non essendo manifesti motivi di nullità da rilevare d’ufficio secondo l’art. 22 cpv. 1 LEF;
che delle sue difficoltà finanziarie l’UE ha del resto tenuto conto proprio limitando il pignoramento a fr. 75.25 al mese;
che stante l’esito del giudizio odierno, non è necessario notificare alle controparti né il ricorso né la sentenza (art. 9 cpv. 2 LPR);
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]);
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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