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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2024.16
Data decisione, Autorità:
08.03.2024, CEF
Titolo:
Stralcio per ritiro dell'esecuzione
ELENCO ONERI
art. 24b cpv. 1 LPR
Incarto n.
15.2024.16
Lugano
8 marzo 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliere:
Cortese
Statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
sui ricorsi 17 gennaio 2024 dello
RI
1
(rappresentato
dall’PA 1 )
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione, sede di
Mendrisio, o meglio contro gli elenchi oneri depositati l’8 gennaio 2024
nelle procedure di realizzazione di pegno n. __________ e __________0 relative
rispettivamente alle particelle n. __________ RFD di __________ e n. __________2
RFD di __________ di proprietà dell’escusso
PI
1
preso
atto che nelle sue osservazioni del 5 febbraio 2024 l’Ufficio ha comunicato che
nel frattempo le procedure esecutive sono state ritirate (per l’esecuzione n. __________0
la creditrice ipotecaria ha rinunciato alla vendita solo per il fondo n. __________2,
non per il n. __________ RFD di Mendrisio-Rancate) e l’incanto annullato;
considerato
come le procedure ricorsuali siano così divenute prive d’oggetto e debbano di
conseguenza essere stralciate dai ruoli (art. 24b cpv. 1 LPR);
ricordato che in materia di vigilanza non si preleva
tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF).
pronuncia: 1. I
ricorsi sono dichiarati privi di oggetto e di conseguenza le procedure sono
stralciate dal ruolo.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Notificazione
a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione di Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata
pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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