AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1994.1
Data decisione, Autorità: 09.05.1995, CCC
Incarto n. 16.94.00001
Lugano 9 maggio 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 5 ottobre 1994 presentato da
contro
la sentenza 15 settembre 1994 del Giudice di pace del circolo della Navegna nella causa a procedura ordinaria inappellabile dipendente da istanza 24 giugno 1994
della
con la quale si chiedeva il pagamento di fr. 530.- oltre accessori nonché il rigetto dell’opposizione interposta dall’escusso al PE no. __________ dell’UEF di Locarno, domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
In data 24 maggio 1993 la __________, ditta specializzata nel collocamento di personale temporaneo e fisso, ha concluso con __________, titolare di una ditta attiva nel campo della progettazione e costruzione di châlet, un contratto di locazione di servizi. Sulla base di questo contratto la __________ ha messo a disposizione di __________ la signorina __________ quale collaboratrice temporanea. Il costo orario pattuito per la messa a disposizione di questa collaboratrice era di fr. 33.-, importo che secondo il contratto (punto 12) la __________ avrebbe fatturato direttamente al suo cliente.
Al fine di ottenere il pagamento della fattura no. __________ emessa il 16 giugno 1993 per fr. 1’056.- e rimasta scoperta, la ditta __________ ha concesso alla controparte una riduzione di fr. 2.- sulla tariffa oraria relativa a questa fattura e alle altre che erano già state onorate. A seguito di questa modifica rimaneva un saldo a favore della __________ di fr. 530.-.
Stante il diniego di pagamento di __________ questa, con istanza 24 giugno 1994, lo ha convenuto in giudizio al fine di ottenere il saldo del dovuto .
si è opposto al pagamento della pretesa avversaria sostenendo che tra le parti sarebbe stato pattuito, oltre alla riduzione della tariffa oraria riconosciuta da controparte, un ulteriore sconto del 5% (doc. 1), sconto che l'istante contesta di aver concesso.
Con sentenza 15 settembre 1994 il Giudice di pace del circolo della Navegna, accertato che la questione litigiosa si limitava al fatto di sapere se il ventilato sconto del 5% era stato pattuito o no, ha accolto l’istanza in considerazione di quanto emerso all’udienza di contraddittorio durante la quale il convenuto medesimo ha escluso la conclusione di simile pattuizione affermando di aver aggiunto di sua iniziativa questa menzione nella versione del contratto da lui prodotta quale al doc. 1.
Con il presente tempestivo ricorso __________ è insorto contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento. Il ricorrente lamenta un'irregolarità procedurale nel fatto per cui il primo giudice ha citato telefonicamente una teste. Nel merito ribadisce la conformità delle aggiunte apportate al contratto prodotto con quanto pattuito con la controparte.
Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.
Preliminarmente, per quanto attiene al documento prodotto per la prima volta con l'atto ricorsuale, lo stesso deve essere estromesso dall'incarto in virtù dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in seconda sede nuovi fatti, prove o eccezioni.
Secondo dottrina e giurisprudenza è arbitrario ciò che è manifestamente insostenibile, contrario alla logica ed in palese contrasto con gli atti, non è pertanto arbitraria la valutazione del giudice che sia giustificabile e si possa sostenere alla luce di un comune criterio di ragione seppure sia dubbia o opinabile (Rep 1983 9, 1989 158; DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 114 Ia 27, 116 Ia 88 consid. 2b, 119 Ia 32 consid. 3).
Secondo l’art. 294 cpv. 2 CPC, l'assunzione di un teste deve essere richiesta dalla parte, dopo di che, in caso di sua ammissione, il giudice procede alla citazione del teste che deve comparire personalmente all'udienza (art. 227 segg. per il rinvio di cui all'art. 296 cpv. 3 CPC).
E' pertanto pacifico che il fatto di aver verbalizzato la deposizione di una teste non richiesta dalle parti e neppure convocata mediante citazione scritta, è irregolare e contrario alla procedura. L'art. 101 CPC vieta infatti al giudice la facoltà di adottare un modo di procedura diverso da quello stabilito dalla legge. L'irregolarità commessa nella concreta fattispecie non determina comunque la nullità del procedimento, né tantomeno del verbale e della relativa udienza, ritenuto che la fattispecie non comporta la nullità sanzionata dall'art. 142 CPC (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 101, n. 1).
Un atto processuale contrario alle norme di procedura del CPC è tutt’al più annullabile (art. 143 cpv. 1 CPC) a condizione tuttavia che la parte che se ne prevale abbia subito un pregiudizio. Nel caso che ci occupa, oltre al fatto che il ricorrente non risulta aver eccepito già in prima sede l’irregolarità oggi lamentata, va rilevato che il primo giudice non ha basato il proprio giudizio sulle affermazioni della signorina __________, onde il ricorrente non può sostenere di esserne stato in qualche modo pregiudicato.
L’ammissione da parte dello stesso ricorrente sul mancato accordo a tal proposito non avrebbe mai potuto indurre il giudice a conclusioni diverse da quelle impugnate.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la vigente LTG
pronuncia:
Il ricorso per cassazione 5 ottobre 1994 di __________ è respinto.
Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 60.-
b) spese fr. 20.-
T o t a l e fr. 80.-
già anticipate dal ricorrente rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
Intimazione a:
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Navegna
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster