AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1994.14
Data decisione, Autorità: 21.08.1995, CCC
Incarto n. 16.94.00014
Lugano 21 agosto 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 7 dicembre 1994 presentato da
patr. dallo studio legale __________
contro
la sentenza 17 novembre 1994 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 29 luglio 1994 da
patr. dall’avv. __________
con la quale si chiedeva la condanna della convenuta alla consegna all’istante di un quadro e di una cartella contenente 10 litografie a colori dell’artista __________, domanda accolta dal primo giudice che ha respinto la domanda riconvenzionale della convenuta tendente alla restituzione di un quadro in possesso dell’istante dietro pagamento della somma di Lit. 10’000’000 versata da quest’ultimo,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
In sede di contraddittorio la convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando di dover consegnare le opere oggetto dell’istanza non essendosi mai perfezionato tra le parti un valido contratto di compravendita, contratto che l’artista __________ avrebbe concluso unicamente in caso di creazione di un museo a __________ così come prospettato da controparte, ciò che non si è realizzato.
In via riconvenzionale la signora __________ ha chiesto la restituzione del quadro a suo tempo consegnato dal defunto marito all’istante, dietro restituzione da parte sua dell’importo di Lit. 10’000’000 versatole da __________ per i due dipinti.
Con il querelato giudizio il primo giudice, previa valutazione delle risultanze istruttorie, non ha ritenuto che fossero emersi sufficienti elementi atti a suffragare la tesi di parte convenuta circa la conclusione di un contratto condizionato, né circa l’esistenza di un contratto viziato da errore essenziale; ha così accolto l’istanza respingendo al contempo la domanda riconvenzionale.
Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 13 gennaio 1995 del presidente di questa Camera, __________ è insorta contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento. La ricorrente, basandosi sul titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC, rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove e le risultanze istruttorie, in particolare per non aver ritenuto provata l’esistenza di un accordo tra le parti secondo il quale la vendita delle opere d’arte era subordinata alla realizzazione da parte dell’acquirente di un museo ovvero che comunque solo a queste condizioni il defunto artista __________ era intenzionato a vendere le sue opere.
Con osservazioni 30 gennaio 1995 la controparte postula la reiezione del gravame.
Secondo dottrina e giurisprudenza è arbitrario ciò che è manifestamente insostenibile, contrario alla logica ed in palese contrasto con gli atti, non è pertanto arbitraria la valutazione del giudice che sia giustificabile e si possa sostenere alla luce di un comune criterio di ragione seppure sia dubbia o opinabile (Rep 1983 9, 1989 158; DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 114 Ia 27, 116 Ia 88 consid. 2b, 119 Ia 32 consid. 3).
In questa sede rimprovera anzitutto al pretore di essere partito dal presupposto errato che la convenuta abbia ammesso la conclusione della compravedita. Orbene, se è vero che il primo giudice ha ammesso, a torto, la mancata contestazione della pattuizione del contratto da parte della convenuta, contestazione da questa tempestivamente proposta in sede di risposta, è altrettanto vero che la censura, comunque esaminata dal primo giudice e dallo stesso respinta, si rileva infondata.
Infatti, dal contenuto dello scritto 1° giugno 1992 del defunto __________ e dal quale la convenuta pretende di dedurre il mancato perfezionamento del contratto, stante la mancata autorizzazione alla vendita del quadro in possesso dell’ acquirente, si evince invece la fissazione del prezzo delle opere scelte dall’acquirente. Con il versamento dell’importo di Lit. 10’000’000, accettato dalla convenuta, l’istante ha quindi manifestato consenso sul prezzo fissato dal venditore. Per il che, visto l’accordo delle parti sulla merce e sul suo prezzo, il contratto di compravendita è da ritenersi perfezionato con il conseguente obbligo per le parti di eseguire le rispettive prestazioni (art. 184 CO),
Su questo punto, quindi, la decisione impugnata, per quanto succinta nella sua motivazione, deve essere confermata.
Secondo l’art. 151 CO un contratto si ritiene condizionato quando la sua obbligatorietà si faccia dipendere da un avvenimento incerto.
Esso diventa efficace dal momento in cui la condizione si verifica, a meno che i contraenti non abbiano manifestato una diversa intenzione.
Per poter parlare di condizione ai sensi del sopra menzionato disposto, vi deve essere il riferimento ad un avvenimento futuro, oggettivamente possibile e incerto (DTF 96 II 125; Guhl, Das Schweizerische Obligationenrecht, 1991, pag. 50; Honsell/ Vogt/Wiegand, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, OR I, 1992, n 13 e 14 ad art. 151-157 CO, Vorbemerkungen).
Quando vi è incertezza sulla natura di un negozio giuridico, ovvero se è litigiosa la questione di sapere se esso sia o meno condizionato, l’onere della prova incombe su colui che afferma l’esistenza di una condizione (Von Thur/Escher, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, 1974, vol. 2, pag. 263).
Nel caso di specie la conclusione del primo giudice secondo la quale la convenuta non avrebbe fornito la prova dell’esistenze di un contratto di compravendita condizionato non può essere censurata. L’interpretazione delle risultanze istruttorie fornita dal primo giudice, sia per quanto attiene alle deposizioni testimoniali che alle prove documentali, non appare infatti arbitraria.
La censura ricorsuale secondo la quale non sarebbero attendibili le testimonianze __________ e __________, persone che hanno assistito alle trattative per l’acquisto delle opere oggetto della presente procedura giudiziaria e che escludono che la discussa creazione di un museo costituisse una condizione per la vendita dei due quadri, non può essere accolta.
Per costante giurisprudenza, qualora l’attendibilità di un testimone possa apparire dubbia sotto un profilo soggettivo per l’esistenza di un rapporto diretto di dipendenza, rispettivamente per l’esistenza di un altro motivo che determini un interesse a deporre a favore di una parte, la credibilità delle sue dichiara-zioni può essere intaccata unicamente se è accertata una grave discordanza dei fatti tessuti sul contenuto testimoniale al cospetto degli elementi di fatto desumibili da altre prove: il giudice può infatti fare astrazione dal contenuto di una testimonianza solo quando la stessa risulti inveritiera o poco credibile (Cocchi/Trezzini, CPC, n. 19 ad art. 90).
In concreto non vi è motivo di ritenere che il preteso, peraltro non comprovato, interesse finanziario delle testi all’accoglimento dell’istanza, possa averle indotte a deporre il falso o comumque a raccontare cose inveritiere.
A conforto delle deposizioni testimoniali che escludono la pattuizione di un accordo condizionato, con particolare riferimento alla realizzazione di un museo, vi è peraltro pure lo scritto 1° giugno 1992 del defunto artista dal quale non si evince alcuna clausola circa la subordinazione della vendita alla creazione del museo, eventualità quest’ultima che l’autore stesso dello scritto definisce quale progetto futuro.
Ne discende pertanto che in difetto della prova, che come visto competeva alla convenuta fornire, circa la natura condizionata del contratto di compravendita, questo è da ritenersi quale negozio giuridico incondizionato e quindi immediatamente efficace.
La censura relativa all’esattezza del valore complessivo delle opere vendute può rimanere senza risposta poichè estranea al tema della decisione impugnata.
.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la vigente LTG
pronuncia:
Il ricorso per cassazione 7 dicembre 1994 di __________ è respinto.
Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 350.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 400.--
già anticipate dalla ricorrente rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 250.- a titolo di ripetibili di questa sede.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione Mendrisio-Nord
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster