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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1994.27
Data decisione, Autorità: 23.03.1995, CCC
Incarto n. 16.94.00027
Lugano 23 marzo 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Spartaco Chiesa, presidente, Bruno Cocchi e Enrico Giani
segretaria:
Claudia Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 23 dicembre 1994 presentato da
contro
la sentenza 7 dicembre 1994 del Segretario assessore della Pretura del distretto di Lugano - sezione 4 - dipendente da istanza 11 maggio 1993 dello
rappr. dall’__________
con la quale si chiedeva il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
Con istanza 11 maggio 1993 lo __________, rappresentato dall’Ufficio dei registri di Lugano, ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il rigetto in via definitiva dell’opposizione da questa interposta al PE sopra menzionato notificatole per il recupero della somma di fr. 1’152.- oltre accessori. Detto importo corrisponde all’imposta sul maggior valore immobiliare calcolata sulla transazione immobiliare avvenuta tra la convenuta, quale alienante della particella no. __________RFD __________, e l’acquirente __________.
Quale titolo di rigetto dell’opposizione il procedente ha prodotto la decisione di tassazione (decisione su reclamo) del 5 dicembre 1991 munita dell’attestazione della crescita in giudicato.
All’udienza indetta per il contraddittorio l’escussa si è opposta alla pretesa avversaria invocando l’art. 13 IMVI.
Con il giudizio impugnato il primo giudice, accertato che la decisione di tassazione 5 dicembre 1991 costituisce valido titolo esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF e che la contestazione sollevata dall’escussa in sede di contraddittorio concerne il merito della vertenza ed esula quindi dalle sue competenze, ha accolto l’istanza rigettando in via definitiva l’opposizione interposta dall’escussa al PE no. __________.
Con il presente tempestivo ricorso __________ chiede l’annullamento del giudizio di prima sede rimproverando al primo giudice un’errata applicazione del diritto, in particolare il riferimento all’art. 13 IMVI anziché l’art. 13 del Regolamento di applicazione concernente l’IMVI, disposto quest’ultimo sulla base del quale ella avrebbe inteso fondare le proprie contestazioni all’istanza di rigetto dell’opposizione.
Il rogito no. __________del notaio __________, prodotto per la prima volta con l’atto ricorsuale, deve essere estromesso dagli atti in applicazione dell’art. 321 cpv 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di produrre in seconda sede nuove prove, fatti od eccezioni.
Giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale l’insorgente fonda implicitamente il proprio gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.
Secondo dottrina e giurisprudenza è arbitrario ciò che è manifestamente insostenibile, contrario alla logica ed in palese contrasto con gli atti, non è pertanto arbitraria la valutazione del giudice che sia giustificabile e si possa sostenere alla luce di un comune criterio di ragione seppure sia dubbia o opinabile (Rep 1983 9, 1989 158; DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 114 Ia 27, 116 Ia 88 consid. 2b, 119 Ia 32 consid. 3).
Nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (DTF 113 III 9; CEF 13.03.1990 in re S.AG/B.).
Questo esame tende ad accertare: l’identità tra il titolo indicato nel precetto e la documentazione prodotta, il suo carattere esecutivo, la fondatezza di eventuali obiezioni opposte dall’
escusso nei limiti di quelle proponibili in base all’art. 81 LEF.
A mente della ricorrente il richiamo all’art. 13 del Regolamento di applicazione della LIMVI, disposto al quale ella ha inteso riferirsi in sede di contraddittorio, costituirebbe una valida eccezione ai sensi dell’art. 81 LEF.
Nella concreta fattispecie è pacifico che il verbale d’udienza sottoscritto dalle parti il 12 luglio 1993 contiene un errore di trascrizione circa il disposto di legge invocato dall’escussa a sostegno della propria opposizione alla pretesa avversaria.
Altrettanto pacifico è che la motivazione della sentenza impugnata, in quanto basata sul contenuto dell’art. 13 LIMVI che indubbiamente nulla ha a che vedere con il caso che ci occupa, è il frutto di questa svista.
Ora, ritenuto che il giudice applica il diritto d’ufficio (art. 87 CPC) e che nell’ambito di una procedura di rigetto dell’opposizione egli può verificare in ogni stadio di causa l’esistenza di un titolo esecutivo, compete a questa Camera l’esame della fondatezza dell’eccezione sollevata dall’escussa in sede di contraddittorio.
La questione che si pone nella concreta fattispecie è quindi quella di sapere quale è la portata di questa norma, a sapere se la mancata notifica della diffida, o della prova che questa sia avvenuta, ha qualche influsso sull’esecutività della decisione di tassazione.
Contrariamente a quanto sembra ritenere la ricorrente, ciò non è il caso.
Infatti, ritenuto che la nota marginale del disposto in questione rinvia all’art. 24 della LIMVI secondo il quale l’imposta deve essere pagata entro 30 giorni dall’intimazione della notifica di tassazione, è evidente che le due norme in questione forniscono delle indicazioni unicamente per quanto attiene alle modalità di incasso dell’imposta, mentre nulla hanno a che vedere con la problematica relativa alla crescita in giudicato della decisione dell’autorità fiscale. L’unica conseguenza desumibile dall’art. 13 del regolamento LIMVI è che la mancata notifica della diffida di pagamento impedisce la decorrenza degli interessi di mora.
Ai fini di una procedura di rigetto definitivo dell’opposizione quale quella che ci occupa, al procedente incombe unicamente l’onere di produrre una decisione regolarmente notificata alla parte e cresciuta in giudicato, la qual cosa si ha quando l’interessato è stato posto in grado di usufruire dei rimedi di diritto concessi dalla legge (art. 19 LIMVI).
In concreto, ritenuto che l’escutente ha prodotto, oltre al PE, copia della decisione su reclamo regolarmente notificata all’interessata e con l’attestazione della sua crescita in giudicato, la decisione di prima sede, quantomeno nel suo esito, deve essere confermata.
Alla controparte che non ha presentato osservazioni al gravame non vengono assegnate ripetibili di questa sede.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese gli art. 147 segg. CPC e la vigenteTarLEF
pronuncia:
Il ricorso per cassazione 23 dicembre 1994 di __________ è respinto.
già anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico.
Comunicazione alla Pretura di Lugano, sezione 4
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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