AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1994.8
Data decisione, Autorità: 08.06.1995, CCC
Incarto n. 16.94.00008
Lugano 8 giugno 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 24 novembre 1994 presentato da
contro
la sentenza 10 novembre 1994 del Giudice di pace del circolo della Melezza nella causa a procedura ordinaria inappellabile dipendente da istanza 19 gennaio 1993 promossa nei confronti di
con la quale si chiedeva la condanna del convenuto al pagamento di fr. 144.- oltre accessori, per un totale di fr. 210.-, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE no. __________dell’UE di Locarno, domande respinte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
Con istanza 19 gennaio 1993 la __________ e ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento della somma di fr. 144.- oltre agli interessi di mora e alle spese esecutive, per un totale di fr. 210.-, a saldo della fattura emessa il 31 dicembre 1991 per la fornitura di una cella congelatrice.
All’udienza indetta per il contraddittorio il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria sostenendo di aver già saldato il proprio debito e producendo al proposito una ricevuta postale datata 10 ottobre 1991 attestante l’avvenuto pagamento dell’importo di fr.184.-. In merito alle spese relative alla notifica del PE sopra menzionato, egli contesta qualsiasi addebito poichè notificatogli dopo il pagamento del dovuto.
Con il querelato giudizio il Giudice di pace del circolo della Melezza, facendo propria la tesi difensiva del convenuto __________ circa l’avvenuto pagamento della fattura in contestazione prima dell’avvio della procedura esecutiva e giudiziaria, ha respinto l’istanza.
Con il presente tempestivo ricorso, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 1° dicembre 1994 del presidente di questa Camera, la __________ è insorta contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento con il conseguente accoglimento della sua istanza 19 gennaio 1993. La ricorrente, basandosi sui titoli di cassazione di cui all’art. 327 lett. e) e g) CPC rimprovera al primo giudice di aver violato il suo diritto di essere sentita per non averle permesso di prendere posizione in merito alle argomentazioni fatte valere da controparte in sede di contraddittorio non avendole intimato il verbale d’udienza. Nel merito l’insorgente rimprovera al giudice un’arbitraria valutazione delle risultanze istruttorie con particolare riferimento all’accertamento secondo il quale la ricevuta prodotta dal convenuto si riferirebbe al pagamento della fattura litigiosa.
Al ricorso la controparte non ha presentato osservazioni.
La censura ricorsuale circa la violazione del diritto di essere sentito a dipendenza della mancata notifica del verbale d’udienza e della conseguente impossibilità di contestarne il contenuto non essendo stato indetto il dibattimento finale, è destituita di fondamento.
Scopo del dibattimento finale è sempre quello di permettere alle parti di esprimere, oralmente o per iscritto, le loro conclusioni in merito a quanto è emerso nella fase istruttoria: solo allora il giudice può procedere all’emanazione della sentenza.
Di regola, nella procedura che si svolge dinnanzi al giudice di pace o al pretore come istanza unica, assunte le prove, le parti procedono seduta stante al dibattimento (art. 297 CPC).
Nell’ambito di questo tema, val la pena di distinguere fra le prove documentali che vengono prodotte a sostegno delle allegazioni di parte e i mezzi di prova di cui le parti e il giudice non possono prendere conoscenza che in uno stadio ulteriore del processo.
Le prime devono venir prodotte dall’istante con la comparsa scritta e dal convenuto - ma anche dall’istante che intenda replicare - nel corso del contraddittorio.
In virtù dell’art. 297 cpv. 1 CPC, assunte le prove, le parti procedono, di regola seduta stante, al dibattimento finale. Ciò deve indurre a concludere che, se le prove del processo consistono esclusivamente nei documenti prodotti al più tardi nel corso del contraddittorio, non v’è motivo per indire un dibattimento finale per un’udienza ulteriore: proprio perché le parti hanno avuto la possibilità di discutere quelle prove, prodotte a suffragio dei fatti esposti in quella stessa sede.
Se invece il processo comporta l’assunzione di altre prove, al di fuori di quelle prodotte al contraddittorio, come il sopralluogo, la perizia, i testi, ma anche l’edizione o il richiamo di documenti, il giudice deve dare la possibilità alle parti di discuterne le risultanze, indicendo il dibattimento. In conformità con l’art. 297 CPC potranno procedervi tosto assunta l’ultima prova prevista, seduta stante ( cpv. 1) o in un’udienza successiva ( cpv. 2).
Ciò è conforme con quanto è previsto nella procedura ordinaria ( art. 280 cpv. 1 CPC ).
E’ vero che in procedura ordinaria la contumacia della parte convenuta ( art. 169 CPC ) esclude la possibilità di quest’ultima di contestare i fatti della petizione e di proporre propri mezzi di prova, ma non quella di partecipare al processo, ossia di assistere all’assunzione delle prove con facoltà d’intervento e di presentare conclusioni, nonché di essere convocata al dibattimento finale (Cocchi / Trezzini, CPC annotato, art. 169 N. 2 e art. 282 N. 4). Ciò si spiega tuttavia in funzione dello svolgimento del processo, in tanto in quanto esuli dai soli fatti della petizione: tant’è che il divieto al convenuto contumace di contestare quei fatti permane in ogni stadio della causa; egli non vi è legittimato, tanto meno approfittando della sua presenza a determinati atti istruttori (Cocchi / Trezzini, op cit., art. 169 N.3).
Nella procedura degli art. 291 segg. CPC tale situazione appare in modo ancor più evidente poiché il giudice deve avvertire le parti che, in caso di assenza di un parte dal contraddittorio, giudicherà in base all’istanza e alle prove assunte ( art. 295 CPC ) ossia - nella maggior parte dei casi - dei documenti prodotti dall’istante con l’allegato introduttivo.
Nel caso di contumacia della parte convenuta e di un processo svoltosi sulle sole prove documentali prodotte con l’istanza, si deve così considerare processualmente perento il diritto del convenuto di discutere la causa nell’ambito di un dibattimento finale fissato per un termine ulteriore.
Considerazioni diverse merita la situazione creatasi in seguito allo svolgimento dell’udienza di contraddittorio alla presenza della sola parte convenuta. Ciò che dev’essere ben possibile in virtù della norma generale dell’art. 135 CPC: quando una parte non compare a un’udienza, questa ha luogo ugualmente con la parte comparsa, tenendo in considerazione le precedenti allegazioni della parte non comparsa.
L’istante, che ha presentato una comparsa scritta e ha prodotto i documenti a sostegno della stessa, ma che poi non presenzia all’udienza di contraddittorio, ha sì espresso la propria posizione nel processo, ma non potrà replicare, non potrà proporre ulteriori prove proprie, né contestare quelle proposte dal convenuto presente all’udienza.
In merito al suo diritto di essere sentito dev’essere fatto ricorso ancora una volta all’art. 295 CPC che vale per entrambe le parti: poiché la sanzione per l’ assenza delle parti o di una di esse dal contraddittorio è sempre la stessa, ossia non solo che il processo continuerà, ma che il giudice deciderà la vertenza in base all’istanza e alle prove addotte.
Anche in questo caso pertanto non v’è necessità d’indire il dibattimento finale per un’udienza separata, dal momento che non sono state assunte prove ulteriori le cui risultanze possano essere discusse dalle parti, mentre l’istante ha rinunciato a contestare le prove prodotte dal convenuto con le sue allegazioni orali di risposta per atti concludenti, ossia restando assente dal contraddittorio, malgrado la chiara comminatoria dell’art. 295 CPC.
Con questa seconda udienza si è quindi conclusa la fase istruttoria poiché non occorrendo l’esecuzione di ulteriori prove, non v’è nemmeno stata necessità di discuterle.
Imputi l’istante alla sua assenza l’impossibilità di partecipare al contraddittorio indetto per la seconda volta.
Con la regolare citazione a questa discussione - che la ricorrente non è in grado di contestare - il giudice ha quindi salvaguardato il diritto delle parti di essere sentite.
La censura fondata sulla lett. e dell’art. 327 lett. e CPC deve così essere respinta.
Secondo dottrina e giurisprudenza è arbitrario ciò che è manifestamente insostenibile, contrario alla logica ed in palese contrasto con gli atti, non è pertanto arbitraria la valutazione del giudice che sia giustificabile e si possa sostenere alla luce di un comune criterio di ragione seppure sia dubbia o opinabile (Rep 1983 9, 1989 158; DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 114 Ia 27, 116 Ia 88 consid. 2b, 119 Ia 32 consid. 3).
Nel caso concreto la __________ rimprovera al giudice di pace di aver considerato come saldo della fattura il pagamento del signor __________, per il semplice fatto che la fattura, in data 10 ottobre 1991, non era ancora stata emessa.
Il giudice in effetti non ha avvertito, sulla base anche dei documenti allegati all’istanza, che il convenuto ha acquistato due oggetti analoghi: uno per fr. 140.-, fatturato il 31.12.1990, che ha portato all’emissione del PE no. __________ dell’UEF di Locarno e al successivo pagamento in data 18.10.1991; e un secondo, per fr. 144.-, fatturato il 31.12.1991, che ha portato all’emissione del PE no. __________ dell’UEF di Locarno e che è rimasto impagato.
In sostanza il giudice di pace, valutando le prove in modo manifestamente errato, ha considerato il saldo della prima fattura come valido adempimento di un’obbligazione successiva: la censura della ricorrente, fondata sull’art. 327 lett. g CPC, dev’essere così accolta.
Gli interessi di mora richiesti dalla parte istante le devono essere riconosciuti al tasso legale del 5% in difetto di una diversa e maggiore pattuizione tra le parti (art. 104 cpv. 1 CO;
II CCA 21 settembre 1994 in re G./.S).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l‘art. 147 CPC e la vigente LTG
dichiara:
I. Il ricorso 24 novembre 1994 della __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 10 novembre 1994 del Giudice di pace del circolo della Melezza è annullata e sostituita dal seguente dispositivo:
“1. L’istanza 19 gennaio 1993 della __________ è accolta.
Di conseguenza __________ è condannato a
versare alla parte istante la somma di fr. 144.- oltre interessi del 5% a far tempo dal 31 gennaio 1992 e spese esecutive.
Locarno è rigettata in via definitiva.
Le spese del presente giudizio, ammontanti a fr. 20.-, da
anticipare dalla parte istante sono a carico del convenuto il quale rifonderà alla __________ fr. 50.- a titolo di ripetibili.”
II. Le spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.- vanno poste a carico di __________ che rifonderà alla ricorrente fr. 80.- a titolo di ripetibili di questa sede ricorsuale.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Melezza.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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