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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1995.100
Data decisione, Autorità: 26.04.1996, CCC
Incarto n. 16.95.00100
Lugano 26 aprile 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 15 maggio 1995 presentato da
tutti patr. dall’ avv. __________
contro
la sentenza 19 aprile 1995 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud nella causa civile inappellabile promossa con istanza 26 novembre 1992 nei confronti della
patr. dall’avv. __________
con la quale gli istanti hanno chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 5’750.-, importo aumentato in prosieguo di causa a fr. 6’250.-, domanda parzialmente accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
Il 19 settembre 1990 i grafici __________, __________ e __________ hanno allestito il preventivo agli atti sub. doc. V.
Tra i lavori preventivati, la __________ ne ha fatti eseguire alcuni che hanno fatto l’oggetto della fattura 12 marzo 1992 per complessivi fr. 3’750.- (doc. Z).
Stante il diniego di pagamento della __________, che ha contestato l’originalità del logo propostole trattandosi a suo dire di un’idea già sfruttata da un altro grafico, __________, __________ e __________ l’hanno convenuta in giudizio con istanza 26 novembre 1992. Gli istanti hanno chiesto, oltre al saldo della fattura di fr. 3’750.-, un importo di fr. 2’000.-, aumentato pendente causa a complessivi fr. 2’500.-, a titolo di risarcimento danni per violazione contrattuale, ossia per l’utilizzo da parte della convenuta del logo da loro creato per applicazioni non previste (scritte sulle vetrine, applicazione del logo su mezzi di trasporto e utilizzo a scopi pubblicitari) e per le quali non è stato rispettato il progetto originale, ciò che costituirebbe una lesione della loro immagine professionale. La convenuta si è opposta all’azione.
Con il querelato giudizio il primo giudice, dopo aver qualificato il contratto concluso dalle parti quale appalto, ha condannato la convenuta al pagamento della fattura 12 marzo 1992 di fr. 3’750.- dichiarando perenta un’eventuale azione per difetti dell’opera, laddove per difetti il giudice ha considerato le contestazioni in merito all’originalità dell’opera fornita. Il giudice di prime cure ha per contro respinto la richiesta risarcitoria formulata dagli istanti non ritenendo che con le utilizzazioni fatte del logo da loro creato la convenuta abbia violato una qualsiasi pattuizione contrattuale e tantomeno una norma legale, in particolare le disposizioni della Legge sul diritto d’autore (in seguito: LDA) che tutelano l’autore di un’opera da utilizzazioni diverse da quella originale.
Con il presente tempestivo gravame __________, __________ e __________ sono insorti contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere f) e g) dell’art. 327 CPC. I ricorrenti rimprove-rano al primo giudice di aver erroneamente qualificato il contratto quale appalto anziché mandato e di aver arbitraria-mente valutato le risultanze istruttorie dalle quali risulterebbe comprovata la trasformazione e l’utilizzo abusivo dell’opera da loro creata da parte della convenuta. Con riferimento al mancato riconoscimento della loro pretesa risarcitoria contestano la conclusione del primo giudice secondo la quale con la fatturazione delle loro creazioni essi avrebbero ceduto alla controparte tutti i loro diritti sulle stesse, in particolare quello di un loro utilizzo illimitato.
Con osservazioni 30 giugno 1995 la controparte ha postulato la reiezione del gravame.
Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
Per quanto concerne la qualifica giuridica del contratto concluso dalle parti, va rilevato che la conclusione del primo giudice secondo la quale si tratta di un contratto di appalto e non di mandato, deve essere confermata, proprio in in considerazione delle prestazioni richieste agli istanti, incaricati di realizzare l’insegna del negozio e di effettuare la scelta cromatica delle facciate e dell’atrio di ingresso dello stabile della convenuta, concretizzazioni queste tipiche del contratto di appalto (Gauch, Der Werkvertrag, 3. Auflage, 1985, N. 31 segg.). Su questo punto i ricorrenti si limitano peraltro a ribadire che trattasi di un mandato senza sostanziare tale loro affermazione, in particolare senza evidenziare la realizzazione nel caso concreto dei presupposti del mandato piuttosto che quelli dell’appalto.
In ogni caso, indipendentemente dalla qualifica che si vuol dare al contratto che ci occupa, trattandosi di una pretesa basata su una responsabilità contrattuale, spetta alla parte che chiede un risarcimento provare la violazione di un dovere contrattuale, il danno subito e il nesso di causalità adeguata tra la violazione contrattuale e il pregiudizio (Honsell/Vogt/Wiegand, Obligationenrecht I, 1992, N. 61 ad art. 97). La colpa è invece presunta e, in base all’art. 97 cpv. 1 CO, spetta piuttosto alla controparte provare che nessuna colpa le è imputabile (DTF 113 II 433).
Nella concreta fattispecie, le risultanze istruttorie non hanno evidenziato l’esistenza di una qualsiasi pattuizione secondo la quale gli istanti avrebbero posto un divieto o una limitazione d’utilizzo del logo da loro creato.
In assenza di una pattuizione scritta, la reale volontà delle parti deve essere appurata valutando tutte le circostanze in cui l’accordo è stato raggiunto. In quest’ambito sono in particolare da considerare lo scopo del contratto, avuto riguardo agli interessi delle parti al momento della stipula (DTF 100 II 155),
le loro condizioni personali, l’attività professionale, le conoscenze e l’esperienza (DTF 118 Ia 297), se del caso i preliminari della contrattazione e anche il comportamento successivo dei contraenti (II CCA 20 marzo 1995 in re R./W.), nonché l’uso commerciale e lo scopo del contratto (Kramer/ Schmidlin, Berner Kommentar, n. 16, 27, 28, 29 e 35 ad art. 18 CO).
Alla luce di questi criteri interpretativi, il fatto per il primo giudice di essersi riferito alle precedenti pattuizioni intervenute tra le parti, con particolare riferimento all’offerta di cui al doc. A dalla quale si evince che nei prezzi fatturati dagli istanti era compreso il diritto di utilizzo illimitato delle loro creazioni, non è arbitrario e tantomeno contrario all’art. 18 CO come preteso dai ricorrenti.
Così facendo, ossia escludendo una qualsiasi violazione contrattuale da parte della convenuta, il giudice di prime cure ha agito nei limiti del potere di apprezzamento di cui dispone nella valutazione delle risultanze istruttorie prese nel loro complesso (art. 90 CPC).
. Ne discende che non avendo gli istanti fatto fronte all’onere della prova che loro competeva sia per quanto attiene alla violazione contrattuale che all’esistenza del danno di cui pretendono il risarcimento, la pretesa in quanto tale non poteva che essere respinta nel senso deciso dal primo giudice.
Secondo l’art. 41 cpv. 1 CO è tenuto a riparare il danno chi l’ha cagionato illecitamente. Sulla scorta della teoria oggettiva, fatta propria dal Tribunale federale, è considerato illecito ogni comportamento che violi qualsiasi precetto scritto o non scritto facente parte dell’ordinamento giuridico (DTF 117 II 317, 115 II 18; Brehm, Berner Kommentar, n. 33 ad art. 41 e giurispru-denza ivi citata; Rep 1983 p. 66).
La parte lesa deve provare, oltre l’agire illecito, che nel caso concreto si potrebbe concretizzare nella violazione delle disposizioni della LDA, l’esistenza e l’ammontare del danno subito (Honsell/Vogt/Wiegand, op. cit., N. 1 ad art. 42).
A prescindere dalla sussistenza o meno di una violazione delle disposizioni della LDA, gli istanti non hanno apportato la prova fondamentale, ossia di aver subito un pregiudizio economico pari a fr. 2’500.- a dipendenza dell’utilizzazione da parte della convenuta del logo controverso per scopi diversi da quelli concordati.
Gli istanti, al punto 7 della loro istanza, senza aver neppure tentato di provare il preteso danno alla loro immagine profes-sionale, si sono infatti limitati a quantificare la loro pretesa risarcitoria facendo riferimento alle “tariffe in vigore”, senza peraltro specificare di che tariffe si tratti.
Anche su questo punto la decisione di prima sede, che ha respinto in quanto non comprovata la tesi degli istanti circa la concretizzazione di una violazione delle norme della LDA, deve essere confermata.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art 148 CPC e la LTG
pronuncia:
Il ricorso per cassazione 15 maggio 1995 __________, __________ e __________, è respinto.
Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 250.-
b) spese fr. 50.-
fr. 300.-
già anticipate dai ricorrenti, rimangono a loro carico con l’obbligo solidale di rifondere alla __________ l’importo di fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-sud
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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