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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1995.106
Data decisione, Autorità: 26.07.1995, CCC
Incarto n. 16.95.00106
Lugano 26 luglio 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 29 maggio 1995 presentato da
contro
la sentenza 19 maggio 1995 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 3, nella causa a procedura speciale per azioni derivanti dal contratto di lavoro promossa con istanza 16 maggio 1994 da
rappr. da __________
con la quale si chiedeva il pagamento di fr. 2’191.- oltre accessori nonchè il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti.
considerato
in fatto e in diritto:
Con istanza 16 maggio 1994 __________ ha convenuto in giudizio il suo ex datore di lavoro al fine di ottenere il pagamento di fr. 2’191.-, importo corrispondente alla tredicesima mensilità calcolata per il periodo da aprile 1992 a marzo 1993.
Il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando l’applicabilità del CCNL 1992 e conseguentemente il calcolo della tredicesima così come effettuato dall’istante. A questo titolo egli riconosce a controparte unicamente fr. 962.-, importo calcolato sulla base del CCNL 1988, al quale oppone però in compensazione un proprio credito per vacanze supplementari effettuate dal dipendente e per disdetta intempestiva del contratto di lavoro.
Con il querelato giudizio il primo giudice, accertato il diritto del dipendente alla tredicesima mensilità calcolata sulla base del CCNL 1988 sino al 30 giugno 1992 e sulla base del CCNL 1992 a far tempo dal 1° luglio 1992, ha accolto l’istanza per fr. 2’062.50 mentre ha respinto, in quanto non comprovata, l’eccezione di compensazione sollevata dal convenuto.
Con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento. Il ricorrrente rimprovera al pretore di aver erroneamente applicato il diritto materiale con particolare riferimento al CCNL 1992 a suo dire non applicabile alla presente fattispecie, e di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie laddove ha ritenuto che incombesse al datore di lavoro la prova che le vacanze effettuate nel mese di gennaio 1993 erano delle vacanze maturate nel 1993 e non nel 1992. Egli ribadisce inoltre che la disdetta è stata notificata anticipatamente rispetto alla fine del contratto prevista per il 31 dicembre 1993.
Con osservazioni 15 giugno 1995 la controparte postula la reiezione del gravame.
Secondo dottrina e giurisprudenza è arbitrario ciò che è manifestamente insostenibile, contrario alla logica ed in palese contrasto con gli atti, non è pertanto arbitraria la valutazione del giudice che sia giustificabile e si possa sostenere alla luce di un comune criterio di ragione seppure sia dubbia o opinabile (Rep 1983 9, 1989 158; DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 114 Ia 27, 116 Ia 88 consid. 2b, 119 Ia 32 consid. 3).
Il 25 marzo 1992 è stato concluso il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) la cui entrata in vigore è stata fissata per il 1° luglio 1992 (art. 97).
Con decreto 10 dicembre 1992 il Consiglio federale ha attribuito carattere obbligatorio al CCNL a far tempo dal 1° gennaio 1993. Il conferimento del carattere obbligatorio al CCNL cui fa riferimento il ricorrente, è la decisione con la quale l’autorità competente estende il campo di applicazione di un contratto collettivo a tutti i datori di lavoro e lavoratori del ramo (art. 1 Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro) e non ha quindi nulla a che vedere con l’applicabilità del CCNL ad un determinato rapporto di lavoro.
Nel caso di specie, come si evince dalla cifra 11 del contratto di lavoro sottoscritto dalle parti, queste hanno fatto espresso rinvio alle disposizioni del CCNL per tutte le questioni non menzionate nel contratto.
Ritenuto che nelle sue disposizioni transitorie il nuovo CCNL non prevede nulla in merito alla regolamentazione di pretese salariali sorte prima della sua entrata in vigore, bisogna concludere che le nuove disposizioni si applicano unicamente alle pretese maturate dopo la sua entrata in vigore mentre per quelle antecedenti valgono le norme del CCNL 1988 (art. 357 cpv. 1 CO; Vischer, Le contrat de travail in Traité de droit privé suisse, 1982, p. 228). Al principio della non retroattività delle disposizioni del CCNL può essere derogato unicamente se l’applicazione retroattiva è espressamente prevista nel CCNL (Vischer, Das Obligationenrecht Kommentar, n 17 ad art 356c CO).
La censura sul CCNL applicabile non può pertanto venire accolta. Il calcolo della tredicesima, estraneo alle censure ricorsuali, non ha motivo di essere verificato.
In sede di contraddittorio il ricorrente ha opposto in compensazione alla pretesa avversaria un proprio credito per vacanze supplementari godute dal dipendente nel mese di gennaio 1993, e meglio per 13 giorni supplementari di cui questi avrebbe indebitamente beneficiato. Ora, confrontato alla versione del dipendente secondo la quale si tratterebbe di vacanze arretrate maturate nel 1992, spettava al datore di lavoro comprovare che trattavasi invece di vacanze maturate nel 1993, prova che egli non ha fornito rendendo pertanto irricevibile la sua eccezione di compensazione.
Per quanto attiene poi alla contestata tempestività della disdetta, il punto 4 del contratto di lavoro sottoscritto dalle parti, identico nel contenuto all’art. 9 cifra 1 CCNL 1992, accorda loro la possibilità di notificare la disdetta, dopo il periodo di prova, con preavviso di un mese, ciò che permette quindi di considerare tempestiva la disdetta notificata il 26 febbraio 1993 per il 31 marzo 1993 (doc. C).
Da ultimo, con riferimento allo scritto 31 marzo 1993 con cui il dipendente dichiarava di nulla più vantare nei confronti del datore di lavoro, va rilevato che l’art. 83 del CCNL 1992 (identico nel suo contenuto all’art. 341 cpv. 1 CO) prescrive che durante il rapporto di lavoro e nel mese successivo all’allestimento del conteggio finale, il lavoratore non può rinunciare ai crediti risultanti da disposizioni imperative della legge o di un contratto collettivo, laddove deve intendersi sia una rinuncia esplicita che tacita (DTF 105 II 41). Ciò significa che il lavoratore non può rinunciare ai diritti conferitigli dal CCNL, tra i quali rientra evidentemente il diritto alla tredicesima mensilità quale parte integrante dello stipendio.
Ne discende pertanto che il giudizio impugnato, nel quale non è ravvisabile nessun titolo di cassazione, deve essere confermato.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia:
Il ricorso per cassazione 23 febbraio 1995 __________ è respinto.
Il presente giudizio è esente da tasse e spese giudiziarie.
__________ verserà alla controparte fr. 170.- a titolo di ripetibili di questa sede.
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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