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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1995.107
Data decisione, Autorità: 12.07.1995, CCC
Incarto n. 16.95.00107
Lugano 12 luglio 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 29 maggio 1995 presentato da
contro
la sentenza 19 maggio 1995 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 3 nella causa a procedura speciale per azioni derivanti dal contratto di lavoro promossa con istanza 2 agosto 1994 da
rappr. da __________
con la quale si chiedeva il pagamento di fr. 2’793.30 oltre accessori, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti.
considerato
in fatto e in diritto:
Con istanza 2 agosto 1994 __________ ha convenuto in giudizio il suo ex datore di lavoro al fine di ottenere il pagamento di fr. 2’793.30, importo corrispondente ai giorni di vacanza e festivi non goduti, alle ore straordinarie prestate, alla trattenuta per vitto operata in eccedenza nonchè alla restituzione di fr. 625.- indebitamente trattenuti dal datore di lavoro.
Il convenuto si è opposto all’istanza contestando tutte le pretese di controparte in quanto non comprovate.
Con il querelato giudizio il primo giudice, accertato che il datore di lavoro non ha ossequiato le prescrizioni previste dall’art. 82 CCNL in merito al controllo dell’orario di lavoro dei dipendenti dovendo quindi sopportare le conseguenze di questa sua negligenza, ossia la prova dell’infondatezza delle pretese del lavoratore, ha accolto l’istanza.
Con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento. Il ricorrente rimprovera al pretore di aver erroneamente applicato il diritto materiale con particolare riferimento all’art. 82 CCNL, disposto dal quale il primo giudice avrebbe erroneamente dedotto che l’onere della prova fosse a suo carico anzichè a carico dell’istante. Egli rimprovera inoltre al primo giudice di aver considerato tempestiva la disdetta del contratto notificata dal dipendente e quindi giustificata la trattenuta di fr. 625.- effettuata sullo stipendio di quest’ultimo.
Con osservazioni 16 giugno 1995 la controparte postula la reiezione del gravame.
Secondo dottrina e giurisprudenza è arbitrario ciò che è manifestamente insostenibile, contrario alla logica ed in palese contrasto con gli atti, non è pertanto arbitraria la valutazione del giudice che sia giustificabile e si possa sostenere alla luce di un comune criterio di ragione seppure sia dubbia o opinabile (Rep 1983 9, 1989 158; DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 114 Ia 27, 116 Ia 88 consid. 2b, 119 Ia 32 consid. 3).
L’art. 82 CCNL, senza fare alcuna distinzione a dipendenza del grado di occupazione del lavoratore, impone al datore di lavoro l’obbligo di registrare le ore di lavoro e quelle di lavoro straordinario effettuate nonchè i giorni di vacanza e festivi concessi. Secondo il cpv. 5 del medesimo disposto se questi controlli non vengono effettuati, incombe al datore di lavoro provare che le ore di lavoro straordinario, i giorni di riposo e di vacanza e il diritto a giorni festivi rivendicati dal lavoratore non sono dovuti. In altre parole, il mancato ossequio da parte del datore di lavoro delle disposizioni di controllo prescritte dal CCNL gli impone, in caso di contestazione, l’onere della prova del mancato diritto del dipendente a delle pretese salariali a questo titolo.
In concreto, quindi, non avendo il ricorrente effettuato il controllo delle ore di lavoro prestate dal dipendente e non avendo fornito nessuna prova del fatto che il lavoratore non avrebbe diritto al pagamento di giorni festivi e di vacanza non goduti, di ore straordinarie non pagate nonchè della restituzione di quanto trattenuto in eccedenza per il vitto, egli sopporta le conseguenze del suo agire nel senso che queste pretese del lavoratore gli devono essere riconosciute.
A proposito del richiamo alle norme del CPC in merito all’onere della prova, in particolare all’art. 183 CPC secondo il quale quest’onere incombe alla parte che intende far valere un determinato diritto, è utile rilevare che il testo medesimo di questo disposto contiene una riserva a favore di una diversa regolamentazione dell’onere della prova evidenziando così il carattere sussidiario di quanto stabilito da quest’articolo rispetto a una norma specifica del diritto materiale, quale è in concreto quella contenuta all’art. 82 cpv. 5 CCNL.
Non essendo ravvisabile nel giudizio impugnato alcun titolo di cassazione, la sentenza pretorile deve essere confermata.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia:
Il ricorso per cassazione 29 maggio 1995 __________ è respinto.
Il presente giudizio è esente da tasse e spese giudiziarie.
__________ verserà alla controparte fr. 180.- a titolo di ripetibili di questa sede.
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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